Gazzetta n. 95 del 26 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli Maceratesi»; Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| ANNESSO
Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» Art. 1. Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Colli Maceratesi" bianco (anche nelle tipologie passito e spumante); "Colli Maceratesi" Ribona (anche nelle tipologie passito e spumante); "Colli Maceratesi" rosso (anche nelle tipologie novello e riserva); "Colli Maceratesi" Sangiovese. Art. 2. Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Colli Maceratesi" bianco (anche nella tipologia spumante e passito): Maceratino (Ribona) minimo 70%; Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%; possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%. "Colli Maceratesi" Ribona (anche nelle tipologie spumante e passito): Maceratino (Ribona) minimo 85%; possono concorrere per il restante 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche. "Colli Maceratesi" Sangiovese: Sangiovese minimo 85%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%. "Colli Maceratesi" Rosso, anche nella tipologia novello e riserva: Sangiovese minimo 50%; Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, e comprende i terreni vocati alla qualita' dei suddetti territori. Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della Denominazione di Origine Controllata di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2200. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
--------------------------------------------------------------------- | Produzione | Titolo alcolometrico | massima | Vol. naturale minimo | (t/ha) | (% vol) ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | bianco | 13 | 10,50 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | bianco passito | 13 | 10,50 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | bianco spumante | 13 | 9,50 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | Ribona | 13 | 10,50 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | Ribona passito | 13 | 10,50 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | Ribona spumante | 13 | 9,50 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | rosso | 13 | 11,00 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | novello | 13 | 10,50 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | rosso riserva | 10 | 12,00 ------------------------|---------------|---------------------------- "Colli Maceratesi" | | Sangiovese | 13 | 11,00 ---------------------------------------------------------------------
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata Colli Maceratesi. La Regione Marche, su proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Per tutte le tipologie dei vini Colli Maceratesi e' ammessa l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie "passito" devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. Le stesse uve appassite devono essere ammostate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato. La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve. La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento e presa di spuma, ove previsto, e' la seguente:
--------------------------------------------------------------------- | | produzione massima | resa | di vino | uva/vino | hl/ha -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" bianco | 70% | 91 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" bianco passito | 40% | 52 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" bianco spumante | 70% | 91 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" Ribona | 70% | 91 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" Ribona passito | 40% | 52 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" Ribona spumante | 70% | 91 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" spumante | 70% | 91 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" rosso | 70% | 91 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" novello | 70% | 91 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" rosso riserva | 70% | 71 -----------------------------------|----------|---------------------- "Colli Maceratesi" Sangiovese | 70% | 91 ---------------------------------------------------------------------
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologie sopra menzionate e il 43% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal 1° dicembre successivo alla vendemmia:
--------------------------------------------------------------------- | Durata mesi | di cui in legno ------------------|--------------------|----------------------------- Rosso riserva | 24 | 3 ------------------|--------------------|----------------------------- Passito | 24 | 3 ---------------------------------------------------------------------
Art. 6. Caratteristiche al consumo
Caratteristiche al consumo dei vini di cui all'art. 1 devono rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche: "Colli Maceratesi" bianco: colore: giallo paglierino tenue; odore: delicato, gradevole sapore armonico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Colli Maceratesi" Ribona: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: caratteristico, gradevole; sapore: secco, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l. estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Colli Maceratesi" rosso: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18g/l. "Colli Maceratesi" Sangiovese: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18g/l. "Colli Maceratesi" rosso riserva: colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevole, complesso, leggermente etereo; sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. "Colli Maceratesi" novello: colore: rosso rubino; odore: fragrante, fine, caratteristico; sapore: morbido, armonico, vellutato; zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Colli Maceratesi" spumante: Spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino tenue; odore: gradevole, lievemente fruttato; sapore: asciutto, gradevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Colli Maceratesi" passito: colore: paglierino- ambrato piu' o meno carico; odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso; sapore: dolce, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% vol di cui almeno 14% vol svolto; acidita' totale minima: 4,0 g/l; acidita' volatile massima: 1,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. Art. 7. Etichettatura e presentazione
Alla Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. Confezionamento
Per l'immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" riserva, spumante e passito, sono ammessi soltanto recipienti di capacita' da 0,375 fino a litri 3,00. Per il confezionamento del vino "Colli Maceratesi" bianco, rosso e Sangiovese, possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali. |
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