Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 maggio 2011
Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e c), che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante la disciplina del gioco Enalotto, prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante la disciplina del gioco SuperStar;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 ottobre 2009, che, nell'ambito di apposita gara pubblica comunitaria, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approva e rende esecutivi l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sottoscritto da AAMS e da SISAL S.p.A. in data 26 giugno 2009, unitamente al connesso Atto esecutivo del citato Atto di convenzione di pari data;
Visto l'art. 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti volti ad individuare ulteriori modalita' dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che dispone, nel rispetto della disciplina dei singoli giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi ed alla variazione del prelievo;
Visto l'art. 24, comma 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che dispone che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui al comma 11, lettera g), sono effettuati fino alla data di scadenza della relativa concessione, dal soggetto che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' titolare unico di concessione, nonche' su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai soggetti di cui al comma 13, ai quali il titolare unico di concessione abbia dato licenza, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta del predetto titolare unico di concessione;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2009, n. 222, e successive modificazioni, recante la disciplina del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 9 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2010, n. 68, recante la disciplina della raccolta a distanza del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 febbraio 2011, attuativo della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56, riguardante la data di entrata in vigore della disciplina comunitaria concernente la raccolta a distanza dei giochi;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2010/520/I del 22 luglio 2010, ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie;

Dispone:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, come previsto dallo schema di contratto di conto di gioco adottato ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
c) atto di convenzione, atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, acquisendo cosi' lo stato di concessionario;
d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;
e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;
f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario;
g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attivita' e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore e un punto di vendita a distanza, di cui all'art. 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
j) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco;
k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da:
i. codice di identificazione,
ii. data e ora della giocata,
iii. importo della giocata;
l) disciplina/e di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale;
m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
n) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresi', la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale, i giochi, ad oggi, gia' oggetto di altra concessione;
o) punto/i di vendita a distanza, il concessionario, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 16 dell'Atto di convenzione, ovvero il soggetto di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza;
p) raccolta a distanza, indica la modalita' di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, attraverso la telefonia fissa e mobile, nonche' qualunque altro mezzo assimilabile per modalita' e caratteristiche, con esclusione di raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
q) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati;
r) sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal punto di vendita a distanza e collegato alla rete telematica nonche' al sistema centrale di AAMS.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
2. L'unico soggetto abilitato alla gestione e sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e' il concessionario.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' quelle relative agli specifici giochi numerici a totalizzatore nazionale raccolti a distanza.
 
Art. 3
Soggetti ammessi alla raccolta a distanza

1. Ai sensi dell'art. 24, commi 11, lettera g), e 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88, trattandosi di un gioco per il quale la gestione e lo sviluppo sono affidati a un titolare unico di concessione, la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e' effettuata:
a) in regime concessorio e, obbligatoriamente, in via esclusiva dal concessionario, secondo quanto espressamente stabilito nell'atto di convenzione sottoscritto con AAMS;
b) dai punti di vendita a distanza autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e all'esito positivo di apposita successiva e necessaria istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti: assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS, assenza di comportamenti irregolari nella conduzione della rete di vendita dei giochi pubblici, insussistenza di illeciti.
 
Art. 4
Contratto per la raccolta a distanza

1. Per effettuare la raccolta a distanza, i punti di vendita a distanza sottoscrivono con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario e approvato da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
a) efficacia e durata non superiori al termine di scadenza della concessione;
b) disciplina delle modalita' della raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza;
c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti di gioco, delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco;
d) individuazione delle modalita' e dei limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza;
e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata, dell'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;
f) obbligo di tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi variazione dell'anagrafica;
g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di violazione degli obblighi contrattuali;
h) previsione del rilascio a favore del concessionario di una fideiussione a garanzia della corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti;
i) sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonche' su richiesta di AAMS stessa.
2. A favore del punto di vendita a distanza e' previsto il compenso non inferiore a quanto stabilito dalla concessione e dalle norme vigenti in materia, fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
3. Il concessionario e' tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.
 
Art. 5
Gestione dei sistemi

1. Il punto di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il proprio sistema di conti di gioco e il sistema di elaborazione del concessionario, secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso e approvate da AAMS. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire:
a) la trasmissione dell'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 8, comma 5. Unitamente a tali dati, sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione e il codice che identifica la regione di residenza del giocatore;
b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite
l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza;
l'autorizzazione del concessionario, accordata previa verifica della trasmissione dei dati di cui alla lettera a) sul proprio sistema e dell'avvenuta autorizzazione di cui sopra;
c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e il sistema di elaborazione del concessionario;
d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;
e) il corretto funzionamento:
del proprio sistema informatico,
degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza,
degli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;
f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco di titolarita' del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati;
g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.
2. Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei giochi.
3. Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai fini del gioco ed e' tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario.
 
Art. 6
Svolgimento del gioco

1. La partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza e' subordinata:
a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, munito del codice univoco, stipulato con un punto di vendita a distanza, che preveda espressamente la facolta' di utilizzare una o piu' delle modalita' di pagamento delle vincite, di cui all'art. 8;
b) all'ottenimento da parte del punto di vendita a distanza dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio punto di vendita a distanza, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso.
3. La richiesta della giocata e' irrevocabile.
4. Al prezzo delle giocate dei diversi giochi numerici a totalizzatore nazionale si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco.
5. Il concessionario e il punto di vendita a distanza possono accettare le richieste di giocata entro i termini stabiliti dalla disciplina di gioco.
6. Ai fini dell'autorizzazione della richiesta di giocata, di cui al comma 2, per i conti di gioco aperti da un punto di vendita a distanza:
a) il sistema del concessionario comunica al sistema del punto di vendita a distanza la richiesta effettuata dal giocatore;
b) il sistema del punto di vendita a distanza verifica l'esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, dandone comunicazione al concessionario.
7. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 6 venga negata, il punto di vendita a distanza ne da' comunicazione al giocatore, attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario, indicandone i motivi.
8. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 6, il concessionario convalida la giocata, mediante l'attribuzione alla stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema.
9. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al punto di vendita a distanza l'accettazione della giocata.
10. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della giocata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse transazioni sul conto di gioco.
11. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento della convalida e contestualmente ne da' comunicazione al giocatore e al punto di vendita a distanza.
12. La registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
13. Il punto di vendita a distanza contabilizza sul conto di gioco l'importo della giocata, mediante la registrazione dei dati identificativi della giocata.
14. Il concessionario e' tenuto a consentire al giocatore la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito nonche' la dicitura «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita».
15. A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del gioco, entro lo stesso termine di cui alla relativa disciplina di gioco, il concessionario rende possibile il riscontro delle giocate vincenti sul sito informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.
 
Art. 7
Conto di gioco

1. In materia di conto di gioco si applica la disciplina di cui all'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed ai connessi provvedimenti di AAMS. Ogni conto di gioco puo' essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti.
 
Art. 8
Pagamento delle vincite

1. Entro un giorno lavorativo dalla chiusura delle operazioni di verifica di cui alle discipline di gioco, il concessionario comunica a ciascun punto di vendita a distanza le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di competenza.
2. Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a distanza.
3. Il punto di vendita a distanza comunica al concessionario gli accrediti di cui al comma 2 per i conti di gioco aperti presso il proprio sistema.
4. Alle vincite di importo superiore a 5.200,00 euro si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco. Per richiedere tali vincite, il giocatore e' tenuto a esibire, presso il punto di pagamento prescelto, un documento di identificazione valido, il proprio codice fiscale e il codice univoco della giocata vincente, nonche' il codice di identificazione del conto di gioco. Il concessionario adotta eventuali ulteriori misure di sicurezza per la riscossione delle vincite di importo piu' elevato, introdotte con appositi provvedimenti di AAMS.
5. Per le vincite di cui al comma 4, AAMS istituisce una apposita Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione, che possiede le chiavi per la decrittazione delle anagrafiche dei giocatori, registrate in forma criptata presso il sistema del concessionario. La Commissione:
a) accerta l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste;
b) verifica, mediante accesso all'anagrafica, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto la vincita con i rispettivi dati del titolare del conto di gioco ;
c) completata con esito positivo la verifica di cui alla lettera b), redige apposito verbale delle operazioni di verifica e certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarita', dandone comunicazione al concessionario;
6. Il concessionario effettua il pagamento, con le modalita' definite nella disciplina di gioco alla quale la giocata vincente fa riferimento.
7. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente decreto.
8. Il concessionario e il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 162
 
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