Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011, n. 66
Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III del medesimo decreto legislativo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge n. 15 del 2009, ed in particolare l'articolo 74, comma 3;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III, del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o piu' ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalita' di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 dicembre 2010;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazz. Uff.
12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo
1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre
1999, n. 205, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante: «Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 2009, n. 53.
- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 3, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2,
comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e
modalita' di applicazione delle disposizioni, anche
inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione
collettiva, in considerazione della peculiarita' del
relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95
della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di
ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. ».



 
Art. 2
Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 37;
b) articolo 38;
c) articolo 39; la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione nei limiti, con le modalita' e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009 ;
d) articolo 40, con esclusione del riferimento all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e ferma, comunque, l'applicazione della disciplina di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'applicazione delle altre norme relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente ai casi dalle stesse regolati;
e) articolo 41, ferma restando, con riferimento all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999; la disciplina di cui all'articolo 21, comma 1-bis, trova applicazione nei limiti, con le modalita' e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009;
f) articolo 42;
g) articolo 43;
h) articolo 44;
i) articolo 45, con esclusione del riferimento all'articolo 24, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; la disciplina di cui al comma 1-bis trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo contrattuale successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
l) articolo 46;
m) articolo 48;
n) articolo 49, ferma restando l'applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
o) articolo 52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 33



Note all'art. 2:
- I capi II e III del titolo IV del citato d.lgs. n.
150, del 2009 recano, rispettivamente: «Dirigenza pubblica»
e «Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi».
- Si riporta il testo degli articoli da 37 a 46 e gli
articoli 48, 49 e 52 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150:
« Art. 37 (Oggetto, ambito di applicazione e
finalita'). - 1. Le disposizioni del presente capo
modificano la disciplina della dirigenza pubblica per
conseguire la migliore organizzazione del lavoro e
assicurare il progressivo miglioramento della qualita'
delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i
criteri di gestione e di valutazione del settore privato,
al fine di realizzare adeguati livelli di produttivita' del
lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e
demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra
le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi
di Governo e le funzioni di gestione amministrativa
spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza
costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi
di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in
modo da garantire la piena e coerente attuazione
dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.».
«Art. 38 (Modifica all'art. 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'art. 6, comma 4;»;
b) dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.».
«Art. 39 (Modifica all'art. 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei
profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;»;
b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto
all'art. 16, comma 1, lettera l-bis»;
c) dopo la lettera e) e' aggiunta seguente: «e-bis)
effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini
della progressione economica e tra le aree, nonche' della
corresponsione di indennita' e premi incentivanti.».
«Art. 40 (Modifica all'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione
che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non
intende confermare l'incarico conferito al dirigente, e'
tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni
se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il
collocamento a riposo dell'interessato.»;
2) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In
caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda
fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di
funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre
anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente
articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo
stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita
in relazione all'incarico svolto.»;
d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.»
sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali
previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a
persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, non
rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete
esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle
seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo
dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente
derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai
commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se
il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita'
superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano
alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.»;
g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all'art. 23, e al comma 6,» sono soppresse.».
«Art. 41 (Modifica all'art. 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».
«Art. 42 (Modifica all'art. 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. L'art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti
di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito
il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del
principio di genere, sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in
carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.2. Il
Comitato dei garanti e' composto da un consigliere della
Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro
componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente
della Commissione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto
scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli
Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra
coloro che hanno presentato la propria candidatura. I
componenti sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al
Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o
rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro
il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».
«Art. 43 (Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. Al terzo periodo del comma 1
dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque anni».
2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito
l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, il termine di cui all'art. 23, comma 1,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
rimane fissato in tre anni.».
«Art. 44 (Modifica all'art. 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a
«aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono
collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative.».
«Art. 45 (Modifica all'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse
responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai
risultati deve costituire almeno il 30 per cento della
retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto
della retribuzione individuale di anzianita' e degli
incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali
incrementano progressivamente la componente legata al
risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma
1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella
decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale
componente tutti gli incrementi previsti per la parte
accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio
sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.».
«Art. 46 (Modifiche all'art. 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del»
sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».
«Art. 48 (Mobilita' intercompartimentale). -1. Dopo
l'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel Capo III, e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilita' intercompartimentale). - 1. Al
fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di
contrattazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni
sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
«Art. 49 (Modifiche all'art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. Il comma 1 dell'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito
dal seguente:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso
rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri
di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base
della professionalita' in possesso del dipendente in
relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita',
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.».
Art. 52 (Modifiche all'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente:
«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
- Si riportano l'art. 17, comma 1, lettera e-bis,
l'art. 19, comma 3, l'art. 21, commi 1 e 1-bis, l'art. 24,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, e l'art. 30, comma 2-ter,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti) (Art. 17 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10
del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12
del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) - e)...(omissis)...
e-bis) effettuano la valutazione del personale
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi
incentivanti.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. - 2. (omissis) - 3. Gli
incarichi di Segretario generale di ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.».
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n.
80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II
del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
«Art. 24. (Trattamento economico) (Art. 24 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
13 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art.
16 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 387
del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del
1998). - 1. (omissis).
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) (Art. 33 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del
decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del
1999). - 1. - 2-bis (omissis).
2-Ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»:
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.».



 
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