Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 aprile 2011 |
Riconoscimento, al sig. Urbano Flores Aldrin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Urbano Flores Aldrin, nato il 23 marzo 1970 ad Apurimac (Peru'), cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente sig. Urbano Flores e' in possesso del titolo accademico di «Abogado» conseguito presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima nel luglio 1998; Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Colegio de Abogados de Lima» dal 14 marzo 2002; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza a corsi in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entita' della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa; Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 29 aprile 2009 con durata illimitata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;
Decreta:
Al sig. Urbano Flores Aldrin, nato il 23 marzo 1970 ad Apurimac (Peru'), cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) tre prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato; b) unica prova orale su 6 materie: prima prova su deontologia e ordinamento professionale. seconda prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 27 aprile 2011
Il direttore generale: Saragnano |
|
|
|