Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54 |
Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonche' l'allegato B; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE; Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione; d) alle macchine a vapore giocattolo; e) alle fionde e alle catapulte.
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti La direttiva 2009/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170. Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 36 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa) - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all' art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati Ae B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.» «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all' art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell' art. 1.» «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli) - 1.In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell' art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.» «Art. 36 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CEsulla sicurezza dei giocattoli) - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all' art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEErelativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli; b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attivita' di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle funzioni attribuite dall' art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell' art. 2, comma 2, lettera m), e dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza; d) prevedere, in sede di attuazione dell' art. 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonche' quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonche' mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento. 2. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE» Il regolamento (CE) n.765/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. Il regolamento (CEE) n.339/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40. La decisione (CE) n.768/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 agosto 1993, n. L 220. Il regolamento (CE) n.1223/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. Il regolamento (CE) n.1272/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196. La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200. Il regolamento (CE) n.1907/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. Il regolamento (CEE) n.793/93 e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. Il regolamento (CE) n.1488/94 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161. La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262. La direttiva 91/155/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76. La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227. La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294. La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103. Il regolamento (CE) n.1935/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338. La direttiva 80/590/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 giugno 1980, n. L 151. La direttiva 89/109/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. 40. La direttiva 76/768/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262. Il testo dell'art. 47 della legge del 6 febbraio 1996 n. 52 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.» Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1991, n. 234. La direttiva 88/378/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1988, n. L 187.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario; c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo; f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo; g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008; m) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati; n) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura; q) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita' competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua; v) velocita' di progetto: tipica velocita' operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo; z) gioco di attivita': un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attivita' e che e' destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attivita': arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse; aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta' e sotto la supervisione di un adulto; bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi; cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami; dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi; ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine; ff) pericolo: una fonte potenziale di danno; gg) rischio: la probabilita' di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravita' dei danni; hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, e' destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di eta' indicata.
Note all'art. 2: La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3 Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' applicabile a norma dell'articolo 16. Qualora la conformita' di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformita', e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformita' per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo e' stato immesso sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformita' di un giocattolo. 5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio. 6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. 7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. 8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana. 9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. 10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorita' competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi. |
| Art. 4 Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. 2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza la dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un giocattolo; c) cooperare, su richiesta, con l'autorita' competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato. |
| Art. 5 Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi. 2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformita' prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. 3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non e' stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza del mercato. 4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. 5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita' dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale. 6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. 7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonche' dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio. 8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. 9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorita'. 10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi. |
| Art. 6 Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. 2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4. 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo economico. 4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II. 5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. 6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto e collaborano con tali autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi. |
| Art. 7
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata. |
| Art. 8 Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorita' di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito. 2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici. |
| Art. 9 Requisiti essenziali di sicurezza
1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonche' ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II. 2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di eta'. 3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonche' le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli. 4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi. |
| Art. 10 Avvertenze
1. Laddove cio' risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante. 2. I giocattoli non devono recare una o piu' delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche. 3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. 4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'eta' minima e l'eta' massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. 5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi. |
| Art. 11 Presunzione di conformita'
1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse. |
| Art. 12 Obiezione formale ad una norma armonizzata
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.
Note all'art. 12: Per i riferimenti della direttiva 98/34/CE si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 13 Dichiarazione CE di conformita'
1. Con la dichiarazione CE di conformita' il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II. 2. La dichiarazione CE di conformita' contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed e' continuamente aggiornata. 3. La dichiarazione CE di conformita' viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.
Note all'art. 13: Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 14 Marcatura CE
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto. 2. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche' un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non e' conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi. 4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. 5. La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
Note all'art. 14: Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 15 Valutazione della sicurezza
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilita', di igiene e di radioattivita' che lo stesso puo' presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli. |
| Art. 16 Procedure di valutazione della conformita'
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2 e 3. 2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. 3. Il giocattolo e' sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformita' al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi: a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo; b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte; c) quando una o piu' norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione; d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
Note all'art. 16: Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 17 Esame CE del tipo
1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo e' effettuato secondo le modalita' specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6. 2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo. 3. Quando un organismo di valutazione della conformita' notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo puo' presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15. 4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche' l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova. 5. Il certificato d'esame CE del tipo e' rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessita', in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo e' revocato se il giocattolo non e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II. 6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.
Note all'art. 17: Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE e della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 18 Documentazione del prodotto
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita'. 3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorita' di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorita' di vigilanza del mercato, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu' breve. 4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza. |
| Art. 19 Autorita' di notifica e Organismo nazionale di accreditamento
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita' (CE) di cui al presente decreto. 2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformita' CE e' svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.
Note all'art. 19: Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., cosi' recita: «Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - (Omissis). 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.» Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 20 Autorizzazione degli Organismi notificati
1. La valutazione di conformita' alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto e' effettuata dagli Organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione e' rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2. 2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21. 3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
Note all'art. 20: Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse. L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: «47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.»
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| Art. 21 Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalita' giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'. 5. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; c) procedure per svolgere le attivita' che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. 7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di valutazione della conformita' dispone di: a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonche' dei suoi regolamenti di attuazione; d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' assicurata l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003. 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorita' competenti. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Note all'art. 21: Per i rifermenti della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 22 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorita' di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorita' di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17. |
| Art. 23 Procedura di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformita', anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified and Designated Organisations). 2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita', il giocattolo o i giocattoli interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza. 3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente. 4. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri. |
| Art. 24 Modifiche delle notifiche
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato. |
| Art. 25 Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. 2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notificazione. |
| Art. 26 Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alla procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del giocattolo al presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi. 6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato. |
| Art. 27 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita'; d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformita'. |
| Art. 28 Istruzioni all'organismo notificato
1. L'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonche' alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica. 2. Qualora l'autorita' di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo. 3. L'autorita' di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo. |
| Art. 29
Autorita' di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne
1. Le funzioni di autorita' di vigilanza per il controllo della conformita' dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorita' di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprieta' chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanita'. 4. Il Ministero della salute da' immediata notizia al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2. 5. Le modalita' di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumita' e della prevenzione incendi.
Note all'art. 29: Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., cosi' recita: «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.» Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonche', fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarieta'. 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci; m) raccolta degli usi e delle consuetudini; n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lettera g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attivita' di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni. 8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.» Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera m) e dell'art. 3, comma1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge n. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O.cosi' recita: «Art. 2 (Tutela del bilancio). (Omissis). 2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: a) - l) (Omissis); m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.» «Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.» Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse. Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (abrogata)». Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia; c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo; d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
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| Art. 30 Controlli
1. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. 2. L'autorita' di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato. 3. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo. 4. L'autorita' di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo. 5. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo. 6. L'autorita' di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformita', ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale. 7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Note all'art. 30: Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 31 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3. 10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. |
| Art. 32 Aggiornamento
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Note all'art. 32: Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse. Il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n.11, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: «Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - (Omissis). 5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.»
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| Art. 33 Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte III, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.
Note all'art. 33: Per i riferimenti del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 34 Norme transitorie e finali
1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformita' che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli organismi di valutazione della conformita' che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad esclusione dei requisiti gia' accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.
Note all'art. 34: Per i riferimenti al decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 35 Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Fazio, Ministro della salute
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano |
| ALLEGATO I (di cui all'articolo 1, comma 1) Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli 1. Decorazioni e addobbi per festivita' e celebrazioni. 2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purche' il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di eta' 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria: a) modelli in scala fedeli e dettagliati, b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d) repliche storiche di giocattoli, e e) riproduzioni di armi da fuoco reali; 3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg. 4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondita'. 5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici. 6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi. 7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto. 8. Puzzle di oltre 500 pezzi. 9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm. 10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli. 11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche. 12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto. 13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche. 14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in se' un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati. 15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD. 16. Succhietti per neonati e bambini piccoli. 17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini. 18. Trasformatori per giocattoli. 19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
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| ALLEGATO II (di cui all'articolo 9, comma 1) REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA I. Proprieta' fisico-meccaniche 1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilita' necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso. 2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumita' fisica dovuti al contatto con essi. 3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti. 4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento; b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso; c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori; d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di eta' inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili; e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso; f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione; g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremita' arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori; h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perche' si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d). 5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilita' del giocattolo e il sostegno dato al bambino. 6. I giocattoli nei quali e' possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo e' destinato possa aprire facilmente dall'interno. 7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumita' propria o dei terzi. La velocita' massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni. 8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalita' devono essere tali da non comportare - tenuto conto della natura del giocattolo - alcun rischio per l'incolumita' dell'utilizzatore o dei terzi. 9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che: a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo - salvo che cio' sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni. 10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. 11. I giochi di attivita' devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonche' di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o piu' bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso. II. Infiammabilita' 1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o piu' delle seguenti condizioni: a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio; b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena e' rimossa la causa di incendio); c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocita' di propagazione della fiamma; d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione. Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo. 2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attivita' analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili. 3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi ne' contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2. 4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che: a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento; b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive. III. Proprieta' Chimiche 1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2. I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele. 2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(2) e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele.(3) ------------ 1 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. 2 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. 3 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, e' vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. 4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purche' sia rispettata una o piu' delle seguenti condizioni: a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze; b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e' utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o c) e' stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A. Tale decisione puo' essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni: i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione; ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e iii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al piu' tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE. 5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purche' sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze; b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e' utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A. Tale decisione puo' essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni: i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione, e ii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE. 6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile. 7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al piu' tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonche' alle relative misure specifiche per materiali particolari. 8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, e' vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze nitrosabili. 9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate. 10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4). 4 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. 11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:
--------------------------------------------------------------------- N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS --------------------------------------------------------------------- (1) Olio di radice di enula (Inula helenium) 97676-35-2 --------------------------------------------------------------------- (2) allil isotiocianato 57-06-7 --------------------------------------------------------------------- (3) cianuro di benzile 140-29-4 --------------------------------------------------------------------- (4) 4-terz-butilfenolo 98-54-4 --------------------------------------------------------------------- (5) olio di chenopodio 8006-99-3 --------------------------------------------------------------------- (6) ciclaminalcol 4756-19-8 --------------------------------------------------------------------- (7) maleato di dietile 141-05-9 --------------------------------------------------------------------- (8) diidrocumarina 119-84-6 --------------------------------------------------------------------- (9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide 6248-20-0 --------------------------------------------------------------------- (10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) 40607-48-5 --------------------------------------------------------------------- (11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina 17874-34-9 --------------------------------------------------------------------- (12) citraconato di dimetile 617-54-9 --------------------------------------------------------------------- (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one 26651-96-7 --------------------------------------------------------------------- (14) 6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one 141-10-6 --------------------------------------------------------------------- (15) difenilammina 122-39-4 --------------------------------------------------------------------- (16) acrilato di etile 140-88-5 --------------------------------------------------------------------- (17) foglia di fico, fresca e in preparati; 68916-52-9 --------------------------------------------------------------------- (18) trans-2-eptenale 18829-55-5 --------------------------------------------------------------------- (19) trans-2-esenale-dietilacetale 67746-30-9 --------------------------------------------------------------------- (20) trans-2-esenale-dimetilacetale 18318-83-7 --------------------------------------------------------------------- (21) alcol idroabietilico 13393-93-6 --------------------------------------------------------------------- (22) 4-etossifenolo 622-62-8 --------------------------------------------------------------------- (23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo 34131-99-2 --------------------------------------------------------------------- (24) 7-metossicumarina 531-59-9 --------------------------------------------------------------------- (25) 4-metossifenolo 150-76-5 --------------------------------------------------------------------- (26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one 943-88-4 --------------------------------------------------------------------- (27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one 104-27-8 --------------------------------------------------------------------- (28) metil-trans-2-butenoato 623-43-8 --------------------------------------------------------------------- (29) 6-metilcumarina 92-48-8 --------------------------------------------------------------------- (30) 7-metilcumarina 2445-83-2 --------------------------------------------------------------------- (31) 5-metil-2,3-esandione 13706-86-0 --------------------------------------------------------------------- (32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9 --------------------------------------------------------------------- (33) 7-etossi-4-metilcumarina 87-05-8 --------------------------------------------------------------------- (34) esaidrocumarina 700-82-3 --------------------------------------------------------------------- (35) balsamo del Peru' grezzo (Essudato di Myroxylon 8007-00-9 pereirae Royle Klotzsch) --------------------------------------------------------------------- (36) 2-pentilidencicloesanone 25677-40-1 --------------------------------------------------------------------- (37) 3,6, 1 0-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one 1117-41-5 --------------------------------------------------------------------- (38) essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2 --------------------------------------------------------------------- (39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6- 83-66-9 dinitrotoluene) --------------------------------------------------------------------- (40) 4-fenil-3-buten-2-one 122-57-6 --------------------------------------------------------------------- (41) amil cinnamal 122-40-7 --------------------------------------------------------------------- (42) alcol amilcinnamico 101-85-9 --------------------------------------------------------------------- (43) alcole benzilico 100-51-6 --------------------------------------------------------------------- (44) salicilato di benzile 118-58-1 --------------------------------------------------------------------- (45) alcol cinnamico 104-54-1 --------------------------------------------------------------------- (46) cinnamal 104-55-2 --------------------------------------------------------------------- (47) citrale 5392-40-5 --------------------------------------------------------------------- (48) cumarina 91-64-5 --------------------------------------------------------------------- (49) eugenolo 97-53-0 --------------------------------------------------------------------- (50) geraniolo 106-24-1 --------------------------------------------------------------------- (51) idrossicitronellale 107-75-5 --------------------------------------------------------------------- (52) idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide 31906-04-4 --------------------------------------------------------------------- (53) isoeugenolo 97-54-1 --------------------------------------------------------------------- (54) estratti di Evernia prunastri 90028-68-5 --------------------------------------------------------------------- (55) estratti di Evernia furfuracea. 90028-67-4 ---------------------------------------------------------------------
La presenza di tracce di queste fragranze e' tuttavia consentita purche' tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg. Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:
--------------------------------------------------------------------- N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS --------------------------------------------------------------------- (1) alcol anisilico 105-13-5 --------------------------------------------------------------------- (2) benzoato di benzile 120-51-4 --------------------------------------------------------------------- (3) cinnamato di benzile 103-41-3 --------------------------------------------------------------------- (4) citronellolo 106-22-9 --------------------------------------------------------------------- (5) farnesolo 4602-84-0 --------------------------------------------------------------------- (6) esilcinnamaldeide 101-86-0 --------------------------------------------------------------------- (7) liliale 80-54-6 --------------------------------------------------------------------- (8) d-limonene 5989-27-5 --------------------------------------------------------------------- (9) linaiolo 78-70-6 --------------------------------------------------------------------- (10) metileptin carbonato 111-12-6 --------------------------------------------------------------------- (11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen- 1 127-51-5 -il)-3-buten-2-one. ---------------------------------------------------------------------
12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto e' consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che: i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B, dell'allegato V; ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformita' con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti. Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di eta' inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V. 13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
--------------------------------------------------------------------- mg/kg di mg/kg di mg/kg di Elemento materiale per materiale per materiale rimovibile giocattoli secco, giocattoli liquido dal giocattolo fragile, in polvere o colloso mediante raschiatura o flessibile --------------------------------------------------------------------- alluminio 5625 1406 70000 --------------------------------------------------------------------- antimonio 45 11,3 560 --------------------------------------------------------------------- arsenico 3,8 0,9 47 --------------------------------------------------------------------- bario 4500 1125 56000 --------------------------------------------------------------------- boro 1200 300 15000 --------------------------------------------------------------------- cadmio 1,9 0,5 23 --------------------------------------------------------------------- cromo (III) 37,5 9,4 460 --------------------------------------------------------------------- cromo (VI) 0,02 0,005 0,2 --------------------------------------------------------------------- cobalto 10,5 2,6 130 --------------------------------------------------------------------- rame 622,5 156 7700 --------------------------------------------------------------------- piombo 13,5 3,4 160 --------------------------------------------------------------------- manganese 1200 300 15000 --------------------------------------------------------------------- mercurio 7,5 1,9 94 --------------------------------------------------------------------- nickel 75 18,8 930 --------------------------------------------------------------------- selenio 37,5 9,4 460 --------------------------------------------------------------------- stronzio 4500 1125 56000 --------------------------------------------------------------------- stagno 15000 3750 180000 --------------------------------------------------------------------- stagno organico 0,9 0,2 12 --------------------------------------------------------------------- zinco 3750 938 46000 ---------------------------------------------------------------------
Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali - in ragione della loro accessibilita', funzione, volume o massa - e' escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2. IV. Proprieta' Elettriche 1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente. La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto. 2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonche' i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricita' viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici. 3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto. 4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica. 5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio. 6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie. 7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno. 8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione. 9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo. V. Igiene 1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, cosi' da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione. 2. I giocattoli destinati a bambini di eta' inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante. VI. Radioattivita' I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. ------------------ Appendice A Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II
--------------------------------------------------------------------- Sostanza Classificazione Uso consentito --------------------------------------------------------------------- nickel CMR 2 nell'acciaio inossidabile ---------------------------------------------------------------------
Appendice B CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalita' equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo. 1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II. A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015: Sostanze La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1. Miscele La miscela e' pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE. B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015. La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1. 2. Atti giuridici della Comunita' relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III. Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE. Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. 3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III. Sostanze Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. Miscele Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC. Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. 4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5 della parte III. Sostanze Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. Miscele Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC. Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. 5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE. Sostanze L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. Miscele Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC. A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. ---------------------- Appendice C Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di eta' inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE. |
| ALLEGATO III (di cui all'articolo 13) DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' 1. N. ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli). 2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato. 3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilita'). E' inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo). 5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformita'. 7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero) ... ha effettuato (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato. 8. Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: (luogo e data di emissione) (nome e cognome, funzione) (firma)
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| ALLEGATO IV (di cui all'articolo 18) DOCUMENTAZIONE TECNICA La documentazione tecnica di cui all'articolo 18 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente: a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonche' le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime; b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 15; c) una descrizione della procedura di valutazione della conformita' seguita; d) una copia della dichiarazione CE di conformita'; e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto; g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 16, comma 2; e h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonche' copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformita' del tipo di cui all'articolo 16, comma 3.
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| ALLEGATO V (di cui all'articolo 10) AVVERTENZE PARTE A AVVERTENZE GENERALI Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, devono comprendere perlomeno l'eta' minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilita' dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessita' che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto. PARTE B AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI 1. Giocattoli non destinati a bambini di eta' inferiore a 36 mesi I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di eta' inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di eta' inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di eta' inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma: Parte di provvedimento in formato grafico
Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che puo' essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione. Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprieta' o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di eta' inferiore a 36 mesi. 2. Giochi di attivita' I giochi di attivita' devono recare la seguente avvertenza: "Solo per uso domestico". I giochi di attivita' fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attivita', se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessita' di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli puo' comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo. Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo. 3. Giocattoli funzionali I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza: "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto". Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresi', indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa eta', che deve essere stabilita dal fabbricante. 4. Giocattoli chimici Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresi', indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa eta', che deve essere specificata dal fabbricante. Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza: "Non adatto a bambini di eta' inferiore a ( [*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto". Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso. 5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza: "Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico". Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto e' richiesta particolare abilita' per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.). 6. Giocattoli nautici I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza: "Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto". 7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza: "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto". 8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza: "Questo giocattolo non fornisce protezione". 9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo: "Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento". 10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato II, parte III, punto 11, primo comma, e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di detto punto, deve recare l'avvertenza: "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti". [*] L'eta' deve essere specificata dal fabbricante. |
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