Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 aprile 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Russel Rivera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalita' di svolgimento delle misure compensative; Vista la domanda con la quale la sig.ra Russel Rivera, nata a Bacarra, Ilocos Norte (Filippine) il 24 giugno 1959, cittadina filippina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science Nursing», conseguito nelle Filippine nell'anno1980, ai fini dell'esercizio in Italia in della professione di infermiere; Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si e' gia' provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale; Vista la nota prot. n. 10642 in data 20 novembre 2003 con la quale si e' comunicato alla sig.ra Russel Rivera che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica; Constatato che la richiedente non e' risultata idonea alle prove di esame sostenute in data 17 giugno 2010, 29 luglio 2010, 19 dicembre 2008, 16 febbraio 2007, 11 ottobre 2007, 14 e 15 marzo 2005, 13 e 14 settembre 2004, 13 e 14 gennaio 2004; Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 31 marzo 2011, a seguito della quale la sig.ra Russel Rivera e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
Decreta:
Art. 1
1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 1980 presso la scuola «Arellano University» (Filippine) dalla sig.ra Russel Rivera nata a Bacarra, Ilocos Norte (Filippine) il 24 giugno 1959, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
1. La sig.ra Russel Rivera e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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