Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 maggio 2011
Riconoscimento, al sig. Samaritani Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Samaritani Stefano, nato il 21 maggio 1973 a Prato (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Samaritani in possesso del titolo accademico ottenuto nel 2002 in Italia presso la Universita' degli studi di Firenze;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto da settembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Murcia (Spagna);
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Samaritani Stefano, nato il 21 maggio 1973 a Prato (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogadop quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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