Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 febbraio 2011 |
Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. (Decreto n. 26/2011). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa; Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2009, n. 2, di costituzione della Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 28, che disciplina i compiti, il funzionamento della commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato l'art. 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386; Vista la C.M. 5 febbraio 2010, n. 128699, del Ministero dell'economia e delle finanze, applicativa della legge n. 191/2009, sopra esplicitata; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)»; Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 «Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2010-2012», in corso di registrazione; Viste le linee guida del Governo per l'universita' del 6 novembre 2008; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 16 dicembre 2010; Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, espresso con la nota del 21 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1 Oggetto del decreto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000. 2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di un piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. 3. Il piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome dalla normativa vigente in materia. 4. Le modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilita' ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi. |
| Art. 2 Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento
1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono: a) le regioni; b) gli organismi e le aziende regionali e provinciali per l'edilizia residenziale pubblica; c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) le universita' statali, ad esclusione delle universita' telematiche, ovvero le fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388/2000; e) le universita' non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle universita' telematiche, o le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle universita' e ad esse stabilmente collegate; f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute; g) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; h) i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiti appositamente per le finalita' di cui alla legge n. 338/2000; i) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, a condizione che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; j) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari; k) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari. 2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere i), j), k) del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione, mediante produzione di copia dello statuto. |
| Art. 3 Tipologie di interventi e spese ammissibili
1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto: A) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali e' possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza; B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari; C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere i), j), k) di edifici gia' adibiti a tale scopo. 2. Sono cofinanziabili le spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonche' le spese per arredi fino ad un massimo di € 2.400,00 a posto alloggio. 3. Le spese tecniche diverse da quelle di intervento e di acquisto sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inseriti nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori di cui e' richiesto il cofinanziamento. Esse saranno cofinanziate, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento, rese necessarie per situazioni impreviste. 4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, purche' adeguatamente documentate e rendicontate. 5. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, sono tenuti, per norma vigente, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, non possono derogare da tale vincolo anche se l'intervento viene appaltato in data antecedente a quella di pubblicazione del piano. 6. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia' iniziati o gia' terminati al momento della pubblicazione del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera C), alla data di pubblicazione del presente decreto non deve essere gia' stato stipulato l'atto di acquisto del bene. 7. Gli alloggi e le residenze, di cui al comma 1 del presente articolo, hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari. E' facolta' dell'operatore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti universitari non residenti nella struttura. 8. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'art. 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, con le modalita' e i servizi essenziali stabiliti dalle regioni e dalla province autonome, in percentuale non inferiore al sessanta per cento sul totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente articolo, lettere e), f), g), i), j), k), a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione specificata nella apposita convenzione. 9. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, il SUM di Firenze, l'ASP dei politecnici di Milano e Torino, nonche' le scuole superiori istituite dalle universita', destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse. 10. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze e' consentito l'utilizzo sino ad un massimo del venti per cento del totale dei posti alloggio ad uso foresteria per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca. 11. Per un utilizzo piu' efficiente delle residenze, nei periodi di chiusura estiva e' data facolta' all'operatore di concedere posti alloggi anche a soggetti diversi da studenti universitari. La medesima facolta' e' concessa negli altri periodi dell'anno per far fronte a esigenze abitative di carattere temporaneo, fino ad un massimo del dieci per cento del totale dei posti alloggio, previa definizione delle modalita' e dei requisiti di accesso attraverso convenzione da stipulare con la regione o la provincia autonoma competente per territorio. 12. Sulla struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che saranno riportati nella convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari: (a) completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento e la restituzione delle somme gia' erogate; per eventi e cause di forza maggiore e' consentita la parziale realizzazione, purche' di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi; (b) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venticinque anni; (c) divieto di alienazione per venticinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali; (d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, che abbiano competenza o sede per la localita' ove l'immobile/i e' posto. Questi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile dovra' essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potra' essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica; (e) nel caso di alienazione prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo; (f) controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del comma 8 del presente articolo. 13. Le previsioni del comma 12 del presente articolo, lettere (b), (c), (d) non si applicano per gli interventi realizzati in sedi nelle quali non sono piu' attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di razionalizzazione dell'offerta attraverso la rilocalizzazione delle attivita' didattiche e degli studenti iscritti. In tali casi e' possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per interventi di cui al presente articolo in altra sede dello stesso ateneo, sulla base di una intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito Ministero), la regione o la provincia autonoma competente e l'universita', tenuto conto del parere della Commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000 (di seguito Commissione), coerentemente con le vigenti linee generali di indirizzo della programmazione delle universita'. 14. La violazione delle condizioni poste al comma 12 dara' luogo alle sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andra' completamente restituita al Ministero. 15. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione, la registrazione e la attuazione delle condizioni ivi specificate e' a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento. 16. Le previsioni del comma 12, lettere c), d), e), e del comma 13 del presente articolo non si applicano in caso di trasferimento degli immobili oggetto di cofinanziamento ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema integrato di fondi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), a condizione che il Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, non manifesti ragioni ostative al trasferimento. |
| Art. 4 Formulazione e presentazione delle richieste di cofinanziamento
1. La richiesta completa della documentazione indicata nel presente articolo deve essere presentata al Ministero, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000. 2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi indicati al precedente art. 3, devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria di priorita'. Tale modello, con le note per la compilazione, e' adottato con separato decreto ministeriale, e reso disponibile presso il sito Internet del Ministero (www.miur.it); l'invio per posta elettronica del modello debitamente compilato dovra' avvenire entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. L'invio avverra' in automatico con la chiusura della procedura da parte dell'operatore. 3. Il modello cartaceo corrispondente al modello informatizzato di cui al comma 2 del presente articolo, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, al Ministero. Copia del medesimo modello deve essere trasmessa, entro gli stessi termini, alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali forniscono al Ministero, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente. Tale indicazione costituisce elemento di valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera e), del presente decreto. Le buste contenenti la richiesta devono riportare la dicitura «Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari». 4. Al fine del rispetto del termine di presentazione di cui ai precedenti commi, fara' fede la data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione; qualora la spedizione sia effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio postale, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, al fine del rispetto del termine di cui ai precedenti commi fa fede la data di protocollo di ricevimento al Ministero. 5. A corredo del modello di cui al comma 2 del presente articolo ed entro lo stesso termine di scadenza, a pena di esclusione, devono essere inviati al Ministero il progetto su supporto cartaceo e la documentazione di seguito specificata, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione: (a) per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere i), j), k): documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria; (b) relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto atta a consentire alla Commissione di individuare gli elementi salienti dello stesso; (c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni come indicato al successivo art. 5, comma 1, lettere a), b); (d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilita' dei beni immobili, come descritto al successivo art. 5, comma 1, lettera d); (e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere; (f) il quadro economico; (g) la relazione e la documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella localita' di realizzazione; (h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato al successivo art. 5, comma 1, lettera c); (i) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruita' del costo previsto e la disponibilita' anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilita' di esproprio. 6. A corredo del modello di cui al comma 2 del presente articolo ed entro lo stesso termine di scadenza deve essere inviato al Ministero anche il progetto su supporto informatico opportunamente protetto. 7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punti d), h), puo' essere sostituita da autocertificazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f). Ove lo ritenga opportuno, la Commissione puo' chiedere la relativa documentazione. 8. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punto g) dovra' essere corredata dalla delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. |
| Art. 5 Individuazione degli interventi finanziabili
1. La Commissione, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente art. 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo cosi' come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonche' dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato sia di livello definitivo, per il progetto esecutivo, successivamente elaborato ed utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di verifica prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza con il progetto definitivo ed, in particolare, la conferma dei posti alloggio e il rispetto degli standard di cui all'allegato A del decreto ministeriale relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i), j), k) tale verifica puo' essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante. L'eventuale ricorso alle procedure con capitali privati non esonera il richiedente a presentare, entro i termini di scadenza previsti dalla legge, il progetto definitivo e/o esecutivo; b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, anche tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge n. 338/2000 nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese ed ai prezzi di mercato locali. Il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da apposita stima dell'U.T.E. competente o dall'ufficio tecnico dell'amministrazione proponente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato; c) la garanzia della disponibilita' della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti. Tale disponibilita' deve risultare da idonea documentazione dimostrativa allegata alla richiesta. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i), j), k) e' necessaria la presentazione di specifica garanzia fideiussoria, per la sola quota del cofinanziamento ministeriale, al momento della stipula della convenzione e per una durata pari al tempo necessario all'ottenimento della piena funzionalita'. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2; d) l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare nella piena disponibilita' del richiedente (proprieta' o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione solo per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali tali requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprieta' o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i venticinque anni successivi all'intervento. Tali condizioni devono essere opportunamente dichiarate e documentate al momento della stipula della convenzione; e) gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sono ammessi al cofinanziamento a condizione che venga verificato e documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato A del decreto ministeriale relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi; f) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una estensione minima comprendente quaranta posti alloggio. Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, nonche' di acquisto di edifici, l'intervento e' ammissibile a condizione che comporti un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentoquaranta posti alloggio; gli interventi che superano tale soglia saranno considerati, al fine del contributo, solo entro il limite massimo dei duecentoquaranta posti alloggio. Negli altri casi l'intervento e' ammissibile a condizione che interessi e comprenda almeno quaranta posti alloggio, anche gia' esistenti; g) l'intervento o il programma di interventi presentato deve prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno € 350.000. 2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla base dei titoli di valutazione indicate nel comma 3 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa, formula la graduatoria degli interventi. 3. Costituiscono titolo di valutazione per la formazione delle graduatorie: a) grado di coerenza con la programmazione ministeriale (max 10 punti); b) congruita' in relazione all'incidenza proporzionale del fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per due, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2009-2010) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 31 dicembre 2010) - (max 10 punti); c) economicita' e qualita', valutata la prima distintamente per tipologie, in rapporto al costo di realizzazione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento, e la seconda in relazione al livello di funzionalita' e di comfort della tipologia proposta, nonche' in relazione al grado di sostenibilita' ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) - (max 20 punti); d) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti); e) grado di coerenza con la programmazione delle regioni o delle province autonome (max 10 punti); f) percentuale di cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome (anche con fondi per l'edilizia residenziale pubblica) - (max 10 punti); g) previsione documentata della gestione in convenzione con le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione (max 5 punti); h) intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonche' intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti); i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario (max 10 punti); j ) rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (definitivo o esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) - (max 10 punti). |
| Art. 6 Piano triennale
1. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quelli richiesti dai proponenti, entro il limite massimo del 50% del costo totale di ciascun intervento. Per costo totale di ciascun intervento si intende il risultato della sommatoria tra costo dei lavori, arredi ed eventuali spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso. 2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A), B), del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprieta' dei soggetti indicati al precedente art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno trentennale, nel caso di immobili acquisiti dopo il 31 dicembre 2005, il valore degli stessi alla data dell'acquisizione viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico. Perche' un immobile si intenda acquistato entro il precedente termine occorre che l'atto notarile di acquisto, o l'atto di concessione, o il verbale ricognitivo da cui risulti la piena disponibilita' dell'immobile da parte del richiedente sia successivo allo stesso termine. 3. La quota di cofinanziamento statale non potra', comunque, superare l'importo complessivo dei lavori. 4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati: a) 18,660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, previsti dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», tabella C; b) le residue risorse disponibili di cui ai piani approvati con il decreto ministeriale 30 luglio 2008, n. 41 «Primo piano triennale di cofinanziamento degli interventi per tipologia A1, A2, A3, alloggi e residenze universitarie», e con il decreto ministeriale 14 novembre 2008, n. 72 «Secondo piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie». 5. Al fine della definizione, da parte della Commissione, della proposta di piano triennale vengono ripartite su base regionale quote pari al trentacinque per cento per ciascuna delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Il fabbisogno e' calcolato come differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per due, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2009-2010) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 31 dicembre 2010). 6. Le quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla collocazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 2. 7. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta il piano triennale che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva. 8. Il piano triennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevede anche le condizioni e le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi e quelle previste dal comma 13 del presente articolo, nonche' le modalita' di assegnazione dei finanziamenti stessi e di quelli derivanti dalle economie di cui al successivo art. 7, comma 3, a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria. 9. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del piano triennale, per gli interventi immediatamente cofinanziabili i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero, allo stesso indirizzo e con le stesse modalita' sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi. Entro gli stessi termini, i soggetti che hanno fatto ricorso alle procedure con capitali privati devono comunicare il nome del promotore. 10. Per gli interventi inseriti nel piano ed ammessi con riserva, la trasmissione della documentazione integrativa deve avvenire entro duecentoquaranta giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero. 11. Relativamente al progetto esecutivo, i soggetti richiedenti devono trasmettere: a) relazione generale; b) elaborati grafici (architettonico, strutture, impianti); c) computo metrico estimativo; d) quadro economico; e) crono programma; f) capitolato speciale di appalto. 12. Il progetto esecutivo non deve essere trasmesso nel caso in cui il soggetto richiedente documenti di avvalersi di procedure di affidamento dei lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. In questo caso il progetto esecutivo oggetto del contratto di appalto deve essere conforme al numero di posti alloggio e agli standard quali-quantitativi del progetto definitivo: al fine di tale verifica, il progetto esecutivo sara' trasmesso alla Commissione entro tre mesi dall'avvenuta stipula del contratto di appalto. 13. La documentazione di cui al comma 12 del presente articolo e' esaminata dalla Commissione che, in caso di valutazione positiva relativa alla immediata realizzabilita' dell'intervento e della coerenza con il progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla osta per la successiva stipula della convenzione. La Commissione puo' richiedere ai soggetti richiedenti integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori di tale integrazione. I soggetti beneficiari che non presentano la documentazione integrativa di cui al comma 9 del presente articolo, decadono dal cofinanziamento. In caso di valutazione negativa dell'immediata cantierabilita' o di conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo o di inadempienza del soggetto beneficiario alle richieste di integrazione, la Commissione propone al Ministero la revoca del cofinanziamento. 14. Al fine degli adempimenti previsti dal presente decreto, deve essere tenuto presente che i lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A) e B) a pena di esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 1. Entro tale scadenza deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera C). Nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A), il termine di inizio lavori puo' essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza. 15. Ove il piano triennale definito con le modalita' indicate dal presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, potra' essere prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento. |
| Art. 7 Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti
1. L'adozione dei decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento e' subordinata alla stipula della convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'art. 3, comma 12, del presente decreto; tale convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro novanta giorni dalla comunicazione del Ministero di invito alla stipula. 2. Il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale deve essere richiesto entro e non oltre centoventi giorni dalla data dell'effettivo pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario comporta l'inammissibilita' di tale spese al cofinanziamento, che risulta conseguentemente ridotto. 3. La misura del cofinanziamento assegnato e' successivamente rideterminata tenendo conto delle eventuali economie in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'entita' effettiva del contributo e' rideterminata sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 3. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. 4. Le somme assegnate, secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalita' previsti nelle singole convenzioni. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota non inferiore al 20% del finanziamento non potra' essere erogata prima della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento. |
| Art. 8 Affidamento della realizzazione degli interventi
1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. 2. La copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti privati e' verificata in sede delle presentazione della domanda di cofinanziamento. |
| Art. 9 Monitoraggio degli interventi
La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento. La relazione e' inviata entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 7 febbraio 2011
Il Ministro: Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 53 |
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