Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 aprile 2011
Modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
Vista la domanda presentata dal consorzio tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» in «Dogliani» e l'inserimento nella stessa della denominazione «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alla predetta istanza di modifica;
Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il 9 novembre 2010 dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Dogliani»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dogliani in data 11 novembre 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Dogliani» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dogliani» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» riconosciuta con decreto ministeriale 6 luglio 2005 e' modificata in denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
2. La denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 e successive modifiche, e la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 e successive modifiche, che a seguito della modifica della DOCG di cui al precedente comma 1 sono state inserite nella medesima, devono intendersi revocate a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario di cui dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» ottenuti in conformita' alle disposizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974 e con decreto ministeriale 6 luglio 2005, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con le rispettive denominazioni, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.
2. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani», provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, aventi i requisiti previsti dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto, che alla data di entrata in vigore di detto disciplinare di produzione, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati con la DOCG «Dogliani» conformemente alle disposizioni previste dall'annesso disciplinare per le relative tipologie, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.
3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 5

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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