Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 28 aprile 2011 |
Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Frascati a Roma e a diminuire gli allievi iscritti da 20 a 17. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Vistoil decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Pistoia, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di abilitazione della sede periferica di Frascati; Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di abilitazione della sede periferica di Taranto; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Frascati (Roma) via Colle Pizzuto, 2 a Roma - via Sebino, 11, nonche' la diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 20 a 17; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 9 marzo 2011 trasmessa con nota prot. 150 del 14 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
L'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» abilitato con decreto in data 25 gennaio 2008 ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Frascati, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la predetta sede da Frascati (Roma) - via Colle Pizzuto, 2, a Roma - via Sebino, 11. |
| Art. 2
Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso e' pari a 17 unita' e, per l'intero corso, a 68 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2011
Il direttore generale: Tomasi |
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