Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 gennaio 2011
Modalita' tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;
Visti, in particolare gli articoli 10, comma 1 e 12, comma 1 del predetto decreto, i quali prevedono, rispettivamente, che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze vengano individuate le modalita' tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del medesimo decreto;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,

Decreta:

Art. 1

1. L'ammontare delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, di seguito denominato "decreto legislativo", e' determinato dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali mediante la compilazione dell'apposita bolletta contenente le indicazioni riportate nell'allegato 1, relativamente alla specifica attivita' svolta dall'operatore del settore interessato, tenendo conto delle avvertenze in essa contenute e nelle misure previste dagli allegati al decreto legislativo.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla applicazione da parte delle Aziende sanitarie locali delle tariffe di cui al comma 1.
 
Art. 2

1. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo, dalla sezione 1 alla sezione 5, sono versati dall'operatore del settore interessato su conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalita' analoga stabilita con disposizioni regionali prima dell'effettuazione delle prestazioni.
2. E' possibile applicare il criterio del conto a scalare; in tal caso l'operatore del settore interessato versa in anticipo un importo calcolato dalla Azienda sanitaria locale sulla base della previsione della tariffazione per un periodo concordato con l'operatore stesso, scalando gli importi dovuti di volta in volta in rapporto all'attivita' di controllo; in caso di insufficienza o di esaurimento degli importi versati ai fini dei successivi controlli, l'operatore del settore interessato provvede al reintegro del conto, in via anticipata rispetto all'effettuazione dei controlli stessi.
3. Quando e' adottato il criterio del conto a scalare di cui al comma 2 e l'operatore del settore interessato cessa l'attivita', l'Azienda sanitaria locale restituisce gli importi residui sul conto.
4. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 6 del decreto legislativo, sono versati entro il 31 gennaio di ogni anno sul conto corrente postale intestato all'Azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalita' analoga, stabilita con disposizioni regionali.
5. Le somme affluite sul conto corrente postale intestato all'Azienda sanitaria locale competente per territorio o riscosse con altra modalita' analoga stabilita con disposizioni regionali devono essere contabilizzate con periodicita' trimestrale in un capitolo delle entrate correnti da istituire allo scopo nel bilancio dell'Azienda sanitaria locale o sulla corrispondente voce del conto economico; gli importi scalati dalle somme versate in anticipo sono contabilizzate nel capitolo di entrata o sulla corrispondente voce del conto economico solo al momento in cui viene scalato l'importo dovuto; gli importi eccedenti la tariffa devono rimanere invece sul conto corrente a disposizione per i successivi addebiti o per la restituzione all'operatore in caso di cessazione dell'attivita'.
6. Gli importi di cui al comma 2, che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore del settore interessato o accreditati per l'anno successivo.
 
Art. 3

1. L'importo complessivo delle tariffe definito dai Posti di Ispezione Frontaliera (di seguito "PIF") e dagli Uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera (di seguito "USMAF") del Ministero della salute, sulla base dell'allegato 5, e' versato dall'operatore del settore interessato, su specifico conto corrente postale intestato all'Ufficio periferico che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale gestione on line.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore prima dell'effettuazione delle prestazioni.
3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PIF e gli USMAF possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del "conto a scalare"; in tal caso si applicano le modalita' di cui all'art. 2, commi 2, 3, e 6.
 
Art. 4

1. L'Azienda sanitaria locale, entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui e' avvenuta la contabilizzazione di cui all'art. 2, comma 5, con imputazione su due distinti capitoli delle spese correnti da istituire nel bilancio ovvero su corrispondenti voci del conto economico, provvede alla ripartizione e al trasferimento delle quote di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, dandone comunicazione alla Regione, al Ministero della salute e al Ministero dell' economia e delle finanze, indicando altresi' i dati individuati negli allegati 2 e 3 del presente decreto.
2. L'Azienda sanitaria locale trasferisce:
a) la quota del 2% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 12 del Capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute;
b) la quota del 3,5% alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza della Azienda sanitaria locale;
c) la quota del 3,5% all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
d) la quota dell'1% ai laboratori nazionali di riferimento per le spese di funzionamento e' versata alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 18 del Capo 20. Il Ministero della salute provvede alla ripartizione della quota tra i laboratori nazionali di riferimento in relazione alle attivita' svolte in conformita' all'art. 33 del Regolamento (CE) 882/2004.
3. In caso di mancato trasferimento delle quote di cui al comma 2, la Regione o Provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale notizia al Ministero della salute e al Ministero dell' economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la Regioni o Provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.
 
Art. 5

1. I PIF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo, dandone comunicazione, mediante il modello di cui all'allegato 6, al Ministero della salute - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e al Ministero dell' economia e delle finanze, trasferendo:
a) la quota del 5% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ art. 14 del capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute;
b) la quota dell'83% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01 del capo 20;
c) la quota del 7% con versamento alla singola Regione o Provincia autonoma sulla base dei controlli a destino, effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai PIF;
d) la quota del 5% con versamento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, quest'ultimo si avvale di laboratori di altri Istituti zooprofilattici sperimentali, rimborsandone il costo al laboratorio che l'ha eseguita.
 
Art. 6

1. Gli USMAF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui all'art. 7, comma 3 del decreto legislativo, dandone comunicazione, mediante il modello di cui all'allegato 7, al Ministero della salute - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Dipartimento della prevenzione e comunicazione e al Ministero dell' economia e delle finanze, trasferendo:
a) la quota dell'8% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio e con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 20 del capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute;
b) la quota dell'80% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio e con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 02 del capo 20;
c) la quota del 7% con versamento alla singola Regione o Provincia autonoma sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle Unita' territoriali degli USMAF;
d) la quota del 5% agli Istituti zooprofilattici sperimentali ed agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale competenti per territorio; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale o il laboratorio addetto al controllo ufficiale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale o di un altro laboratorio addetto al controllo ufficiale, rimborsandone al medesimo il costo.
 
Art. 7

1. Le tariffe per la copertura dei costi relativi ai controlli rafforzati di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 4 del decreto legislativo effettuati dai PIF e dagli USMAF sugli operatori del settore sono aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui all' Allegato B dello stesso decreto legislativo. I relativi importi sono versati in conformita' agli articoli 5 e 6.
2. Le somme relative alla maggiorazione del 20% di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo sono versate con le stesse modalita' di cui all'art. 4.
3. La maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo si applica al totale delle somme riscosse dai PIF e dagli USMAF ed e' versata entro il 31 gennaio alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 17 del capo 20.
4. Le tariffe per la copertura dei costi relativi ai controlli supplementari, integrativi e su richiesta di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo, effettuati dalle Aziende sanitarie locali sugli operatori del settore interessato sono aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui all'Allegato A, sezioni da 1 a 6 dello stesso decreto legislativo. I relativi importi sono versati in conformita' all'art. 4.
5. La maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo si applica al totale delle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali come indicato nella bolletta di cui all'allegato 1 ed e' versata alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ art. 17, del capo 20.
6. Le tariffe di cui alla sezione 7 dell'allegato A del decreto legislativo, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento e' spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.
 
Art. 8

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo, le Regioni o Province autonome, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori di analisi destinatari delle risorse di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo riportano tutte le informazioni indicate in allegato 4, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 3 e 8, comma 1 dello stesso decreto legislativo e adempiono all'obbligo di trasmissione di cui al comma 2 dello stesso art. 8.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per quanto concerne la determinazione del costo del servizio, occorre fare riferimento esclusivamente ai costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli tariffati ai sensi del decreto legislativo.
3. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 621 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio1924, n. 827.
 
Art. 9

1. Il Ministro della salute, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo, provvede, almeno ogni due anni, all'aggiornamento delle tariffe fissate dal presente decreto.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono rideterminate nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, ai sensi degli articoli 3 e 8, comma 1 del decreto legislativo.
 
Art. 10

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 22 aprile 1999.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 gennaio 2011

Il Ministro della salute: Fazio
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 51
 
Allegato 1
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