Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 aprile 2011 |
Atto di indirizzzo per l'attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007 concernenti l'estensione dell'ambito di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria per il 2005, e successive modificazioni, e in particolare il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito Fondo rotativo denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (nel seguito «Fondo»); Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, e successive modificazioni, e in particolare i commi da 855 a 859 con i quali l'ambito di operativita' del Fondo e' esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inclusi quelli disciplinati da atti di programmazione comunitaria, per gli investimenti produttivi e per la ricerca; Visto il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disciplinato i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sui finanziamenti agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sul Fondo; Visto il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito il tasso di interesse sulle somme erogate; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010; Ritenuta l'opportunita' di definire gli indirizzi affinche' le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano procedere secondo le risorse disponibili ed in funzione dell'articolata e differenziata legislazione regionale in materia alla definizione di convenzioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Tenuto conto che, in ogni caso, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. potra' concedere i finanziamenti solo con la compartecipazione del sistema bancario che effettuera' anche l'analisi del merito di credito delle singole iniziative e che pertanto i finanziamenti potranno essere concessi solo a seguito di positiva valutazione del merito di credito e della sostenibilita' economico-finanziaria dei singoli investimenti da parte dei soggetti finanziatori che cofinanziano gli investimenti agevolabili; Tenuto conto che non e' possibile effettuare un riparto delle somme raccolte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. tramite il risparmio postale in quanto la loro allocazione deve seguire criteri di economicita' ed efficienza in relazione alla sostenibilita' economico-finanziaria delle iniziative;
Decretano:
Le regioni e le province autonome, nel sottoscrivere le convenzioni previste ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si attengono ai seguenti indirizzi. 1. Le convenzioni da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possono avere a riferimento ogni singola tipologia di intervento agevolativo, secondo i principi e le modalita' di cui agli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante dei presenti indirizzi e nel rispetto delle disposizioni comuni che seguono. 2. La dotazione finanziaria del Fondo da destinare agli interventi di cui al comma 856, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non puo' essere superiore a 1,75 miliardi di euro. 3. In sede di prima applicazione, per i primi 8 mesi dalla data di emanazione del presente atto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono accedere alle risorse di cui al precedente punto 2 in misura non superiore a quanto determinato sulla base della tabella allegata. Successivamente il Fondo opera indistintamente sulla base delle risorse disponibili e delle richieste avanzate dalle regioni e dalle province autonome. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per poter sottoscrivere le convenzioni previste ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedono, in funzione delle previsioni, anche temporali, di effettivo utilizzo delle risorse, nel proprio bilancio appositi stanziamenti. 5. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' riconosciuto, ai sensi dell'art. 1, comma 360, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il rimborso delle spese di gestione nella misura pari allo 0,40 per cento una tantum delle somme erogate. Al fine di consentire la verifica delle condizioni di efficacia e di efficienza allocativa delle risorse di cui al punto 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di informazioni semestrali rese da Cassa depositi e prestiti, presentano una relazione semestrale di monitoraggio sullo stato attuativo dei protocolli stipulati con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla conferenza delle regioni e delle province autonome. 6. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro, devono: a) prevedere che le procedure di valutazione del merito di credito dei soggetti agevolabili siano coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia e che siano definite le procedure per l'accertamento della sostenibilita' economico-finanziaria dell'investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di agevolazioni pubbliche; b) concordare il tasso d'interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati in misura comunque non inferiore allo 0,50 per cento annuo; c) determinare la durata massima dei finanziamenti agevolati anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed in misura comunque non superiore a 15 anni comprensivi del periodo di preammortamento; d) elencare le leggi regionali di agevolazione, gli interventi conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e gli atti di programmazione comunitaria, per gli investimenti produttivi e per la ricerca, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendono attivare - rispettivamente con le modalita' di cui agli Allegati A) o B) ai presenti indirizzi - e declinarne le relative modalita' attuative; e) ove non gia' fissata dalla legge regionale di agevolazione, stabilire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi: i) la quota massima di copertura del finanziamento agevolato e ordinario bancario (per le modalita' di utilizzo di cui all'Allegato A ai presenti indirizzi), ovvero ii) la quota massima di copertura del finanziamento bancario e leasing agevolato a provvista mista (per le modalita' di utilizzo di cui all'Allegato B ai presenti indirizzi), rispetto al programma d'investimento/progetto da agevolare; f) prevedere le modalita' di pagamento alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. delle somme dovute. 7. Alle distinte modalita' di utilizzo di cui agli Allegati A) e B) ai presenti indirizzi si applica, comunque, il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disciplinato i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sul Fondo. Alla modalita' di utilizzo di cui all'Allegato A) ai presenti indirizzi si applica il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito il tasso di interesse sulle somme erogate. 8. Alla modalita' di utilizzo di cui all'Allegato B) ai presenti indirizzi si applicheranno eventuali nuovi decreti che il Ministro dell'economia e delle finanze emanera', sempre ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto del diverso profilo di rischio che assumono le operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo tali modalita'. Roma, 1° aprile 2011
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dello sviluppo economico Romani |
| Allegato A
1. Le risorse di cui ai punti 2 e 3 del presente decreto sono erogate nel rispetto dei seguenti principi generali: a) integrazione contrattuale tra i canali di finanziamento agevolato e bancario ordinario; b) redditivita' dei progetti di investimento da finanziare; c) adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacita' potenziale di restituzione del finanziamento; d) trasparenza delle condizioni di mercato; e) congruita' dei costi di gestione delle operazioni di finanziamento attivate. 2. Il finanziamento con capitale di credito e' composto da un finanziamento pubblico e da un finanziamento bancario o da un'operazione di leasing a condizioni ordinarie e a tasso di mercato, che deve essere di importo superiore o uguale a quello del finanziamento pubblico agevolato. Nei soli settori dell'incentivazione alla ricerca e all'innovazione la quota di finanziamento bancario o derivante dalle operazioni di leasing ordinario puo' essere inferiore al finanziamento pubblico, nel rispetto comunque del limite minimo del 10 per cento del finanziamento totale e del principio di pariteticita' delle due componenti di finanziamento. Il finanziamento bancario e le operazioni di leasing ordinario puo' essere concesso esclusivamente dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il finanziamento leasing ordinario puo' essere concesso anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. 3. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario o le operazioni di leasing ordinario avranno pari durata, o pari scadenza in presenza di finanziamento leasing, e le garanzie che verranno richieste assisteranno entrambi in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi. |
| Allegato B
1. Le risorse del Fondo possono costituire, con riferimento ad ogni singola tipologia normativa di intervento agevolativo appositamente individuata da ciascuna regione o provincia autonoma in sede di sottoscrizione dell'atto convenzionale con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., provvista finanziaria di scopo per le banche e per le societa' di leasing per la concessione di finanziamenti alle imprese a provvista mista, nell'ambito dei rispettivi interventi agevolativi. 2. Le risorse di cui al punto 1 possono essere utilizzate esclusivamente per abbattere l'effettivo onere complessivo per interessi a carico delle imprese finanziate. Le banche e le societa' di leasing convenzionate assumeranno il rischio dell'intera operazione, impegnandosi in ogni caso e per tutto il periodo di ammortamento a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. le quote erogate con l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle rate da parte delle imprese finanziate. Nel caso di default di una banca/societa' di leasing convenzionata, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' surrogata, per la quota di finanziamento bancario/leasing agevolato a provvista mista assicurata dalle dotazioni del Fondo, nei diritti verso il soggetto beneficiario. 3. L'intervento del Fondo puo' assicurare non piu' del 50 per cento dell'importo del finanziamento con capitale di credito complessivamente erogato. Nei soli settori dell'incentivazione alla ricerca e all'innovazione tale quota puo' raggiungere il limite massimo dell'80 per cento. Il finanziamento bancario o leasing agevolato a provvista mista puo' essere concesso esclusivamente dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il finanziamento agevolato leasing a provvista mista puo' essere concesso anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Parte di provvedimento in formato grafico
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