Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 maggio 2011
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare:
l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare riferimento all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi stessi;
l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;
l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 e' disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma;
Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 dello stesso decreto:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente;
Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6, dispone che le condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4 con i quali, rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed e' attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di abbandono;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del 2003;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto disposto dal citato art. 7, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare;
Considerata la continua evoluzione della tecnologia, e in particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici;
Considerati i livelli ed i sistemi di incentivazione dell'energia elettrica solare fotovoltaica assicurati in altri Stati membri dell'Unione europea;
Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata tramite una progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato, miri ad un allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali Paesi europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato;
Considerato che, in base all'evoluzione dei costi tecnologici, si prevede il raggiungimento entro pochi anni della cd. grid parity, ossia alla convenienza economica dell'elettricita' fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni piu' efficienti, condizione che fa ritenere non piu' necessario il mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dal raggiungimento di tale condizione;
Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in modo da usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il profilo dei costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di settore, con un minore impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia elettrica;
Considerato che, sulla base delle previgenti disposizioni di sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti effettuati e in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli oneri di sistema del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011, il valore di circa 3,5 miliardi di euro annui;
Considerato opportuno adottare un metodo che colleghi l'andamento tariffario programmato e le eventuali ulteriori riduzioni all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati in termini programmatici;
Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un contingente di potenza per i grandi impianti, per dare gradualita' al processo di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo degli oneri conseguenti;
Ritenuto di dover intervenire anche sulle modalita' di riconoscimento e valorizzazione degli interventi che realmente promuovono l'integrazione architettonica al fine di perseguire maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio;
Ritenuto opportuno, anche alla luce dei probabili effetti conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata;
Ritenuto inoltre di dover confermare le disposizioni a favore dell'innovazione tecnologica del settore e dello sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 aprile 2011;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
 
Art. 2
Criteri generali del regime di sostegno

1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2.
3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalita' di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;
b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico;
c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e' la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e':
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;
e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: e' l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4;
g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: e' l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalita' individuate in allegato 2;
h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);
i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l);
l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
m) «produzione annua media di un impianto»: e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
n) «punto di connessione»: e' il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
o) «rifacimento totale»: e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
p) «servizio di scambio sul posto»: e' il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;
q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare e' concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;
s) «soggetto responsabile»: e' il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonche' il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8;
t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: e' un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;
u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonche' gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
v) «grande impianto»: e' un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u);
z) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilita' annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;
aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo, calcolato con le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza dei piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4;
ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre 2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale data, e' convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.
2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico.
3. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
 
Art. 4
Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici

1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:
a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al titolo III;
c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV.
2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:

Tabella 1.1
Parte di provvedimento in formato grafico



3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.
4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Nella tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5:

Tabella 1.2
Parte di provvedimento in formato grafico



5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.
6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettere b) e c) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5:


Tabella 1.3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5
Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi
di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprieta' di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprieta' di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilita' delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a);
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010.
4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita' degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto.
5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra loro:
a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;
b) il ritiro con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato.
6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
 
Art. 6
Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita' e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.
2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.
3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:
a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui all'art. 8, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A tal fine, il limite di costo per il 2011 e' inclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all'art. 8 per l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;
b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8, comma 3; il predetto termine e' incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.
4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
 
Art. 7
Indennizzo nel caso di perdita del diritto
a una determinata tariffa incentivante

1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 8
Iscrizione al registro per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A.
2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno, il periodo per l'iscrizione al registro e' riaperto, nel caso di ulteriore disponibilita' nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo.
3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico:
a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9;
c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
d) minore potenza dell'impianto;
e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalita' e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%.
5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo della relativa allocazione.
6. Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalita' di cui ai precedenti commi.
7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), dovuto a eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In tal caso, l'impianto mantiene il diritto di accesso alle tariffe incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.
8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi.
9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al registro di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.
 
Art. 9
Certificazione di fine lavori per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all'allegato 3-B, e trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata, di cui al comma 1.
4. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla richiesta di iscrizione al registro.
 
Art. 10
Trasmissione della documentazione
di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.
3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e' considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'.
 
Art. 11
Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso art. 10;
f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.
3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
c) aumentare la selettivita' delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
f) evitare la possibilita' che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualita'), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualita' del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'art. 14, comma 1, lettera d).
 
Art. 12
Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalita' e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento e' da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui e' applicato l'incremento e' pari alla componente incentivante. Il premio e' riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
5. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, piu' impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in piu' impianti di ridotta potenza.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
 
Art. 13
Premio per impianti fotovoltaici abbinati
ad un uso efficiente dell'energia

1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:
a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unita' immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).
4. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non puo' in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
5. L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al comma 2, e' presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.
6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonche' una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori e' attestato da certificazione energetica.
7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere al premio di cui al presente articolo e' quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata.
8. L'accesso al premio di cui al presente articolo e' alternativo all'accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio.
 
Art. 14
Premi per specifiche tipologie e applicazioni
di impianti fotovoltaici

1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
 
Art. 15
Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4;
d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di cui al presente titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalita' con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 4.
4. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.
 
Art. 16
Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
3. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno diritto al premio di cui all'art. 13 con le modalita' e alle condizioni ivi previste.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
 
Art. 17
Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:
a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;
c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).
 
Art. 18
Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
3. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
 
Art. 19
Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art. 3, comma 1, lettera t).
2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso.
 
Art. 20
Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre a:
a) determinare le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonche' per la gestione delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;
b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;
c) determinare le modalita' con le quali sono remunerate le attivita' di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonche' quelle di cui alla lettera b);
d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della medesima legge.
 
Art. 21
Verifiche e controlli

1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce modalita' per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.
2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicita' di dati e documenti o della falsita' di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi gia' percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.
 
Art. 22
Monitoraggio della diffusione, divulgazione
dei risultati e attivita' di informazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto e dei decreti interministeriali attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.
4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.
5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.
6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalita' e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.
7. Il GSE predispone un'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici. Per tale finalita', a seguito dell'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo.
8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 7, nonche' le modalita' procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il soggetto responsabile risponde comunque della correttezza e veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia' entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.
 
Art. 23
Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici gia' realizzati ovvero realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.
 
Art. 24
Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate
e sui costi

1. Il GSE pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con continuita' i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi a:
a) impianti che entrano in esercizio ricadenti nelle disponibilita' di cui al presente decreto;
b) impianti che comunicano la fine lavori certificata;
c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8.
2. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuita' il valore dei costi degli incentivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere z) e aa), nonche' i valori delle tariffe applicabili in ciascun periodo.
 
Art. 25
Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2,
comma 173, della legge n. 244/2007

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 26
Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
 
Allegato 1
I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati in tale Guida per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici.
In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:
1) normativa fotovoltaica:
CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta;
CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;
CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters;
CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove;
CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;
CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection;
CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;
2) altra normativa sugli impianti elettrici:
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita' collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;
CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase);
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C);
CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso e' richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto e' progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovra' essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovra' essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovra' aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.
Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1, lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al 31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano gia' superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualita' del prodotto ivi indicati. In questo caso e' richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto e' in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108.
La dichiarazione dovra' essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualita' del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovra' essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovra' aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.
Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.
 
Allegato 2

MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI
SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO
ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA

1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio cosi' come definito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalita':
Parte di provvedimento in formato grafico



2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.
3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di dettaglio sulle modalita' di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.
 
Allegato 3 MODALITA' DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO, DI CERTIFICAZIONE
DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE.
La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve essere firmata dal soggetto responsabile, e inviata al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio sito www.gse.it
 
Allegato 3-A
1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:
a) progetto definitivo dell'impianto;
b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:
b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
b2) denuncia di inizio attivita' conforme all'art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
b3) copia della comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010;
b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attivita' o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto;
d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;
e) certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto siano collocati a terra;
f) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali non trova applicazione il comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011:
f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata all'installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per tale la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;
f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilita', siano installati piu' impianti, dovra' essere altresi' prodotta documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti piu' vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici e' non inferiore a 2 km;
g) nel caso di applicazione del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;
h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto.
 
Allegato 3-B
Di seguito vengono riportate le condizioni che andranno verificate e certificate dal gestore di rete.

Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico.
1. Fine lavori dal punto di vista strutturale.
Oltre ai lavori che determinano la funzionalita' elettrica, nel seguito descritti dettagliatamente, e' necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all'integrazione tra l'impianto e il manufatto in cui esso e' inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sara' richiesta al GSE la pertinente tariffa.
L'impianto deve possedere gia' al momento della dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento di impianto su edificio, cosi' come indicato nelle regole tecniche del GSE. 2. Fine lavori dal punto di vista elettrico.
Si adottano le definizioni di impianto di produzione e di impianto per la connessione del Testo integrato delle connessioni attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione».
Impianto di produzione e' l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attivita' e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica;
dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.
L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori elevatori, cavi di collegamento, ecc.
In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.
Ciascun impianto puo' a sua volta essere suddiviso in una o piu' sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o piu' gruppi di generazione.
Inoltre e' possibile distinguere, con riferimento all'impianto per la connessione:
impianto di rete per la connessione e' la porzione d'impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
impianto di utenza per la connessione e' la porzione d'impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.
L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, puo' essere distinto in:
una parte interna al confine di proprieta' dell'utente a cui e' asservita la connessione fino al medesimo confine di proprieta' o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprieta';
una parte compresa tra il confine di proprieta' dell'utente a cui e' asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso il punto in cui il punto di connessione e' interno al confine di proprieta', tale parte non e' presente.
Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa tensione, il soggetto responsabile predispone l'uscita del/dei convertitori o trasformatori di adattamento/isolamento per il collegamento alla rete.
Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta tensione, e' necessario includere nelle attivita' di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l'elevazione di tensione.
Dovranno, pertanto, essere completati tutti i locali misure, i locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di trasformazione.
Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la connessione di competenza del richiedente.
La definizione di fine lavori non comprende l'impianto di rete per la connessione.
 
Allegato 3-C 2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio:
a) domanda di concessione della tariffa incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la conformita' dei componenti e dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
a2) documentazione di cui all'allegato 3-A; tale documentazione non e' dovuta qualora sia gia' stata trasmessa ai fini della iscrizione ai registri;
a3) certificato antimafia del soggetto responsabile;
b) scheda tecnica finale d'impianto;
c) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;
d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:
numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;
eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
numero di inverter e modalita' di collegamento delle uscite degli inverter;
eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;
punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonche' gli eventuali punti di derivazione dei carichi;
presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuita' (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione;
f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;
g) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;
h) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, l'impegno a trasmettere al GSE, secondo modalita' previste nelle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall'Agenzia delle dogane oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'Agenzia delle dogane sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane: disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione puo' essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in esercizio;
i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:
relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;
almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.
 
Allegato 4 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL PREMIO
PER APPLICAZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE
ARCHITETTONICA. 1. Caratteristiche costruttive.
Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:
1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:
a) coperture degli edifici;
b) superfici opache verticali;
b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;
2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:
a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;
b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito. 2. Modalita' di installazione.
Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalita':
1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.
 
Allegato 5

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II
Tariffe per l'anno 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1:

Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico



2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2:

Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico




Tariffe per l'anno 2012

3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3:

Tabella 3
Parte di provvedimento in formato grafico




Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4:

Tabella 4

Parte di provvedimento in formato grafico


5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 5
Parte di provvedimento in formato grafico



6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:
dove:
Parte di provvedimento in formato grafico


d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;
d i = riduzione programmata per il semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.
7. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III
Tariffe per l'anno 2011

9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6:

Tabella 6
Parte di provvedimento in formato grafico



Tariffe per l'anno 2012

10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7:

Tabella 7
Parte di provvedimento in formato grafico



Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8:

Tabella 8
Parte di provvedimento in formato grafico



12. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 9
Parte di provvedimento in formato grafico



13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:
dove:
Parte di provvedimento in formato grafico


d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;
d i = riduzione programmata per il semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.
14. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.
16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV
Tariffe per l'anno 2011

17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10:

Tabella 10
Parte di provvedimento in formato grafico



Tariffe per l'anno 2012

18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11:

Tabella 11
Parte di provvedimento in formato grafico



Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12:

Tabella 12
Parte di provvedimento in formato grafico


20. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 13
Parte di provvedimento in formato grafico


21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:
dove:
Parte di provvedimento in formato grafico


d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;
d i = riduzione programmata per il semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.
22. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.
24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.
 
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