IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota della Prefettura di Catanzaro - Ufficio Territoriale del Governo - del 22 dicembre 2010, prot. n. 0086050, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento penale n. 1095/10 R.G.N.R. - DDA concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto nei confronti del sig. Santi Zappala', Consigliere della Regione Calabria, la misura della custodia cautelare in carcere (articolo 285 c.p.p.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista l'ordinanza, emessa in data 16 dicembre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'articolo 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Santi Zappala' per i reati di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale, articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e articolo 7 della legge n. 203/1991; Considerato che il menzionato articolo 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'articolo 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Considerato che le suindicate disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche ... coinvolgendo cosi' esigenze ed interessi dell'intera comunita' nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»; Rilevato, pertanto, che dalla data del 16 dicembre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato articolo 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dal 16 dicembre 2010 e' accertata la sospensione del sig. Santi Zappala' dalla carica di Consigliere della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 28 gennaio 2011
Il Presidente: Berlusconi |