Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 31 marzo 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 2 settembre 2010, ai fini di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata; Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07, l'istanza presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui e' iscritta dal 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale scritta e orale vertente su due prove scritte e una prova orale su due materie; Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessata ha prodotto documentazione attestante il compimento della pratica forense in Italia; Ritenuto che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia; Ritenuto che il compimento della pratica forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale a una sola prova scritta e ad un orale su due materie, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessata; Ritenuto, altresi', di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa; Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;
Decreta: l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, e' accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 2 settembre 2010 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare. Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui al decreto dirigenziale del 2 settembre 2010 quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati," e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Roma, 31 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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