Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 aprile 2011 |
Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ortona». |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Ortona»; Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 - Suppl. ord. n. 52; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ortona» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ortona» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Ortona» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2011/2012. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Ortona», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata. |
| Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Ortona» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Ortona» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "ORTONA" Articolo 1 Denominazione
La Denominazione di Origine Controllata "Ortona" e' riservata ai vini rosso e bianco che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 Base ampelografia
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Ortona" rosso: - Montepulciano: 95%; - possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%; "Ortona" bianco: - Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 70%; - possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 30%. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Articolo 3 Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Ortona in provincia di Chieti.
Articolo 4 Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. E' ammessa la potatura a cordone speronato e guyot. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2 . 500 fatta eccezione per la pergola abruzzese la cui densita' non puo' essere inferiore a 1. 600 ceppi. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona", di cui all'art. 1, sono le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.
Articolo 5 Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: Resa uva/vino: 70% - Produzione massima di vino: 84 hl/ha Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia bianco non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" nella tipologia rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le DOC compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.
Articolo 6 Caratteristiche al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: "Ortona" rosso: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso, talvolta con lievi sfumature violacee; odore: vinoso, caratteristico, lievemente speziato; sapore: secco, caratteristico, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l; "Ortona" bianco: colore: giallo paglierino, talvolta con lievi riflessi verdolini; odore: gradevole, delicatamente fruttato; sapore: secco, armonico, vellutato, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7 Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le menzioni facoltative, ad esclusione dei marchi e dei nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. E' consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche': tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 61/2010; tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto dell'iscrizione allo schedario viticolo; che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
Articolo 8 Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacita' non superiore a litri 5. E' consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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