IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformita' della stessa; Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; Visto il decreto n. 10006 del 27 aprile 2010 con il quale veniva confermata l'iscrizione dell'Organismo «ICQ - Istituto Calabria Qualita' s.r.l.» nell'elenco di cui all'art 14 della legge n. 526/1999; Vista la nota con la quale ACCREDIA in data 6 maggio 2011, ha disposto per «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di mesi sei a decorrere dal 5 maggio 2011; Visto il Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione RG01 di Accredia che prevede che nonostante la sospensione dell'accreditamento l'Organismo puo' procedere alla sorveglianza ed al rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate; Considerato tuttavia che la succitata previsione si pone in contrasto con l'art. 11 del Regolamento (CE) 510/2006, in quanto di fatto autorizza al controllo un soggetto che non possiede uno dei requisiti tassativamente richiesti dal comma 3 del citato art. 11; Considerato pertanto che non e' piu' possibile mantenere l'iscrizione di «ICQ - Istituto Calabria Qualita' s.r.l.» nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999;
Decreta:
1. «La s.r.l. I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'», con sede in Cosenza, via Mancuso n. 1, e' cancellata dall'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999. 2. La cancellazione di cui al presente decreto non preclude per l'Istituto di cui al comma precedente la possibilita' di essere iscritta nuovamente nell'elenco di cui al citato art. 14 una volta ottenuto l'accreditamento e previo esito positivo dell'esame della documentazione di sistema da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art 14 della legge n. 526/1999. Roma, 10 maggio 2011
Il direttore generale: La Torre |