IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 12; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni relative alla riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture; Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84 recante "Regolamento di riordino degli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri", a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Ritenuto che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica non rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga previste dal predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 68 secondo il quale, nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni; Vista la relazione sull'attivita' svolta nel biennio 2007-2009 presentata dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84; Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' ritenuta utile ed e' prorogata fino al 18 luglio 2012, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto. 3. In sede di rinnovo della composizione della Commissione di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' in cui ha sede l'organismo. 4. La spesa della Commissione di cui al comma 1 e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 9 febbraio 2011
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 144 |