Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. 277 |
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Viste le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunita'; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che rinvia ad un successivo decreto per la definizione dei nuovi criteri e modalita' per la concessione dei contributi ivi previsti; Visto l'articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l'articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. e); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce il Dipartimento per le politiche della famiglia tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia; Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(legge finanziaria 2007); Visto il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale ed il Ministro per le pari opportunita', di prima attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il parere reso dalla Conferenza unificata in data 29 aprile 2010; Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 maggio e trasmesso in data 9 giugno 2010; Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio e trasmesso in data 3 agosto 2010; Visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre e trasmesso in data 23 novembre 2010; Di concerto con il Ministro per le pari opportunita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53; b) ufficio: il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all'articolo 9 della legge; c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali; d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilita' genitoriali o familiari, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualita' delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale; e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare; f) sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la totalita' delle proprie attivita' lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale; g) collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere parte delle proprie attivita' lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. In relazione allo sviluppo di una politica attiva dell'occupazione, il Consiglio e la Commissione sono invitati, tra l'altro, a favorire tutti gli aspetti della parita' di opportunita', compresa la riduzione della segregazione occupazionale, rendendo piu' facile conciliare la vita professionale con la vita familiare. - L'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), disciplina i regolamenti ministeriali ed interministeriali. - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'), come modificato dall'art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile): «Art. 9. Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva: a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati; b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione; c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle citta'. 2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorita' nel caso di disabilita' ovvero di minori fino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermita'. 3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, e', inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati. 5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233: «19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarieta' sociale della relativa attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarieta' sociale, fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121: «14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia' trasferite al Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni; b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 ». - Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 (Nomina dei Sottosegretari di Stato) contiene la nomina a Sottosegretario di Stato del sen. Carlo Amedeo Giovanardi. - Il Decreto del .Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2008, n. 150. - Il Decreto del .Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 (Modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302. - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge4 agosto 2006, n. 248: «Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. ». - Si riportano i commi 1250 e 1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.» «1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.». - Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 reca: "Approvazione delle modalita' di erogazione dei contributi ex art. 9, comma 2, della L. 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita'."
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| Art. 2 Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali
1. Le risorse disponibili sono destinate: 1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all'articolo 9, comma 1, della legge; 2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge. 2. Le quote percentuali da destinare alle diverse tipologie di azione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 9, comma 1, della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo articolo 9, comma 1, primo alinea, sulla base dei seguenti criteri: a) numero medio delle richieste di finanziamento ricevute nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; b) numero medio di progetti approvati e positivamente conclusi nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia di azione. |
| Art. 3 Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile
1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono finanziati per un importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive: a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilita' non e', comunque, tassativo; b) programmi ed azioni, comprese le attivita' di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternita' e paternita' o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo; c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori. |
| Art. 4 Soggetti finanziabili
1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalita' di cui all'articolo 6: a) i datori di lavoro privati che esercitano attivita' di impresa, anche in forma collettiva (societa'), nonche' i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori; b) altri datori di lavoro privati non esercenti attivita' di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri; c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a). 3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure. 4. I soggetti che hanno gia' usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonche' sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo; b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novita' sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilita', ovvero a diversi destinatari. 5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4. |
| Art. 5 Destinatari
1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermita'. 2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresi', alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di societa' cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonche' i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a progetto, purche' la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento. |
| Art. 6 Accordo contrattuale
1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa: a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda; b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie; c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali piu' rappresentative a livello nazionale; f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato. 2. L'accordo contrattuale e' presupposto indispensabile per l'ammissibilita' dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori. 3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte. 4. L'accordo illustra espressamente, in relazione ai singoli interventi proposti, la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto gia' previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero, ove piu' avanzata, dalla prassi gia' adottata in azienda. |
| Art. 7 Requisiti di priorita' o preferenza
1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, e' assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui: a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilita' ovvero figli minori fino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione; b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non piu' di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza. 2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilita', si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilita'. 3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unita' produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore. 4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati. |
| Art. 8 Criteri per la valutazione dei progetti
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri: a) innovativita' dell'azione, intesa come introduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli gia' in vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di lavoro; b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi; c) efficacia dell'azione, intesa come idoneita' delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati; d) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruita' dei costi illustrati nel piano finanziario; e) sostenibilita' dell'azione, intesa come capacita' di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtu' dei contenuti dell'accordo contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a livello territoriale. |
| Art. 9 Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile
1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile e' di euro 35.000,00; il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non puo' superare il reddito imponibile relativo all'attivita' svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove piu' favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il compenso non puo', comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attivita' professionali. 2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, e' fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi. 3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettere f) e g). 4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori. |
| Art. 10 Soggetti finanziabili
1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo: a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto. b) i titolari di impresa individuale; c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui: 1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria; 2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione. 2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1: a) i liberi professionisti costituiti in associazione; b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti; c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non piu' di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza. 4. I soggetti che hanno gia' usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonche' sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo; b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, quale una nuova maternita' o adozione.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 230 bis del codice civile: «Art. 230 bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.». - Si riporta il testo degli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile: «Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.». «Art. 2550 (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.». «Art. 2551 (Diritti ed obbligazioni dei terzi). - I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.». «Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). - La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.». «Art. 2553 (Divisione degli utili e delle perdite). - Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.». «Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). - Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.».
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| Art. 11 Requisiti di priorita' o preferenza
1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, e' assegnato un punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di eta' o figli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura, nonche' nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti. |
| Art. 12 Criteri di valutazione e selezione dei progetti
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, per la valutazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri: a) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare del soggetto proponente; b) efficacia dell'azione, intesa come idoneita' delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del contesto familiare e lavorativo di riferimento; c) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruita' dei costi illustrati nel piano finanziario, con particolare riguardo al compenso del sostituto. |
| Art. 13 Modalita' e termini di presentazione
1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso. 2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale. |
| Art. 14 Condizioni di ammissibilita'
1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione" in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: a) la domanda di finanziamento e' pervenuta fuori termine; b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato; c) il soggetto proponente non e' fra quelli finanziabili; d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili; e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non e' possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attivita', ne' valutare la congruita' dei costi stessi; f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, manca l'accordo contrattuale. 2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: a) non e' possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale, purche' gli stessi risultino individuabili; b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente; c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente alla sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziario o dell'accordo contrattuale; d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento. |
| Art. 15 Commissione tecnica di valutazione
1. La selezione e' affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 2. La commissione, la cui composizione e' individuata nel successivo decreto di nomina, e' presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonche' le regioni e gli enti locali. La commissione puo' avvalersi della consulenza di esperti. 3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede e' a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terra' conto dell'opportunita' di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
Note all'art. 15: - Gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246) disciplinano la costituzione, la composizione, la convocazione, il funzionamento e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, nonche' il collegio istruttorio e la segreteria tecnica (Libro I Disposizioni per la promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna - Titolo II Organizzazione per la promozione delle pari opportunita' - Capo III - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici.). - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 reca il Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
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| Art. 16 Formazione delle graduatorie
1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 9 della legge sono ripartite, nei limiti delle quote stabilite dall'articolo 2, comma 1, in base al numero di scadenze fissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande di finanziamento. 2. I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10, comma 3. 3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti che riportano un punteggio minimo di 50. 4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalle graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata. |
| Art. 17 Scorrimento della graduatoria
1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento. 2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita', a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento. 3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita', a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresi' riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento. |
| Art. 18 Modalita' di erogazione del contributo
1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione, sulla base di una specifica convenzione predisposta dall'ufficio e sottoscritta, per accettazione, dal proponente. 2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto e' subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonche' all'esito delle eventuali verifiche disposte dall'ufficio, anche tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. In particolare, il contributo concesso e' erogato in due quote con le seguenti modalita': a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, e' corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio; b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, e' corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, e' sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformita' al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo. 4. L'ufficio competente puo' rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto. 5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attivita' di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente. |
| Art. 19 Sanzioni
1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarita' nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto, anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, previo preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato rese ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente gia' erogate, maggiorate degli interessi legali.
Note all'art. 19: - Si riporta l'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), cosi' come aggiunto dall'art. 6 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa): «Art. 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».
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| Art. 20 Abrogazioni
1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 e' abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2010
p. il Presidente del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia Giovanardi Il Ministro per le pari opportunita' Carfagna Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 202 |
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