Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 marzo 2011, n. 69 |
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il comma 3, che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive, che definisce il contratto di subfornitura; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 20 giugno 2005, adottato di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie, riguardante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'approvazione delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede che gli interventi del Fondo di garanzia sopra citato, nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonche' il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del Fondo stesso; Ritenuto di dare attuazione al dettato del citato articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo nell'ambito della vigente disciplina del citato Fondo di garanzia, in sede di prima applicazione, specifiche misure volte a consentire il superamento delle difficolta' di accesso al credito che incontrano, a causa dell'aggravamento della posizione debitoria, le imprese subfornitrici delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; Considerato che al fine di introdurre le suddette misure occorre modificare il vigente regolamento adottato con il citato decreto del 31 maggio 1999, n. 248; Udito il parere n. 4560/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 23 dicembre 2010;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo l'articolo 6-ter e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 6-quater (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche' a fornire la liquidita' necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. 2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in rapporto di subfornitura, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti medesime. 3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari relativi all'anno di ammissione delle imprese committenti alle procedure di cui al comma 2 e all'anno precedente viene effettuata sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacita' delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo, nonche' l'idoneita' dell'intervento stesso a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui l'ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi l'ammissione medesima. 4. La richiesta di intervento del Fondo e' presentata entro sei mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta di garanzia e' presentata entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 marzo 2011
Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 79
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: «100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese». - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente: «Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. 4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato». 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.». - Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 1979, n. 36 ed e' stato convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 1979, n. 94. - Il testo dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante «Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive» e' il seguente: «Art. 1 (Definizione). - 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilita' e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature». - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 1999, n.177. - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge n. 30 luglio 1998, n. 274), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 1999, n. 185. - La raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L124/36 del 20 maggio 2003. - Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2003, n. 298 ed e' stato convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2004, n. 42. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, recante «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2005, n. 152. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99. - Il testo dell'art. 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' il seguente: «Art. 7-septies (Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese). - 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all' art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonche' il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo». - Il testo del comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e' il seguente: «848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorita' di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'». - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 luglio 2002, n. 226, recante «Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 e all'art. 15 della legge n. 7 agosto 1997, n. 266», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 ottobre 2002, n. 243. Note all'art. 1: - Per il decreto del 31 maggio 1999, n. 248 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' riportato nelle note alle premesse. - Per il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si vedano le note alle premesse.
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