Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 56
Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, e in particolare l'articolo 41;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2009/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26
giugno 2009, n. L 164.
La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
agosto 1978, n. L 222.
La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18
luglio 1983, n. L 193.
Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge
4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi
dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere."
"Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE."
Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
aprile 1991, n. 90. S.O., cosi' recita:
"Art. 41. Revisione legale del bilancio consolidato.
1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione
legale.
2. La revisione legale del bilancio consolidato e'
demandata al soggetto incaricato della revisione legale del
bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio
consolidato.
3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione
sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con
il bilancio di esercizio.
4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione
sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e
finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne
visione."
Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo
1990, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
1990, n. 79, cosi' recita:
" Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare
attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunita'
europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13
giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in
conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi e
fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle
norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
a) realizzare l'obiettivo della completezza e
analiticita' dell'informazione del bilancio, con le
semplificazioni consentite dalla direttiva per le societa'
di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza
e capacita' informativa assicurato dalle disposizioni
vigenti;
b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a
quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n.
78/660, con facolta' di utilizzare anche le previsioni
dell'articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo
1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto
indicato alla lettera a);
c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle
voci dei conti annuali, le regole detrate dagli articoli 31
e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'articolo 59 della
medesima direttiva, come modificato dall'articolo 45 della
direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a
specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi
di valutazione di cui all'articolo 33;
d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi
vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle
disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione
della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti
e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di
singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della
normativa tributaria;
e) prevedere e regolare la redazione di bilanci
consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di
minori dimensioni nei limiti di quanto consentito
dall'articolo 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento
alle societa' di capitali, alle cooperative e alle mutue
assicuratrici che controllino altre imprese;
f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad
altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai
quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle
finalita' della direttiva;
g) considerare fattispecie di controllo, per gli
effetti stabiliti dalla lettera f), almeno quelle in cui
un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a
tali fini anche i voti spettanti a societa' controllate, a
societa' fiduciarie e a persone interposte, ma non anche
quelli spettanti per conto di terzi;
h) prevedere la possibilita' di effettuare un
consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta,
secondo quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva n.
83/349;
i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle
direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro
forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che
svolgono in via esclusiva o prevalente, anche
indirettamente, attivita' di raccolta e collocamento di
pubblico risparmio o attivita' finanziaria, o ad essa
assimilabile, come definita dall'articolo 1 della legge 17
aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella
detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria;
l) modificare la formulazione dell'articolo 2359 del
codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con
le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre
l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per
il coordinato adattamento del sistema vigente alle
innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive
previste dal presente articolo."
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n.
37, S.O.
La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1986, n. L 372.
La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16
febbraio 1989, n. L 44.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo 9 aprile 1991, n.127, cosi' come modificato dal
presente decreto,cosi' recita:
"Art. 27. Casi di esonero dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato.
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo
25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese
controllate, non abbiano superato, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si
applica se l'impresa controllante o una delle imprese
controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la
controllante sia titolare di oltre il novantacinque per
cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero,
in difetto di tale condizione, quando la redazione del
bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio da tanti soci che
rappresentino almeno il 5% del capitale.
3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato
nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese
che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti
ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.
4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle
seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di
uno Stato membro delle Comunita' europee, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il
presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato
membro delle Comunita' europee;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli
quotati in borsa.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso
previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
indicare la denominazione e la sede della societa'
controllante che redige il bilancio consolidato; copia
dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana,
devono essere depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa
controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata."



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.».



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 24. Obblighi di redazione. (Art. 42 della
direttiva n. 86/635 e art. 3, paragrafo 2, della direttiva
n. 83/349).
1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato
gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo
ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse assimilati ai
sensi dell'art. 26.
2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a
norma dell'art. 28, le imprese sottoposte a controllo
congiunto ai sensi dell'art. 35 e le imprese partecipate di
cui all'art. 36 sono tenute a trasmettere tempestivamente
all'impresa capogruppo le informazioni da questa richieste
ai fini della redazione del bilancio consolidato.
2-bis Non sono tenuti alla redazione del bilancio
consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano
solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono
irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo
2.



 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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