Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 4 maggio 2011 |
Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. |
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IL DIRETTORE dell'Unita' di informazione finanziaria
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto l'art. 6, comma 6, lettera e-bis), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, in base al quale la UIF, in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41; Visto il Titolo II, Capo III e, in particolare, l'art. 41 del citato d.lgs. n. 231/2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette; Visto altresi' l'art. 45, comma 4, del citato d.lgs. n. 231/2007, che prevede la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica; Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni omogenee per i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione al fine di ottenere un contenuto informativo quanto piu' esaustivo e strutturato, avuto riguardo alle peculiarita' delle varie tipologie di destinatari; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari; Visto il decreto del Ministero della giustizia del 16 aprile 2010, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 17 febbraio 2011, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di operatori non finanziari; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009, recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente provvedimento si intendono per: a) «decreto»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; b) «finanziamento del terrorismo»: le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) «indicatori di anomalia»: fattispecie rappresentative di operativita' ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; d) «operazione sospetta»: l'operazione che per caratteristiche, entita', natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; e) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, i Paesi e i territori indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale; f) «riciclaggio»: le azioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto; g) «schemi rappresentativi di comportamenti anomali»: modelli elaborati e diffusi dalla UIF, che descrivono prassi e operativita' anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; h) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria. |
| Art. 2 Destinatari
1. I destinatari del presente provvedimento sono i soggetti tenuti ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF ai sensi dell'art. 41 del decreto (infra, segnalanti). |
| Art. 3 Principi generali
1. Le presenti Istruzioni perseguono i seguenti obiettivi: a. tempestivita' della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l'utilizzo del canale telematico; b. omogeneita' e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarita' delle varie tipologie di segnalanti e delle operativita' oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti; c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un piu' agevole accesso agli elementi informativi nonche' il trattamento degli stessi con processi automatici; d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF; e. sinteticita' degli elementi descrittivi dell'operativita' segnalata; f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate; g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva. |
| Art. 4 Presupposti dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1. I segnalanti inviano alla UIF una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. 3. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d'Italia, sezione Unita' di informazione finanziaria. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. |
| Art. 5 Inoltro delle segnalazioni
1. Le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line. 2. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF. 3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni saranno indicate in un'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unita' d'informazione finanziaria. 4. Specifiche deroghe alle modalita' di inoltro delle segnalazioni possono essere stabilite con appositi protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e organismi rappresentativi di categoria. |
| Art. 6 Schema e contenuto della segnalazione
1. Lo schema della segnalazione e' il medesimo per tutte le categorie di segnalanti, con un diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarita' dei soggetti medesimi e dell'operativita' oggetto di segnalazione. 2. Il contenuto della segnalazione si articola in: a. dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante; b. elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi; c. elementi descrittivi, in forma libera, sull'operativita' segnalata e sui motivi del sospetto; d. eventuali documenti allegati. 3. Gli standard e le compatibilita' informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unita' d'informazione finanziaria. 4. Il contenuto della segnalazione e' soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati, rispettivamente, dal segnalante, mediante diagnostico disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, e dai sistemi informativi della UIF, in fase di acquisizione della segnalazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrita' e la compatibilita' delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della segnalazione. |
| Art. 7 Dati identificativi della segnalazione
1. La segnalazione indica se nell'operativita' segnalata e' stato ravvisato il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo ovvero di proliferazione di armi di distruzione di massa. 2. La segnalazione puo' indicare altresi' il fenomeno al quale l'operazione sospetta e' riferibile, qualora corrisponda a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali. 3. La segnalazione indica l'evento che ha dato origine all'inoltro della medesima, scegliendo fra quelli riportati nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. Qualora concorrano piu' eventi deve essere indicato quello piu' significativo. 4. Il segnalante indica il livello di rischio attribuito dal medesimo all'operativita' segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento, in base ai valori definiti nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. 5. La segnalazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) ad eventuali segnalazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento. |
| Art. 8 Elementi informativi in forma strutturata
1. La segnalazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti. 2. La segnalazione contiene il riferimento ad almeno un soggetto e a una operazione, anche non eseguita, a prescindere dall'importo e indipendentemente dal fatto che sia effettuata a valere su un rapporto preesistente. 3. La segnalazione puo' contenere il riferimento a piu' operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresi' riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operativita' descritta o del sospetto manifestato. 4. In caso di piu' operazioni, e' consentito limitare la segnalazione a quelle ritenute piu' significative e rappresentative della complessiva attivita'. 5. In caso di ripetute operazioni della stessa tipologia e dello stesso segno e' consentita, al ricorrere delle condizioni indicate nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, la segnalazione di «operazioni cumulate», indicando nell'apposito campo il numero e l'importo complessivo delle operazioni omogenee segnalate e inserendo la data della prima e dell'ultima operazione. 6. In nessun caso il ricorso alla segnalazione di operazioni esemplificative o di operazioni cumulate deve inficiare la chiara ed esaustiva rappresentazione dell'operativita' segnalata. |
| Art. 9 Elementi descrittivi in forma libera
1. Gli elementi descrittivi dell'operativita' si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 8 del presente provvedimento. 2. Nella descrizione dell'operativita' segnalata occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operativita' oggetto della segnalazione. 3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra le operazioni poste in essere, i rapporti e i soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi. 4. Il segnalante indica se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operativita' complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato. |
| Art. 10 Documenti allegati
1. I documenti che il segnalante ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operativita' sospetta sono allegati alla segnalazione in formato elettronico. 2. I documenti rilevanti relativi alla segnalazione trasmessa sono comunque conservati a cura del segnalante per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi. |
| Art. 11 Segnalazione sostitutiva
1. Il segnalante, qualora riscontri errori materiali o incongruenze nel contenuto di una segnalazione inviata ovvero rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in suo possesso, procede all'inoltro di una nuova segnalazione che sostituisce integralmente la precedente. 2. La segnalazione sostitutiva riporta: a) il riferimento al numero di protocollo della segnalazione sostituita; b) il contenuto integrale della segnalazione sostituita con i dati rettificati; c) il motivo della sostituzione. 3. Una segnalazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della segnalazione. |
| Art. 12 Collegamento tra segnalazioni
1. Il segnalante indica il collegamento tra piu' segnalazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, qualora: ravvisi connessioni tra operativita' sospette, anche imputabili a soggetti diversi; ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate; debba trasmettere ulteriori documenti in ordine a una operativita' gia' segnalata. |
| Art. 13 Rapporti con la UIF
1. I segnalanti assicurano la massima tempestivita' nella gestione delle comunicazioni con la UIF. 2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata quale «gestore», anche di gruppo, nonche' la relativa struttura aziendale indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line di cui all'art. 5. 3. Il «gestore» di cui al comma precedente coincide con la persona che, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e dell'art. 44, comma 2, del decreto e' tenuta a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. Pertanto, la comunicazione di cui al comma precedente soddisfa anche l'obbligo di comunicare alla UIF il nominativo del delegato, anche di gruppo, per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ovvero del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante. |
| Art. 14 Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le comunicazioni che riportano istruzioni operative sul contenuto della segnalazione, sul tracciato elettronico nonche' sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicate e periodicamente aggiornate sul sito della Banca d'Italia, sezione Unita' di informazione finanziaria. 3. Il presente provvedimento entra in vigore il 16 maggio 2011. Roma, 4 maggio 2011
Il direttore: Castaldi |
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