Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3938).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010»;
Vista la nota della regione Veneto del 1° marzo 2011;
Viste le note del 3 marzo e del 1° aprile 2011 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visti gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento medesimo, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e della regione Veneto;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «la progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e/o studi di fattibilita' e servizi in genere comunque connessi con le finalita' di cui alla presente ordinanza»;
b) all'art. 3, comma 4, dopo le parole: «Al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale» sono aggiunte le seguenti: «e per fornire un efficace supporto tecnico nei confronti della Struttura commissariale»;
c) all'art. 5, comma 1, lettera c) le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»;
d) all'art. 5, comma 2, le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «perizia asseverata»;
e) all'art. 6, comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «, 243» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa»;
f) all'art. 6, comma 1, quinto capoverso, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunti i seguenti articoli: «22, 22-bis, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies»;
g) all'art. 6, comma 1, nono capoverso, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: «29-decies»;
h) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18»;
i) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39»;
j) all'art. 6, comma 1, diciannovesimo capoverso, alla legge Regione Veneto n. 27 del 2003, sono soppresse le seguenti parole: «8, 9, 10 e 33»;
k) all'art. 6, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16»;
l) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente capoverso: «Legge Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 33 e 34»;
m) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente capoverso: «Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche ed integrazioni, art. 3»;
n) all'art. 6, comma 1, diciottesimo capoverso, alla legge Regione Veneto n. 3 del 2000 e' aggiunto il seguente articolo: «38»;
o) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «con oneri a carico del bilancio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando le disponibilita' iscritte sullo stesso bilancio, per la somma complessiva di euro 560.000,00, realizzatesi nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3027/1999, n. 3090/2000, n. 3237/2002, n. 3258/2002 e n. 3276/2003, e successive modifiche ed integrazioni.».
p) all'art. 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «E', comunque, fatta salva la facolta' dei clienti di rinunciare alla sospensione.»;
q) all'art. 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato, attuata con le modalita' di cui al presente comma, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del Comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori:
2-ter. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
2-quater. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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