Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 58
Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
Visto l'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e
per il miglioramento della qualita' del servizio
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) la parola: «pubblica» e' soppressa;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;»;
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;
e) alla lettera h), le parole da: «definito» a: «lettera p),» sono soppresse;
f) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identita' e' stata notificata alla Commissione;»;
g) la lettera p) e' soppressa;
h) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
«q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;»;
i) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonche' la tutela della vita privata;»;
l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o piu' servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.».
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale e' designata autorita' nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.
2. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita'. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita' e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualita' del servizio postale universale;
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.
5. L'Agenzia e' dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.
6. Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al Collegio, da' attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Presidente del Collegio e a ciascuno dei suoi componenti e' pari, rispettivamente, ad euro 150.000 e euro 120.000 annui. Al Presidente e a ciascun componente, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposta una indennita' pari, rispettivamente, ad euro 60.000 e euro 40.000 annui. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.
9. I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri del Collegio dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
11. Il Collegio dell'Agenzia puo' essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.
12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico non potra' superare 1'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.
13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia e' riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonche' l'inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto.
14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.
15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio delle funzioni.
16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unita'.
17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 12 e ne e' disposto il trasferimento.
18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, e' stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresi' determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attivita' dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 puo' essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia.
19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilita', ispirato, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. Il regolamento di cui al presente comma e' sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
20. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attivita' da essa svolta nell'anno precedente.
22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita' diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorita' di regolamentazione in installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita' adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralita' pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».
4. L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «licenza individuale», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da parte del Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 2, dopo le parole: «servizi in questione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto.»;
c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento dell'autorita' di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni»;
2) dopo le parole: «gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'autorita' di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attivita' puo' essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivita' e i casi nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.»;
d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con il provvedimento»;
2) dopo le parole: «autorizzazione generale,», sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,».
7. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.»;
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, le parole: «riservati e non riservati» sono soppresse;
2) alla lettera a) la parola: «particolare» e' sostituita dalle seguenti: «o prodotto particolare»;
3) alla lettera b), le parole: «particolare servizio» sono sostituite dalle seguenti: «servizio o prodotto particolare»;
4) alla lettera b), numero 3), la parola: «riservati» e' sostituita dalla seguente: «universali»;
5) alla lettera b), dopo il numero 3), e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.»;
c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.»;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorita' informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.
3-ter. L'autorita' di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell'autorita' di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilita' risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilita' al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.».
8. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole da: «e nella misura» fino a: «non procurano al» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il»;
2) dopo le parole: «predetto servizio» sono inserite le seguenti: «non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4»;
b) al comma 2, dopo le parole: «licenze individuali», sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale»; dopo le parole: «introiti lordi» sono inserite le seguenti: «, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,»;
c) al comma 3, le parole da: « - con riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.
9. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole da: «delle comunicazioni» a: «della navigazione e» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,».
10. All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 13 e' sostituita dalla seguente: «Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale»;
b) il comma 1 e' soppresso;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003»;
d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, le parole: «Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le tariffe di cui al comma 2» e la parola: «fissati» e' sostituita dalla seguente: «fissate»;
2) alla lettera b), la parola: «correlati» e' sostituita dalla seguente: «correlate»;
3) alla lettera c), la parola: «fissati» e' sostituita dalla seguente: «fissate»;
4) alla lettera e), la parola: «discriminatori» e' sostituita dalla seguente: «discriminatorie»;
e) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attivita' commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»;
f) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.».
11. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Reclami). - 1. Il fornitore del servizio postale e' tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilita', qualora sia coinvolto piu' di un operatore, nonche' le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresi' fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio e' chiamato a rispondere dei disservizi e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorita' di regolamentazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'Autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorita' di regolamentazione.».
12. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Informazioni). - 1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalita':
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonche' nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L'autorita' di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
3. L'autorita' di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformita' alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.».
13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorita' di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), del presente decreto.».
14. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). - 1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.».
15. L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Responsabilita'). - 1. La responsabilita' per la fornitura dei servizi postali e' disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e dei servizi riservati» sono soppresse;
2) le parole: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «l'autorita' di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione,»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.»;
d) al comma 4, le parole: «da euro duemilacinquecentottandadue a euro venticinquemilaottocentoventidue» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
e) al comma 5, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
f) al comma 6, le parole: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;
g) al comma 7, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;
h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorita' di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorita' di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione, puo' disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a).»;
i) al comma 8, le parole: «agli organi del Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita', che puo', nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16».
17. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «fissate» e' sostituita dalla seguente: «predisposte»;
2) le parole: «dal Ministro delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' di regolamentazione»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».
18. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale e' affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.
3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorita' di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purche' non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 29
marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni), e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
- Il decreto-legge del 1° dicembre 1993, n. 487
(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
- La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
gennaio 1998, n. L 15.
- Il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1999, n. 182.
- Il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114,
e convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio
2008, n. 121.
- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge
del 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita:
«376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 28
novembre 2008, n. 197, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.
- La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 luglio 2002, n. L 176.
- La direttiva 2008/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 febbraio 2008, n. L 52.
- Il testo dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 37 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del
mercato interno dei servizi postali comunitari). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi
volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica
la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali
comunitari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 2, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) determinare, nel contesto di piena apertura del
mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi
postali e del servizio postale universale, nonche' di
accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei
servizi postali a condizioni trasparenti e non
discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal
31 dicembre 2010 non siano concessi ne' mantenuti in vigore
diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura
di servizi postali;
b) garantire che la fornitura dei servizi postali non
crei situazioni di concorrenza sleale e risponda alle
esigenze essenziali, come definite dalla direttiva
2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del
principio di non discriminazione nonche' delle condizioni
di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;
c) garantire che la designazione del fornitore del
servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad
assicurarne la redditivita' degli investimenti. Fissare i
principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare
principi e criteri ai fini del calcolo per la
determinazione del costo netto della fornitura del servizio
universale in conformita' a quanto previsto dall'art. 14
della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni,
nonche' dall'allegato I alla direttiva 97/67/CE in materia
di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto
del servizio universale;
d) prevedere per gli operatori autorizzati e
licenziatari obblighi in merito alla qualita', alla
disponibilita' e all'esecuzione dei servizi, ovvero
obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di
condivisione dei costi di cui all'art. 7 della direttiva
97/67/CE, e successive modificazioni;
e) determinare norme di qualita' per la fornitura del
servizio universale e la creazione di un sistema che ne
garantisca il rispetto, compatibili con le norme di
qualita' fissate per i servizi transfrontalieri
intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie
sanzionatorie a carico del fornitore del servizio
universale nonche' degli altri operatori postali con una
diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse
nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della presente legge;
f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;
g) assicurare che i fornitori di servizi postali
forniscano, in particolare alle autorita' nazionali di
regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere
finanziario e attinenti alla fornitura del servizio
universale;
h) assicurare che l'autorita' nazionale di
regolamentazione indipendente dall'operatore, designata ai
sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE, e successive
modificazioni, svolga le funzioni di regolamentazione in
regime di autonomia tecnico-operativa e in piena ed
effettiva separazione strutturale dalle attivita' inerenti
alla proprieta' e al controllo, tenendo conto delle
disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco
onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei
riguardi del fornitore del servizio universale e degli
altri operatori postali;
l) assicurare il coordinamento con le disposizioni in
materia di servizi postali previste nel codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
m) prevedere, in conformita' al considerando 58)
della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una
disposizione del decreto di recepimento della medesima
direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le
disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente
articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore
postale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. La fornitura dei servizi
relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed
alla distribuzione degli invii postali nonche' la
realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica
costituiscono attivita' di preminente interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali": i servizi che includono la
raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione
degli invii postali;
b) "rete postale": l'insieme dell'organizzazione e
dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del
servizio universale che consentono in particolare: a) la
raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio,
degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio
universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii
dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di
distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato
sull'invio;
c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche
comprendenti in particolare gli uffici postali e le
cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla
via pubblica o nei locali del fornitore del servizio
universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli
invii postali possono essere depositati dai mittenti nella
rete postale;
d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii
postali da parte di un fornitore di servizi postali;
e) "distribuzione": il processo che va dallo
smistamento nel centro incaricato di organizzare la
distribuzione alla consegna degli invii postali ai
destinatari;
f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva
al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di
servizi postali; si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e
similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;
g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in
forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi
telematici, su supporto materiale di qualunque natura che
viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal
mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con
esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e
similari;
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza":
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di
persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario
o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione
del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione
del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano
la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare
all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o
sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e
altre comunicazioni non identiche non sono considerati
pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione
contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non
e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza.
Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e
quella interna;
i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel
garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento,
furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua
richiesta, della consegna al destinatario;
l) "invio assicurato": servizio che consiste
nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato
dal mittente, in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un
altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;
n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi,
compresa la messa a disposizione di appositi locali e di
mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la
distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il
mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al
servizio;
o) "fornitore del servizio universale": il fornitore
di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un
servizio postale universale sul territorio nazionale e la
cui identita' e' stata notificata alla Commissione;
p) (soppressa);
q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che
stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore
postale e che consente alle imprese di fornire servizi
postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie
reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di
"autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale",
definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione
che non richiede al fornitore di un servizio postale
interessato di ottenere una esplicita decisione da parte
dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei
diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente
dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per
categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista
o meno per essa una procedura di registrazione o di
dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione
concessa dall'amministrazione competente, la quale
conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi
postali, ovvero che assoggetta le operazioni di tale
impresa ad obblighi specifici che integrano
l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non
possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di
previa decisione dell'amministrazione competente;
r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore
del servizio universale incaricato della distribuzione
della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli
invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un
Paese terzo;
s) "mittente": la persona fisica o giuridica che e'
all'origine degli invii postali;
t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che
usufruisce di una prestazione del servizio universale in
qualita' di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse
generale e di natura non economica che possono portare ad
imporre condizioni in materia di fornitura di servizi
postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la
sicurezza del funzionamento della rete in materia di
trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle
condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni
amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati
tra le parti sociali nazionali in conformita' al diritto
comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia
giustificato, la protezione dei dati, la tutela
dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei
dati puo' comprendere la protezione dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate,
nonche' la tutela della vita privata;
u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa
che fornisce uno o piu' servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva": invii non
raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta
per corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai
fornitori di servizi postali presso i punti di accesso
individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di
regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva
2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di
regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria":
servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali
singoli.».
- Per la direttiva 97/67/CE si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 5 (Licenza individuale). - 1. L'offerta al
pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano
nel campo di applicazione del servizio universale, e'
soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell'organizzazione dei
servizi postali, puo' essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria
ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'art. 10
del presente decreto.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al
ricevimento di questi ultimi.
4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati i
requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli
obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,
compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
cui all'art. 18-bis, le modalita' dei controlli presso le
sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi,
le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca
della licenza individuale. Le disposizioni di cui al
predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi
di obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e
trasparenza.».
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al
pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale,
compreso l'esercizio di casellari privati per la
distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad
autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo
economico.
1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche
per il fornitore del servizio universale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell'organizzazione dei
servizi postali, puo' essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi
in questione, ovvero a obblighi di contribuzione
finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui
all'art. 10 del presente decreto. Detti obblighi sono
determinati con provvedimento dell'autorita' di
regolamentazione.
2. Con provvedimento dell'autorita' di
regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i
casi in cui l'attivita' puo' essere avviata contestualmente
all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante
posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento, della segnalazione certificata di inizio
attivita' e i casi nei quali l'attivita' puo' avere inizio
dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte
del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di
documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla
ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se
illegittimamente formato, e' annullato, salvo che
l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio
entro il termine assegnatogli.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono
determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che
svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale,
compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
cui all'art. 18-bis, le modalita' dei controlli presso le
sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di
sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di
violazione degli obblighi.».
- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 7 (Separazione contabile). - 1. Il fornitore del
servizio universale e' tenuto ad istituire la separazione
contabile sulla base di principi di contabilita' dei costi
applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili,
distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i
prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli
che ne sono esclusi.
2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a
ciascuno dei servizi nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere
direttamente attribuiti a un servizio o prodotto
particolare;
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per
tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti
a un servizio o prodotto particolare, come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta
dell'origine dei costi stessi;
2) se non e' possibile un'analisi diretta, le
categorie di costi comuni sono imputate per collegamento
indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di
categorie di costi per i quali e' possibile l'imputazione o
attribuzione diretta; il collegamento indiretto e' basato
su strutture di costi comparabili;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei
costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la
categoria dei costi viene attribuita applicando un
parametro di assegnazione generale, determinato in base al
rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente
attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da
un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di
servizi universali e di servizi non universali sono
imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai
servizi non universali devono essere applicati gli stessi
fattori di costo.
3. La conformita' del sistema di separazione contabile
e' verificata da un organismo competente indipendente dal
fornitore del servizio universale ed incaricato di
certificare il bilancio del fornitore del servizio
universale. L'autorita' di regolamentazione adotta i
provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro
effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente
una dichiarazione relativa alla conformita'.
3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare
altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le
previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorita'
informa la Commissione europea prima della relativa
applicazione.
3-ter. L'autorita' di regolamentazione tiene a
disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate,
circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal
fornitore del servizio universale e trasmette dette
informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell'autorita' di
regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori
di servizi postali mettono a disposizione, in via
riservata, le informazioni dettagliate in materia di
contabilita' risultanti dai sistemi di cui al presente
articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che
contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'art. 10
del presente decreto assicurano la separazione della
contabilita' al fine di garantire il funzionamento del
fondo stesso.».
- Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il
fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.
Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del
servizio universale; esso e' alimentato nel caso in cui il
fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura
del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui
all'art. 4 entrate sufficienti a garantire l'adempimento
degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
i titolari di licenze individuali e di autorizzazione
generale entro la misura massima del dieci per cento degli
introiti lordi, relative a servizi sostitutivi di quelli
compresi nel servizio universale, derivanti dall'attivita'
autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi
di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e'
effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base
dei costi di una gestione efficiente del servizio
universale.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del
bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre
dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati
contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato
di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del fondo di compensazione.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 11 (Tutela della riservatezza e della sicurezza
della rete). - 1. Ferme restando le disposizioni
concernenti le esigenze essenziali di cui all'art. 1, comma
2, lettera u), con uno o piu' provvedimenti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di
rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte
alla tutela della riservatezza degli invii di
corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della
rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e
vietate e della protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
tutti gli operatori che svolgono servizi postali.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 13 (Tariffe delle prestazioni rientranti
nell'ambito del servizio universale). - 1. (Soppresso).
2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio
universale sono determinate, nella misura massima,
dall'autorita' di regolamentazione, tenuto conto dei costi
del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima
applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla
deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi
accessibili all'insieme degli utenti;
b) essere correlate ai costi;
c) essere fissate, ove opportuno o necessario, in
misura unica per l'intero territorio nazionale;
d) non escludere la facolta' del fornitore del
servizio universale di concludere con i clienti accordi
individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatorie.
3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale
applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati
ad utenti che esercitano attivita' commerciali, utenti
all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si
applicano i principi di trasparenza e non discriminazione
per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni
associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate,
si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori
del servizio universale che forniscono servizi equivalenti.
Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli
utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie
imprese, a condizioni simili.
3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la
posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del
servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai
costi di trattamento e di distribuzione della posta
transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la
qualita' di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 15 (Contributi). - 1. I titolari di licenza
individuale e di autorizzazione generale rimborsano
all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative
di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita'
stessa, aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono fissate le misure dei
contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli
oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 2, comma 18, il fornitore del
servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali
di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di
funzionamento dell'autorita' di regolamentazione mediante
il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b), del
presente decreto.».
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio
universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale, e' sanzionato con
pena pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a
centocinquantamila euro.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli
obblighi connessi all'espletamento del servizio
universale,il Ministero dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' di regolamentazione, previa
diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del
servizio stesso.
3. Chiunque espleti il servizio di cui all'art. 4 del
presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore
del servizio universale, e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila
euro.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del
servizio universale senza aver conseguito la prescritta
licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila
euro.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del
servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o
senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
cinquemila euro a centocinquantamila euro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza
individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla
autorizzazione generale e' punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila
euro.
7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dall'autorita' di regolamentazione sono puniti con sanzione
pecuniaria amministrativa da mille euro a
centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e
alle diffide dell'autorita' di regolazione, impartiti ai
sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione
pecuniaria amministrativa da diecimila euro a
centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli
obblighi inerenti alle licenze individuali o alle
autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo
economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione,
puo' disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la
revoca dell'affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui all'art. 2, comma 14, lettera a).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta all'autorita', che puo',
nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con
modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'art. 2,
comma 16.».
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 22 (Norme finali). - 1. Ai servizi postali, per
quanto non stabilito dal presente provvedimento o da
disposizioni speciali, si applicano le norme del codice
civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle
prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal
fornitore del servizio universale, sono approvate
dall'autorita' di regolamentazione, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione.
2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle
disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo
derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto
prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».



 
Art. 2
Disposizioni di coordinamento

1. Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) "servizi postali": servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;».
2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego,»;
b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) e' aggiunta, in fine, la seguente: «z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.».
3. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, tenuto conto del trasferimento di funzioni all'Agenzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 211 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 211 (Servizi postali). (Art. 6, direttiva n.
2004/17). - 1. le norme della presente parte e le
disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita'
relative alla fornitura di servizi postali o, alle
condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da
quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la
direttiva 97/67/CE e il decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261 si intende per:
a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva
al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di
servizi postali; si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e
similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;
b) "servizi postali": servizi che includono la
raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione
degli invii postali;
c) "altri servizi diversi dai servizi postali":
servizi forniti nei seguenti ambiti:
servizi di gestione di servizi postali, quali i
servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e
i "mailroom management services";
servizi speciali connessi e effettuati interamente
per via elettronica, quali trasmissione sicura per via
elettronica di documenti codificati, servizi di gestione
degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica
registrata;
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla
lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi
di indirizzo;
servizi finanziari, quali definiti nella categoria
6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'art.
19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare
i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti
postali;
servizi di filatelia e servizi logistici, quali
servizi che associano la consegna fisica o il deposito di
merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali.
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al
comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un
ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma
2, lettera b), e i presupposti di cui all'art. 219 non
siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al
citato comma 2, lettera b).».
- Il testo degli articoli 119, comma 1, e 133, comma 1,
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O., come modificati dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;».
«Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). - 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche
amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita';
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del
diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale
per le societa' e la borsa, dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione,
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le
controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che
applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli
relativi all'imposizione di servitu';
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi
comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del
ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere,
quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia
locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive non riservate agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i
rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti.
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96.».



 
Art. 3
Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio universale.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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