Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 aprile 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 ottobre 2010. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Visto il decreto 27 ottobre 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale dell'Alto Jonio Cosentino ha indicato per il controllo sulla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via N. Sauro n. 2; Considerato che l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Limone di Rocca Imperiale» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 20 dicembre 2010; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via N. Sauro n. 2, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Limone di Rocca Imperiale» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 ottobre 2010. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Limone di Rocca Imperiale», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Limone di Rocca Imperiale», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Limone di Rocca Imperiale» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Limone di Rocca Imperiale» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 22 aprile 2011
Il direttore generale: La Torre |
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