Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 maggio 2011 |
Ulteriore emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, da assegnare agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ed in particolare l'art. 7-octies, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.» (di seguito indicata, nel presente decreto, come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che: ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro; ai titolari di azioni della societa' «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro; con le modalita', secondo le procedure e nei limiti indicati nel medesimo articolo; Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del citato art. 7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009, ove si prevede, fra l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei limiti di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e di 50.000 euro per ciascun azionista: per gli importi superiori a mille euro, avvengono con arrotondamento per difetto al migliaio di euro; per gli importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli relativo ai titoli menzionati, a nome dell'intermediario finanziario che ne cura la gestione; l'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 42.170 milioni di euro; Visto il proprio decreto in data 25 novembre 2010, con il quale sono state disposte due emissioni dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito: «CTZ») con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, descritte agli articoli 1 e 2 del decreto stesso, assegnati agli obbligazionisti e agli azionisti della societa' «Alitalia» in attuazione del citato decreto-legge n. 5 del 2009; Vista la lettera n. 906723 del 6 maggio 2011 con cui la Direzione VII del Dipartimento del Tesoro ha rappresentato che si sono verificate talune anomalie nell'operazione di scambio titoli attuata con il citato decreto del 25 novembre 2010, che hanno prodotto assegnazioni per importi inferiori al dovuto; Ritenuta la necessita' di procedere ad un'ulteriore emissione dei suddetti «CTZ», al fine di ovviare alle predette minori assegnazioni; Considerato che, con la citata lettera del 6 maggio 2011, la medesima Direzione VII del Dipartimento del Tesoro ha comunicato i dati relativi ad un'ulteriore operazione di assegnazione di titoli di Stato, trasmettendo appositi elenchi con l'indicazione degli intermediari finanziari cui dovranno essere attribuiti i titoli di Stato, per essere successivamente assegnati agli aventi diritto; Ritenuto pertanto che occorre disporre, per le finalita' di cui al citato decreto-legge n. 5 del 2009, due ulteriori emissioni dei predetti «CTZ» per l'ammontare nominale complessivo di 2.642.000 euro, di cui una, per 2.639.000 euro, destinata alle assegnazioni di titoli a fronte di importi pari o superiori a mille euro, e l'altra, per 3.000 euro, a fronte di importi inferiori a mille euro;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, e per le finalita' di cui all'art. 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tutti citati nelle premesse, sono disposte due ulteriori emissioni dei «CTZ» di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresi' citato nelle premesse, per l'ammontare nominale complessivo di 2.642.000 euro, da attribuire agli intermediari finanziari indicati negli elenchi allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni: decorrenza: 25 novembre 2010; scadenza: 31 dicembre 2012; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012; taglio minimo unitario: mille euro. Negli articoli 2 e 3 del presente decreto vengono indicate le caratteristiche e le modalita' di assegnazione delle due emissioni di titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte di importi pari o superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra. |
| Art. 2
I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», pari o superiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-octies del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 2.639.000 euro. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta Societa' dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi. Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. I «CTZ» di cui al presente articolo sono liberamente trasferibili secondo la normativa vigente; sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. |
| Art. 3
I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», inferiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-octies del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 3.000 euro. A ciascuno degli obbligazionisti ed azionisti di cui al presente articolo, viene assegnato provvisoriamente un «CTZ» del taglio minimo di mille euro; in applicazione della citata convenzione del 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.A., i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta Societa' dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi. Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. L'intermediario finanziario detiene il «CTZ» predetto in nome e per conto dell'interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore di scambio delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze, riconoscendo all'avente diritto l'importo a lui dovuto. I «CTZ» di cui al presente articolo non sono negoziabili. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. |
| Art. 4
E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto. |
| Art. 5
L'onere per il rimborso dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, fara' carico ad apposito capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. Le somme indicate nell'art. 3 del presente decreto, da riversare al bilancio dello Stato, verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2011
p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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