IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, la quale prevede all'art. 1, che con decreto del Ministro dell'economia, viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postalia di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale; Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2010, che ha fissato nella misura dello 0,60% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilita' speciali fruttifere a decorrere dal 1° settembre 2010; Vista la nota DT 39434 del 6 maggio 2011 con la quale il dipartimento del Tesoro segnala la nescessita' di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilita' speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
Decreta: Articolo unico
A decorrere dal 1° maggio 2011 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici e' determinato nella misura dello 1,00% lordo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2011
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