IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0032572 del 28 aprile 2010, con la quale si comunicava la proclamazione da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Napoli dell'elezione del sig. Roberto Conte alla carica di consigliere regionale, gia' consigliere regionale della passata legislatura, destinatario di un provvedimento di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere regionale, a decorrere dal 4 giugno 2009, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 luglio 2009, conseguente alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Ufficio quarto, del 4 giugno 2009, con la quale era stata disposta, nei confronti del consigliere regionale sig. Roberto Conte, la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli articoli 110 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ed ottavo del codice penale, ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Proc. Penale n. 54040/08, con esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis, comma 6, del codice penale; Visto il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di accertamento della sospensione dalla carica di Consigliere della Regione Campania nei confronti del sig. Roberto Conte, datato 8 maggio 2010, con decorrenza ulteriore dalla data dell'atto di proclamazione da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Napoli avvenuta il 28 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Vista la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, datata 11 gennaio 2011, con la quale veniva inviato a questo Dipartimento copia del ricorso ex articolo 700 c.p.c., promosso dal sig. Roberto Conte, il quale chiedeva che venisse accertata la cessazione del periodo di sospensione dello stesso dalla carica di consigliere regionale della Campania alla data del 4 dicembre 2010, essendo decorso il periodo di diciotto mesi di sospensione dalla carica di consigliere regionale; Vista la successiva nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, datata 22 marzo 2011, con la quale e' stata trasmessa l'ordinanza del Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - del 7 marzo 2011, notificata in data 14 marzo 2011, che accoglie il ricorso del sig. Roberto Conte avverso il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione dalla carica di consigliere regionale datato 8 maggio 2010, dichiarando ormai decorso alla data del 4 dicembre 2010 il termine di 18 mesi - previsto dall' art. 15, comma 4-bis della legge n.55/1990 - di sospensione di Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania e per l'effetto ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri «di adottare i provvedimenti consequenziali»; Vista la citata ordinanza la quale nelle motivazioni affermava che «non avendo il secondo decreto - cosi' come il primo - del Presidente del Consiglio dei Ministri natura costitutiva e' legittimo dubitare che il termine di 18 mesi decorra nuovamente dalla seconda consiliatura regionale», precisando che l'articolo 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990 «disciplina il venir meno della sospensione dopo 18 mesi come fattispecie base, derogabile solo ove entro questo termine intervenga la sentenza negativa di appello, la quale provoca l'aggiungersi di ulteriori 12 mesi al periodo effettivamente consumato ... mai la sospensione complessiva potra' dunque protrarsi per effettivi 30 mesi ...»; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere all'esecuzione della citata ordinanza del Tribunale di Napoli che «dichiara decorso alla data del 4 dicembre 2010 il termine di diciotto mesi - previsto dall'art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 - di sospensione di Conte Roberto dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania e, per l'effetto, ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare i provvedimenti consequenziali»; Rilevata la necessita', quindi, di provvedere a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 maggio 2010 provvedendo alla sua sostituzione; Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;
Decreta che e' decorso alla data del 4 dicembre 2010 il termine di diciotto mesi - previsto dall'articolo 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 - di sospensione di Conte Roberto dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania. Roma, 21 aprile 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto |