Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 maggio 2011
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Bari ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Bari.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);
Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 30163/UL del 17 settembre 2010;
Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena;
Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo;
Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trapani;
Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo;
Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, recante l'istituzione dell'area VTS e dell'autorita' VTS dello Stretto di Messina;
Visto il proprio decreto del 28 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di La Spezia ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Spezia;
Visto il proprio decreto del 28 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Savona;

Decreta:

Art. 1
Attivazione del sistema VTS

1. E' attivato il Centro VTSL di Bari che ha sede presso la Capitaneria di porto di Bari.
2. La Capitaneria di porto di Bari e' l'autorita' VTS di Bari.
 
Art. 2
Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Bari e' definita dall'insieme dei seguenti punti (datum di riferimento WGS 84):
a) lat. 41° 09'.5 N - long. 016° 46'.0 E
b) lat. 41° 24'.5 N - long. 016° 59'.0 E
c) lat. 41° 19'.0 N - long. 017° 30'.0 E
d) lat. 41° 00'.0 N - long. 017° 14'.0 E
2. L'area di primo contatto nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Bari e la nave, e' la zona di mare adiacente l'area VTS ed e' ampia 3 miglia.
3. L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto, di cui forma parte integrante.
 
Art. 3
Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Bari prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Bari, seguendo le procedure e le modalita' riportate nell'allegato 2 al presente decreto, di cui forma parte integrante.
 
Art. 4
Servizi erogati dal VTS

1. L'autorita' VTS di Bari, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:
a) il servizio informazioni;
b) il servizio di assistenza alla navigazione;
c) il servizio di organizzazione del traffico.
 
Art. 5
Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Bari sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:
a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 14;
b) effettuare la navigazione con particolare cautela;
c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Bari;
d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Bari ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.
2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Bari dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
 
Art. 6

Modifica del decreto istitutivo dell'Area VTS delle Bocche di
Bonifacio

1. All'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area VTS".
 
Art. 7
Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Palermo

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";
b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".
 
Art. 8
Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Trapani

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trapani, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";
b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".
 
Art. 9
Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Mazara del Vallo

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";
b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".
 
Art. 10

Modifiche al decreto istitutivo dell'Area e dell'autorita' VTS dello
Stretto di Messina

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante l'istituzione dell'area VTS e dell'autorita' VTS dello Stretto di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";
b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".
 
Art. 11
Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di La Spezia

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di La Spezia e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Spezia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";
b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".
 
Art. 12
Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Savona

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Savona, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";
b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato 1
(previsto dall'art. 2)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(previsto dall'art. 3)

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Bari comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:
1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 14, riserva can. 16) al Centro VTS di Bari contenente i seguenti dati:
identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
gruppo data orario in UTC e posizione;
rotta e velocita';
pescaggio;
porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;
carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO;
caratteristiche e quantitativo del combustibile < < bunker > > , per le navi che ne trasportano piu' di 5.000 tonnellate;
indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;
numero totale di persone a bordo;
difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave;
2. il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nell'area di primo contatto di cui all'art. 2, comma 2.
 
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