Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 marzo 2011
Revoca del decreto 22 novembre 2007 di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della societa' cooperativa «Fratellanza», in Reggio Calabria.


IL DIRIGENTE della Divisione IV
della Direzione generale per le PMI
e gli enti cooperativi

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale e' stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto dirigenziale n. 005/AN/2007 del 22 novembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 2008 con cui si dispone l'annullamento del decreto di scioglimento del 20 marzo 2003 della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria della societa' cooperativa edilizia «Fratellanza», con sede in Reggio Calabria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003;
Tenuto conto che detto annullamento si fonda sul fatto che risultava pendente presso il tribunale di Reggio Calabria una controversia per una richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo;
Vista la sentenza Cass S.U. n. 4062 del 22 febbraio 2010, sugli effetti della cancellazione di una societa' cooperativa nei confronti delle iniziative giudiziarie in cui e' parte e di cui si riporta il passo piu' significativo: «... la Cooperativa ... ricorrente come non era soggetto di diritto allorche' ha resistito alle opposizioni proposte dal P. nel 2007 sin dal settembre 2004 e mancava quindi di legittimazione a resistere in quella sede, tale era anche al momento di proposizione del presente ricorso per cassazione, perche' persona giuridica ormai estinta ad ogni effetto di legge dalla data dell'iscrizione della cancellazione dal settembre precedente, che ha per legge comportato la contestuale estinzione della societa', evento che, se si fosse dichiarato o comunicato dal difensore nel corso del giudizio di merito ne avrebbe determinato l'interruzione.»;
Considerato che pertanto alla luce della sentenza di cui sopra, una societa' cooperativa che cessa la sua esistenza come persona giuridica deve essere considerata estinta ad ogni effetto di legge;
Dato atto altresi' che la societa' cooperativa in argomento non ha piu' alcuna possibilita' di ripresa e che pertanto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio di scioglimento deve ritenersi inopportuno;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio e l'indicazione dei presupposti di diritto ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;
Considerato che la cooperativa non risulta essere mai stata iscritta al registro delle imprese e che non essendo presente alcun bilancio ne' scrittura contabile, essa e' da considerarsi priva di attivo;
Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla revoca del provvedimento di annullamento dello scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa di che trattasi perche' inopportuno;
Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Il decreto dirigenziale n. 005/AN/2007 del 22 novembre 2007 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V, e che dispone l'annullamento del precedente decreto di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa «Fratellanza», codice fiscale n. 92006280801, da parte della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria e' revocato.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2011

Il dirigente: di Napoli
 
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