IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2009 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Picus 200 SL» contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato «Warrant 200 SL», registrato al n. 13370 con decreto direttoriale in data 16 giugno 2009, modificato successivamente con decreto in data 14 ottobre 2010, dell'impresa Cheminova A/S, con sede legale in Thyboronvej 76-78, DK 7673 Harboore (Danimarca); Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento «Warrant 200 SL», registrato al n. 13370; sussiste legittimo accordo tra l'impresa Cheminova Agro Italia Srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 luglio 2019, data di scadenza della sostanza attiva imidacloprid in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 32/28, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PICUS 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-25-50-100-250-500; l 1-5-10. Il prodotto e' importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cheminova A/S- Thyboronvej 78, DK 7673 Harboore (Danimarca). Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14865. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2010
Il direttore generale: Borrello |