Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 maggio 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Lugana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio Volontario Tutela Lugana DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Lugana»; Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 267 del 15 novembre 2010; Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze riguardanti controdeduzioni al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte di: Consorzio Volontario Tutela Lugana Doc; Consorzio di Tutela Vini Garda Colli Mantovani; Ditta Cattani; Cantina Colli Morenici Alto Mantovano; Vista la nota della Regione Lombardia del 22 febbraio 2011 in merito alle istanze e controdeduzioni; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 24 febbraio 2011, con il quale e' stata accolta soltanto l'istanza del Consorzio Volontario Tutela Lugana Doc, mentre l'esame delle altre istanze e' stato rinviato ad una successiva riunione per un approfondimento con la Regione Lombardia; Vista la nota della Regione Lombardia del 16 marzo 2011; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 21 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lombardia, con il quale sono state respinte le sopra richiamate istanze del Consorzio di Tutela Vini Garda Colli Mantovani, della Ditta Cattani, della Cantina Colli Morenici Alto Mantovano di che trattasi e, pertanto, e' stato confermato il parere espresso dallo stesso Comitato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2010; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata «Lugana», in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Lugana», approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. 2. In deroga al comma 1, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e 2, e all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 2
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Lugana» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Lugana» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LUGANA» Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Lugana» e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le tipologie «Lugana», «Lugana Superiore», «Lugana Riserva» «Lugana Vendemmia Tardiva» e «Lugana Spumante».
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave localmente denominato Turbiana o Trebbiano di Lugana. Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona ed e' delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenessima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sudovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimita' di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nordovest fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimita' del km 267.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa calcarea, con idonea baulatura per evitare il ristagno idrico. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3700. E' vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non e' considerata tale. La produzione massima di uva per ettaro,in coltura specializzata, non deve superare 12,5 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Lugana», «Lugana Riserva», «Lugana Vendemmia Tardiva» e «Lugana Spumante»; 11,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Lugana Superiore». Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e «Lugana Riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata Lugana Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo dell'13 % vol. Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione. La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di vinificazione e imbottigliamento possono essere effettuate in via permanente con autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere della Regione Lombardia o Veneto e il Consorzio di Tutela, anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione ma nel territorio delle province di Brescia e Verona ove si tratti di attivita' e preesistente all'entrata in vigore del presente disciplinare. Inoltre, le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Nelle operazioni di affinamento e' consentito anche l'uso di recipienti di legno. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento o affinamento di almeno 24 mesi dei quali almeno 6 in bottiglia. Il periodo di invecchiamento o affinamento decorre dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e/o affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Lugana»: colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'affinamento; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: fresco, morbido, da secco all'abboccato, armonico, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Lugana superiore»: colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Lugana Riserva»: colore: paglierino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Lugana Vendemmia Tardiva»: colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato all'invecchiamento; profumo: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: armonico, vellutato, dall'amabile al dolce, di corpo, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Lugana spumante»: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati; profumo: fragrante con sentore di fruttato quando e' spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando e' spumantizzato con il metodo classico; sapore: fresco, sapido, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari. E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attivita' dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le menzioni Superiore, Riserva, Vendemmia Tardiva dovranno figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Lugana». Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e Lugana Superiore e Lugana Riserva e Lugana Vendemmia Tardiva deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresi' l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna», alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 8.
Tutti i contenitori fino alla capacita' di 5,0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere in vetro. Sono ammesse tutte le chiusure a eccezione di tappo corona e strappo. Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana Spumante» deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacita' fino a 16 litri con tappo in sughero. I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» riportanti le menzioni Superiore, Riserva e Vendemmia Tardiva devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacita' da 0,375 a 3,0 litri con chiusura tappo di sughero raso bocca. E' ammessa, per tutte le tipologie della denominazione, Lugana per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a vite per le bottiglie concapacita' inferiore a 0,375 litri. |
| Allegato A
------------------------------------------------------------------------- Posizioni Codici 1 - 4 5 6 - 8 9 10 11 12 13 14 ------------------------------------------------------------------------- LUGANA B026 X 239 1 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------------- LUGANA SUPERIORE B026 X 239 1 B X A 1 X Nuovo ------------------------------------------------------------------------ LUGANA RISERVA B026 X 239 1 A X A 1 X Nuovo --------------------------------------------------------------------- LUGANA VENDEMMIA B026 X 239 1 F X A 1 X Nuovo TARDIVA ------------------------------------------------------------------------- LUGANA SPUMANTE B026 X 239 1 X X B 0 X ------------------------------------------------------------------------- Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti ------------------------------------------------------------------------- LUGANA SUPERIORE B026 X 239 1 B X A 0 X -------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|