Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2011
Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonche' modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e province autonome, siano stabilite le disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato;
Visti, inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 19 del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;
Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 8 febbraio 2006 e del 7 novembre 2007, concernenti le disposizioni sulle caratteristiche e la gestione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini DOCG e delle fascette identificative per i vini DOC;
Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita e le denominazioni di origine controllate dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentito altresi' l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e le Associazioni di categoria e le Organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1
Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «MEF», il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X;
c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori - Ufficio VICO I;
e) «Struttura di controllo», le Autorita' pubbliche designate e gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG e/o DOC, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
f) «decreto», il presente decreto;
g) «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
h) «D.O.», denominazione di origine;
i) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita;
l) «D.O.C.», denominazione di origine controllata;
m) «D.O.P.», denominazione di origine protetta;
n) «fascetta», contrassegno di Stato previsto per i vini D.O.C.G. e D.O.C..
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione al consumo comporta l'obbligo dell'uso della «fascetta», avente le caratteristiche indicate all'articolo 3.
2. La fascetta di cui al comma 1 e' utilizzata anche per il confezionamento dei vini D.O.C.. Per tali vini, in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura autorizzata al controllo, secondo le modalita' e le tempistiche previste nel piano di controllo approvato.
3. Limitatamente ai casi di confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori alternativi al vetro, previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2008, nonche' dai singoli disciplinari di produzione, l'ICQRF consente, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto o, in sua assenza, della filiera vitivinicola rappresentativa, sentita la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente, l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, attribuito alla singola partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura di controllo autorizzata, secondo le modalita' e le tempistiche previste nel piano di controllo approvato.
4. Per il confezionamento di vini a D.O.C.G. e a D.O.C. nelle tipologie liquorosi e/o aromatizzati con l'apposizione del contrassegno fiscale di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 322, si ritengono assolti gli obblighi relativi al presente decreto.
5. Su proposta del Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4, o in sua assenza dalle Regioni o Province autonome competenti per il territorio di produzione delle singole D.O.C., potra' essere stabilita l'obbligatorieta' dell'uso della fascetta anche per il confezionamento dei prodotti in contenitori alternativi al vetro.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto a garantire la tracciabilita' delle partite di vini a D.O.C. confezionate e, pertanto, il nesso con il relativo certificato d'idoneita'.
 
Art. 3
Caratteristiche del contrassegno di Stato

1. La fascetta per tutti i vini a D.O. e' stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La fascetta di Stato certifica l'autenticita' del prodotto e contiene sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilita' gestita da dedicate banche dati.
3. La fascetta, numerata progressivamente, ha il formato e le dimensioni descritti all'allegato 2.
Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo:
a) l'emblema dello Stato;
b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni di cui trattasi;
d) il numero progressivo e la serie alfanumerica;
e) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri.
4. Oltre alle indicazioni di cui al comma 3, la fascetta, puo' essere integrata, dal nome della denominazione o dall'eventuale «logo», purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione e approvato dal MEF mediante il visto si stampi, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini di una maggiore personalizzazione puo' essere prevista su richiesta del soggetto autorizzato l'ulteriore dimensione per la fascetta autoadesiva, di cui all'allegato 2 lettera C. In tali casi l'IPZS comunica al MEF il costo aggiuntivo della personalizzazione delle fascette riportanti le indicazioni facoltative.
 
Art. 4
Applicazione del contrassegno di Stato

1. La fascetta e' applicata sui sistemi di chiusura dei recipienti in modo tale da impedirne la riutilizzazione.
2. Le indicazioni di cui all'art. 3, devono essere interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata sui recipienti.
 
Art. 5
Gestione dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.G. e D.O.C.

1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, come previsto dall'art. 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, le Strutture di controllo autorizzate, comunicano per via telematica il quantitativo di fascette da stampare per la successiva campagna vendemmiale, per ciascuna D.O., utilizzando il modello di cui all'allegato 3.
2. La valutazione del quantitativo di fascette indicato nella comunicazione di cui al comma 1, dovra' essere effettuata dalla Struttura di controllo autorizzata sentito, ove presente, il Consorzio di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo del 8 aprile 2010, n. 61.
3. L'ICQRF, verificati i dati contenuti nella comunicazione di cui al comma 1, effettua la necessaria attivita' di coordinamento comunicando al MEF, i fabbisogni di fascette ricevuti.
4. La ritardata presentazione della comunicazione di cui al comma 1 configura fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
5. L'IPZS, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei fabbisogni, di cui al comma 1 comunica, per l'approvazione al MEF e per conoscenza all'ICQRF, il preventivo di spesa comprensivo di I.V.A..
6. L'ICQRF entro 30 giorni, dal ricevimento del preventivo di spesa di cui al comma 5, acquisita l'approvazione del MEF, provvede all'informazione erga omnes con la pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. Eventuali richieste integrative, in via del tutto eccezionale e per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate con le stesse modalita' di cui al comma 1.
8. Qualora i Consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiedano di essere delegati per la gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, le Strutture di controllo possono stipulare apposita convenzione con i Consorzi stessi. Tale convenzione deve essere approvata dall'ICQRF contestualmente al piano dei controlli;
9. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di cui al comma 8, la Struttura di controllo non intenda avvalersi del Consorzio di tutela, dovra' motivare tale decisione, inoltrando all'ICQRF apposita relazione esplicativa delle motivazioni addotte.
10. La responsabilita' della gestione, del ritiro e della distribuzione delle fascette compete alle Strutture di controllo o ai Consorzi eventualmente delegati in ordine agli accordi stabiliti dalla convenzione di cui al comma 8.
11. Le fascette, richieste per singola D.O., sono consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio dalla stessa delegato, dal magazzino tesoro del MEF unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per ogni tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine.
12. Per il ritiro l'allestimento minimo per le fascette nel formato carta colla e' pari n. 20.000 pezzi, per le fascette nel formato autoadesivo e' pari a n. 4.000 pezzi.
13. L'IPZS e' tenuto a mantenere una scorta di contrassegni sufficiente alle prevedibili necessita'.
 
Art. 6
Sistema di distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici

1. Le Strutture di controllo, o i Consorzi dalle stesse delegati, distribuiscono le fascette agli imbottigliatori, conformemente alle disposizioni previste nel piano dei controlli della D.O. interessata.
2. Le fascette sono ritirate dai soggetti titolari del «codice ICQRF» che provvedono materialmente all'imbottigliamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da contrassegnare di cui dispongono, previa esibizione della quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette.
3. In caso di deterioramento, furto, perdita, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento della partita di vino a D.O., l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette alla competente Struttura di controllo autorizzata.
4. Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dalle Strutture di controllo autorizzate o dai Consorzi dalle stesse delegate, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.
 
Art. 7
Adempimenti delle Strutture di controllo

1. Le Strutture di controllo autorizzate e i Consorzi delegati sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta per ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C..
2. In caso di avvicendamento tra Strutture di controllo per la medesima D.O., la Struttura uscente, ove non abbia delegato il Consorzio di tutela, consegna il quantitativo di fascette detenuto alla Struttura autorizzata contro il versamento, da parte di quest'ultima, del costo effettivamente sostenuto.
 
Art. 8
Adempimenti delle ditte imbottigliatrici

1. Le ditte imbottigliatrici annotano nei registri relativi alle operazioni di imbottigliamento il riferimento alle fascette utilizzate o del riferimento del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, assicurando, in ogni caso, la rintracciabilita' di ciascuna delle partite di vino D.O.C.G. e D.O.C..
2. Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, e' ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantita' di fascette ritirate e quantita' di confezioni realizzate.
3. Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il predetto limite dell'1,5 per cento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al Ufficio periferico ICQRF territorialmente competente, alla Struttura di controllo autorizzata, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso l'Ufficio periferico dell'ICQRF, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause dello scarto autorizza la Struttura di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto di scarto.
4. In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare copia della denuncia all'Ufficio periferico competente per territorio dell'ICQRF e al MEF. Il predetto Ufficio periferico dell'ICQRF, esperiti gli opportuni accertamenti, autorizza la Struttura di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto furto.
5. E' fatto divieto ai soggetti imbottigliatori di cui all'art. 6 vendere, cedere o distribuire i contrassegni di cui al presente decreto a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di vini, siano essi a D.O. od atti a divenire a D.O..
6. Le fascette autoadesive devono essere stoccate ed utilizzate con le modalita' di cui all'allegato 4.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Le fascette dei vini D.O.C.G. e D.O.C., con i requisiti previsti dal presente decreto sono realizzate dall'IPZS a decorrere dalla data del 1° ottobre 2011.
2. Dalla medesima decorrenza, per le finalita' di cui all'art. 5 del presente decreto, sara' attivo un dedicato portale informatico realizzato e gestito dall'IPZS e condiviso con il MEF e l'ICQRF.
3. Le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. detenute dalle competenti Camere di Commercio o dai Consorzi di tutela, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio di tutela da essa delegato, contestualmente al versamento del prezzo unitario effettivamente sostenuto.
4. Le rimanenze di cui al precedente comma 3 sono distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle medesime.
5. Con decreto dell'ICQRF,possono essere emanate ulteriori disposizioni per la disciplina del trasferimento dei dati dei preesistenti sistemi di gestione e di rendicontazione delle fascette nel predetto portale informatico, anche in riferimento alla disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto.
6. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura gia' competenti per il ritiro e la gestione dei contrassegni ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2006 comunicano, all'ICQRF, le rimanenza di fascette di cui all'art. 5 comma 1 dello stesso decreto ministeriale, ancora in giacenza presso i propri magazzini che dovranno essere consegnate alle Strutture di controllo ai sensi del precedente comma 3.
8. Il termine del 15 marzo, indicato all'art. 5, comma 1, si ritiene prorogato al 15 giugno per la sola campagna 2011/2012.
 
Art. 10
Norme abrogate

1. Il decreto ministeriale 8 febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 7 novembre 2007 concernenti disposizioni sulle caratteristiche e la gestione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.G. e delle fascette per i vini D.O.C. sono abrogati a partire della campagna 2011/2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2011

Il Ministro: Romano
 
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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