Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2011 (vai al sommario) |
|
LEGGE 23 maggio 2011, n. 74 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4220): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) in data 28 marzo 2011. Assegnato alle commissioni riunite I (affari costituzionali) e IV (difesa), in sede referente, il 29 marzo 2011, con pareri della commissione per la legislazione e delle commissioni II, V, XI e XIII. Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 5, 6, 12, 13 e 14 aprile 2011. Esaminato in aula il 27 aprile 2011 ed approvato il 3 maggio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2716): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 4ª (difesa), in sede referente, il 4 maggio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 9ª. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 ed il 17 maggio 2011. Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 4ª, in sede referente, il 17 e 18 maggio 2011. Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011.
Avvertenza: Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 28 marzo 2011. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.
|
| Allegato
MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 MARZO 2011, N. 27
All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia». |
|
|
|