Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 31 marzo 2011 |
Riconoscimento, al Sig. Stoleru Tiberiu Octavian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Stoleru Tiberiu Octavian, nato il 21 novembre 1972 a Braila (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Electric, specializarea Electronica aplicata» conseguito presso la «Universitatea Dunarea de Jos din Galati » nel giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori dell'informazione e industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che secondo la attestazione della Autorita' competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera e) della direttiva 2005/36/CE; Considerato che ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale, maturata in Romania; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che non sono state riscontrate differenze accademiche e professionali per quanto concerne la richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, pertanto non e' necessario applicare misure compensative; Rilevato altresi' che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Stoleru Tiberiu Octavian, nato il 21 novembre 1972 a Braila (Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Electric, specializarea Electronica aplicata» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settori dell'informazione e industriale e l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione A settore industriale e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi 24. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Costruzioni di macchine e 2) Tecnologia meccanica, scritte e orali; 3) Impianti industriali, 4) Impianti chimici, 5) Impianti termoidraulici orali. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 31 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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