Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2011 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 15 aprile 2011 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Kogenate Bayer» (fattore VIII). (Determinazione/C n. 2203/2011). |
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Kogenate Bayer» (fattore VIII) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 6 agosto 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/00/143/012 «3000 UI - polvere e solvente 5,0 ml (600 UI/ml) - uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 disp bio-set; EU/1/00/143/013 «3000 UI - polvere e solvente 5,0 ml (600 UI/ml) - uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore. Titolare A.I.C.: Bayer Schering Pharma AG. IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010; Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 febbraio 2011; Vista la deliberazione n. 7 del 10 marzo 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
Alla specialita' medicinale KOGENATE BAYER (fattore VIII) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale. Confezioni: «3000 UI - polvere e solvente 5,0 ml (600 UI/ml) - uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 disp bio-set - A.I.C. n. 034955120/E (in base 10) 11BRVJ (in base 32); «3000 UI - polvere e solvente 5,0 ml (600 UI/ml) - uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore - A.I.C. n. 034955132/E (in base 10) 11BRVW (in base 32). Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia A (carenza congenita di fattore VIII). Questa preparazione non contiene il fattore di von Willebrand e percio' non e' indicata nella malattia di von Willebrand. |
| Art. 2 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
La specialita' medicinale «Kogenate Bayer» (fattore VIII) e' classificata come segue: confezione: «3000 UI - polvere e solvente 5,0 ml (600 UI/ml) - uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 disp bio-set - A.I.C. n. 034955120/E (in base 10) 11BRVJ (in base 32). Classe di rimborsabilita': «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2060,65. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3400,90. Validita' del contratto: 24 mesi. |
| Art. 3 Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kogenate Bayer (fattore VIII) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
| Art. 4 Condizioni e modalita' di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. |
| Art. 5 Farmacovigilanza
Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco. |
| Art. 6 Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 15 aprile 2011
Il direttore generale: Rasi |
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