Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17371-XV.J(5455) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 142,50);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 151,60);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 178,90);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 197,10);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 233,50);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 279,00);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 333,60);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 451,90);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 461,00);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 588,40);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 734,00);
Stardust Sequence 20-071 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 916,00), sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in localita' Gruaro (Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16949-XV.J(5408) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 150,00);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 159,60);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 188,40);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 207,60);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 246,00);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 294,00);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 351,60);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 476,40);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 486,00);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 620,40);
Stardust Sequence 20-067 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 774,00), sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in localita' Gruaro (Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17270-XV.J(5579) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
«Cilindrica 3'' - Peonia argento Ø 70» (massa attiva g 300,80);
«Cilindrica 3'' - Peonia blu Ø 70» (massa attiva g 320,80);
«Cilindrica 3'' - Peonia gialla Ø 70» (massa attiva g 300,80);
«Cilindrica 3'' - Peonia rossa Ø 70» (massa attiva g 300,80);
«Cilindrica 3'' - Peonia verde Ø 70» (massa attiva g 301,80);
«Cilindrica 3'' - ritardo Ø 70» (massa attiva g 264,70), sono riconosciuti, su istanza del sig. Petagna Raffaele, titolare della licenza per il deposito e la vendita di materiale esplodente, in nome e per conto della «Petagna S.r.l.», in Villa Literno, localita' Mustacelle (Caserta), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
Il manufatto denominato «GKC30-50 - Miccia veloce» (massa attiva g 400,00) e' riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17277-XV.J(5493) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
U. Borgonovo/UBCMT01SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);
U. Borgonovo/UBCMT02SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);
U. Borgonovo/UBCMT03SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);
U. Borgonovo/UBCMT04SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);
U. Borgonovo/UBCMT05SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);
U. Borgonovo/UBCMT06SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 27,00);
U. Borgonovo/UBCMT07SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 21,00);
U. Borgonovo/UBCMT08SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 26,00);
U. Borgonovo/UBCMT09SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);
U. Borgonovo/UBCMT10SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);
U. Borgonovo/UBCMT11SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);
U. Borgonovo/UBCMT12SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 34,00);
U. Borgonovo/UBCMT13SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 32,00);
U. Borgonovo/UBCMT14SA/2009 - Cometa Ø 30 (massa attiva g 32,00);
U. Borgonovo/UBCMT15SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);
U. Borgonovo/UBCMT16SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);
U. Borgonovo/UBCMT17SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 75,00);
U. Borgonovo/UBCMT18SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 75,00);
U. Borgonovo/UBCMT32SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);
U. Borgonovo/UBCMT33SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);
U. Borgonovo/UBCMT34SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00);
U. Borgonovo/UBCMT35SA/2009 - Cometa Ø 50 (massa attiva g 90,00), sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della «U. Borgonovo S.r.l.», sita in localita' Cascina Draga - Inzago (Milano), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1991-XV.J(5267) del 12 aprile 2011 il manufatto esplosivo denominato «301D» (massa attiva g 98,2) e' riconosciuto, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.» di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14180-XV.J(5350) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
«DVG getto bianco C.60» (massa attiva g 130,00);
«DVG getto dorato C.60» (massa attiva g 130,00);
«DVG getto flash C.60» (massa attiva g 132,00);
«DVG getto Z. C.60» (massa attiva g 128,00);
«DVG tonante flash C.60» (massa attiva g 131,00);
«DVG tonante flash C.60/1» (massa attiva g 148,00);
«DVG tonante flash C.80» (massa attiva g 312,00);
«DVG tonante flash C.90» (massa attiva g 664,00);
«DVG tonante flash C.130» (massa attiva g1758,00), sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali sita in San Severo (Foggia) - Contrada San Ricciardo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
I manufatti denominati:
«Miccia del vicario 3 capi» (massa attiva g 3200,00);
«Miccia del vicario 4/B capi» (massa attiva g 4200,00);
«Miccia del vicario 5 capi» (massa attiva g 5450,00), sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7473-XV.J(5419) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
G.I./1741A-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);
G.I./1741B-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);
G.I./1741C-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);
G.I./1741D-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);
G.I./1741E-Sfera3"/2009 (massa attiva g 171,00);
G.I./1750A-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);
G.I./1750B-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);
G.I./1750C-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);
G.I./1750D-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);
G.I./1750E-Sfera4"/2009 (massa attiva g 390,00);
G.I./1750F-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);
G.I./1750G-Sfera4"/2009 (massa attiva g 404,00);
G.I./1750H-Sfera4"/2009 (massa attiva g 420,00);
G.I./1750I-Sfera4"/2009 (massa attiva g 410,00);
G.I./1750L-Sfera4"/2009 (massa attiva g 390,00);
G.I./1760A-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);
G.I./1760B-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);
G.I./1760C-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);
G.I./1760D-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);
G.I./1760E-Sfera5"/2009 (massa attiva g 810,00);
G.I./1760F-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);
G.I./1760G-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);
G.I./1760H-Sfera5"/2009 (massa attiva g 750,00);
G.I./1770A-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770B-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770C-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770D-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770E-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770F-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770G-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770H-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770I-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00);
G.I./1770L-Sfera6"/2009 (massa attiva g 1210,00), sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Iacovoni Giuliana, titolare della licenza per la detenzione e la vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, presso l'esercizio sito in via Trastevere n. 23, nel comune di Comunanza (Ascoli Piceno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1544-XV.J(5274) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
PB Bologna 200PB (massa attiva g 1946);
PB Davide 30 BL (massa attiva g 13);
PB Davide 30 R (massa attiva g 13);
PB Davide 30 TG (massa attiva g 17);
PB Davide 30 V (massa attiva g 13);
PB Davide 30 B (massa attiva g 17);
PB Davide 30 SP (massa attiva g 17);
PB Davide 30 TB (massa attiva g 17);
PB Giotto (massa attiva g 181), sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Castel D'Aiano in nome e per conto della «Pirotecnica Benassi Cavalier Vittorino S.n.c.», ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22674-XV.J(5583) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
Viper 1 TP (massa attiva g 1,050);
Viper 2 TP (massa attiva g 1,249);
Viper 1 TM (massa attiva g 1,5);
Viper 2 TM (massa attiva g 2,449);
Viper 1V EU (massa attiva g 1,199);
Viper 2V EU (massa attiva g 1,949), sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Caprafico (Teramo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4806-XV.J(5568) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
RC 213-5 PA 50 (massa attiva g 67,00);
RC 213-5 PA 51 (massa attiva g 57,00);
RC 213-5 PA 51-02 (massa attiva g 59,00);
RC 213-5 PA 51-12 (massa attiva g 59,00);
RC 213-5 PA 51-17 (massa attiva g 59,00);
RC 213-5 PA 51-19 (massa attiva g 59,00);
RC 213-5 PA 51-23 (massa attiva g 59,00);
RC 213-5 PA 54 (massa attiva g 63,60);
RC 213-5 PA 55 (massa attiva g 66,60);
RC 213-5 PA 56-02 (massa attiva g 57,50);
RC 213-5 PA 56-09 (massa attiva g 57,50);
RC 213-5 PA 56-12 (massa attiva g 57,50);
RC 213-5 PA 56-17 (massa attiva g 57,50);
RC 213-5 PA 56-19 (massa attiva g 57,50);
RC 213-5 PA 56-23 (massa attiva g 57,50);
RC 213-6 PA 50 (massa attiva g 81,50);
RC 213-6 PA 51 (massa attiva g 69,50);
RC 213-6 PA 51-02 (massa attiva g 71,90);
RC 213-6 PA 51-12 (massa attiva g 71,90);
RC 213-6 PA 51-17 (massa attiva g 71,90);
RC 213-6 PA 51-19 (massa attiva g 71,90);
RC 213-6 PA 51-23 (massa attiva g 71,90);
RC 213-6 PA 54 (massa attiva g 75,00);
RC 213-6 PA 55 (massa attiva g 81,00);
RC 213-6 PA 56-02 (massa attiva g 69,50);
RC 213-6 PA 56-09 (massa attiva g 69,50);
RC 213-6 PA 56-12 (massa attiva g 69,50);
RC 213-6 PA 56-17 (massa attiva g 69,50);
RC 213-6 PA 51-19 (massa attiva g 69,50);
RC 213-6 PA 51-23 (massa attiva g 69,50), sono riconosciuti, su istanza del il sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.» di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20452-XV.J(5601) del 12 aprile 2011 i manufatti esplosivi denominati:
Stardust Eletric Ignitor 002 - 5 mt (massa attiva g 0,05);
Stardust Eletric Ignitor 002 - 3 mt (massa attiva g 0,05);
Stardust Eletric Ignitor 002 - 2 mt (massa attiva g 0,05);
Stardust Eletric Ignitor 002 - 1 mt (massa attiva g 0,05);
Stardust Eletric Ignitor 002 - 0,5 mt (massa attiva g 0,05);
Stardust Eletric Ignitor 002 - 0,3 mt (massa attiva g 0,05), sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in localita' Gruaro (Venezia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 
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