Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 aprile 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Guglielmi Barreto Sandra Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Guglielmi Barreto Sandra Emilia, nata il 23 marzo 1980 a Guarulhos (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini deglistati membridell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cuiall'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «bacharel em direito» conseguito presso la «Pontificia universidade catolica de Sao Paulo» nell'aprile 2006; Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordem dos advogados do Brasil» di Sao Paulo nel luglio 2006; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Alla sig.ra Guglielmi Barreto Sandra Emilia, nata il 23 marzo 1980 a Guarulhos (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato; b) unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 27 aprile 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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