Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. 72 |
Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe; Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere, entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza; Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alle quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 novembre 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Sono abrogati, limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a novanta giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, i seguenti decreti: decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594; decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed adotta, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 marzo 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 252
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifica o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2009, n. 3. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile), dal presente regolamento abrogato limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1994, n. 220. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1995, n. 50, S.O. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1994, n. 252, S.O. - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524 (Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1998, n. 194. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2001, n. 87. - Si riporta il testo comma 3 dell'art. 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' riportato nelle note alle premesse. - Per i riferimenti relativi ai decreti ministeriali 14 febbraio 1994, n. 543, 30 marzo 1994, n. 765, 18 aprile 1994, n. 594, 8 ottobre 1997, n. 524, nonche' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, si veda nelle note alle premesse.
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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