Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2010
Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma 1 dell'art. 47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono fissati i criteri generali per il concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici;
Visto il successivo comma 3 del citato art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo stesso articolo, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;
Ritenuto, per ragioni di semplificazione ed economicita' delle procedure e dei tempi, di adottare un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei richiamati commi 1 e 3 dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visti, altresi', i commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante il regolamento di disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda la disciplina dei criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, che si e' espresso con nota del 30 luglio 2010, n. AOO/Uffleg/3073;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giungo 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso, tramite concorso pubblico, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale, in applicazione dell'art. 28-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici non economici i cui regolamenti organizzativi prevedono funzioni dirigenziali di livello generale.
3. Ai fini del calcolo delle disponibilita' da destinare al concorso pubblico non si tiene conto dei posti di funzione relativi agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si applica alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo.
 
Art. 2

Programmazione posti disponibili

1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.
2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 1, e' destinato all'accesso tramite concorsi pubblici a tempo indeterminato e a tempo determinato, ove necessario secondo quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal presente decreto, fermo restando, per il restante cinquanta per cento dei posti, le modalita' di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4, 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle percentuali ivi indicate.
3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalita' di cui all'art. 11.
 
Art. 3

Concorso pubblico a tempo indeterminato

1. Nel limite dei posti di cui all'art. 2, comma 2, e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai posti da destinare al concorso pubblico a tempo determinato, le amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'accesso, mediante assunzione a tempo indeterminato, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale.
2. Il bando di concorso, che puo' riferirsi ai posti disponibili di un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve indicare:
a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui si riferiscono i posti banditi;
b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura dei posti banditi;
c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando, nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.
3. In assenza di specifici criteri definiti nel bando la graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori corrispondenti al numero dei posti banditi.
 
Art. 4

Requisiti e criteri generali di accesso

1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al presente capo sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea magistrale, in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche, nonche' dei requisiti specifici previsti dal presente articolo. E' equiparata alla laurea magistrale, nel rispetto della normativa vigente, quella specialistica, nonche' il diploma di laurea del precedente ordinamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami:
i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali di seconda fascia;
gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso sulla base dei criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione stabiliti dai commi 3 e 4.
3. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami:
a) il personale di ruolo dell'amministrazione che bandisce il concorso che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno della amministrazione medesima, in possesso di laurea magistrale;
b) gli alti dirigenti appartenenti all'organico dell'Unione europea, gia' reclutati come funzionari permanenti in virtu' di un pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;
c) i dirigenti di livello intermedio appartenenti all'organico dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo unita' per almeno cinque anni, gia' reclutati come funzionari permanenti in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni per il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;
d) il personale appartenente all'organico dell'Unione europea, reclutato in virtu' di un pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni, che abbia maturato, con servizio continuativo per almeno dieci anni, esperienze lavorative negli organigrammi permanenti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento o della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di coordinamento e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea magistrale.
4. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono, altresi', ammessi al concorso di cui al presente capo:
a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano svolto per gli stessi anni le funzioni dirigenziali;
b) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali generali in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un periodo non inferiore ai sei anni;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali non generali in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un periodo non inferiore a otto anni.
5. Le amministrazioni, con riferimento alle loro specifiche esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini dell'accesso, determinare nel bando specifiche tipologie di lauree e, previa motivazione, titoli professionali aggiuntivi.
 
Art. 5

Concorso pubblico a tempo determinato

1. In sede di determinazione del fabbisogno, le amministrazioni, ove occorra, possono individuare, nell'ambito delle strutture dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica, singoli posti di funzione puntualmente definiti in ragione di una specifica e particolare esperienza e peculiare professionalita' necessaria, per la cui copertura si puo' provvedere, previo esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni, nel limite di un contingente non superiore alla meta' dei posti da destinare al concorso pubblico di cui all'art. 3, da detrarre dalla disponibilita' calcolata per quest'ultimo.
2. La graduatoria del concorso pubblico a tempo determinato ha efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni pari a quello dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della procedura di cui al presente capo non partecipano ai percorsi formativi di cui all'art. 9 e se dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa, senza assegni, per i tre anni di durata del contratto a tempo determinato ed il relativo periodo e' considerato ai fini dell'anzianita' di servizio, ma non ai fini della maturazione del requisito temporale utile per transitare nella prima fascia, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
Art. 6

Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo determinato

1. Al concorso pubblico di cui all'art. 5 sono ammessi i soggetti di cui all'art. 4 e, secondo le specifiche esigenze individuate dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in possesso di: adeguate qualifiche professionali ricoperte per non meno di cinque anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di concorso stesso, comunque non inferiore ai cinque anni; competenze culturali di elevato livello (titoli post laurea, ovvero pubblicazioni a livello internazionale); comprovate capacita' manageriali corrispondenti ai posti di funzione da coprire.
 
Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui ai capi II e III del presente decreto e' nominata con determina della dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il concorso, ed e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso ed in ragione dei posti dirigenziali da coprire.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C o III.
5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.
 
Art. 8

Modalita' di svolgimento delle selezioni

1. Il bando del concorso pubblico di cui all'art. 3 definisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli per ciascun candidato, individuando i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. La commissione, previa determinazione dei criteri analitici da seguire ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione degli stessi nei confronti dei candidati che avranno consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima dell'apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le prove d'esame dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo tecnico l'amministrazione puo' prevedere una terza prova teorico-pratica obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente di prima fascia deve essere preposto.
3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle materie indicate nel bando di concorso e sono dirette ad accertare, in relazione all'attivita' istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso, l'attitudine dei candidati:
a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive generali, anche mediante il coordinamento ed il controllo dell'attivita' dei dirigenti, in riferimento alle funzioni connesse con il ciclo di gestione della perfomance e con la valutazione del personale in particolare dirigenziale;
b) ad adottare atti di organizzazione e ad esercitare poteri di spesa corretti sotto il profilo della legittimita', dell'opportunita', dell'efficacia, dell'efficienza ed economicita' organizzativa, con proposte volte al miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
c) ad elaborare progetti strategici in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, di trasparenza delle amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrita'.
4. Per il concorso di cui all'art. 5 le amministrazioni possono, ove necessario, prevedere nel bando un'unica prova teorico-pratica, rispettando i criteri indicati nei commi 2 e 3.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la professionalita' del candidato, le capacita' organizzative e manageriali, l'attitudine a intrattenere corretti rapporti istituzionali ed interpersonali, a comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera e dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
6. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
7. Ciascuna prova e' valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il punteggio complessivo e' determinato sommando, al punteggio dei titoli, i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato nella prova orale.
 
Art. 9

Ciclo di attivita' formative

1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione a seguito del concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
2. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti dal dirigente assunto tra quelli indicati dall'amministrazione, secondo le modalita' che saranno disciplinate con il regolamento dell'art. 28-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli uffici di cui al comma 1, una valutazione del livello di professionalita' acquisito che equivale, per coloro che all'atto dell'assunzione non rivestivano la qualifica di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo.
4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti assunti in esito al concorso ammessi allo stesso in virtu' dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3, lettere b), c) e d).
 
Art. 10

Resti di frazione

1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui all'art. 2, gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai concorsi pubblici, salvo il recupero nell'anno successivo a favore della quota di cui all'art. 2, comma 2.
2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso di cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui all'art. 3.
3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno.
 
Art. 11

Monitoraggio procedure e convenzioni

1. Il Dipartimento della funzione definisce in apposita direttiva del Ministro i criteri e le modalita' di trasmissione annuale della programmazione triennale del fabbisogno delle singole amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla tipologia e sul numero dei posti disponibili, ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'art. 2, e delle determinazioni assunte per l'espletamento dei concorsi pubblici previsti, al fine di monitorare lo svolgimento delle procedure di cui al presente decreto e garantire il giusto raccordo delle diverse modalita' di accesso alla dirigenza della prima fascia.
2. Su richiesta delle amministrazioni interessate il Dipartimento della funzione pubblica promuove convenzioni per la gestione unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, nonche' iniziative per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali.
 
Art. 12

Norma di rinvio e prima applicazione

1. Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure informatiche e la piena applicazione della normativa sulla posta elettronica certificata. Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti non incompatibili.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali di cui all'art. 2 vanno calcolate tenendo conto dei posti di funzione di livello generale che si rendono disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 27
 
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