Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2011 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 13 aprile 2011 |
Approvazione della deliberazione n. 181, adottata dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, del 21 marzo 2011, concernente le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, e rimborsabili al conciliatore. (Deliberazione n. 17753). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale e' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione; Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008; Vista le delibere n. 16792 del 29 luglio 2009 e n. 17043 del 22 ottobre 2009 con cui la Consob ha nominato i membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob; Visto l'art. 16, comma 5, del regolamento n. 16763/2008, secondo il quale «La Camera, con atto sottoposto all'approvazione della Consob secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3, determina in via generale le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, rimborsabili al conciliatore»; Visto l'art. 3, comma 3 del regolamento n. 16763/2008, secondo il quale «Le deliberazioni [...] approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, puo' chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate»; Vista la lettera del 22 marzo 2011 (prot. RM/11022759 del 28 marzo 2011), con la quale la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha trasmesso la delibera n. 181 del 21 marzo 2011 riguardante le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore;
Delibera:
E' approvata la delibera n. 181 adottata dalla Camera di conciliazione e arbitrato il 21 marzo 2011 riguardante le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 13 aprile 2011
Il presidente: Vegas |
| Allegato DELIBERAZIONE 21 marzo 2011. Spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, e rimborsabili al conciliatore. (Deliberazione n. 181).
LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008; Visto in particolare che ai sensi dell'art. 16, comma 5, del citato regolamento, rientra tra i compiti della Camera di determinare in via generale, con atto sottoposto all'approvazione della Consob secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3, del medesimo regolamento, le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico di conciliatore ed a quest'ultimo rimborsabili; Vista la delibera n. 5 dell'11 ottobre 2010 con la quale la Camera di conciliazione a arbitrato presso la Consob ha disciplinato la materia delle spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore, trasmettendola alla Consob con lettera del 13 ottobre 2010 (prot. n. 20108914); Vista la lettera del 12 novembre 2010 (prot. n. 10094142) con cui la Consob ha formulato considerazioni e proposte di modifica in merito al provvedimento adottato dalla Camera di conciliazione e arbitrato con la citata delibera n. 5 dell'11 ottobre 2010; Vista la lettera del 26 novembre 2010 (prot. n. 201010116) con cui la Camera di conciliazione e arbitrato ha espresso alla Consob alcune perplessita' in merito alle considerazioni e alle proposte di modifica rappresentate dalla Consob stessa con la citata lettera del 12 novembre 2010; Vista la lettera del 28 dicembre 2010 (prot. n. 10104809) con cui la Consob ha espresso ulteriori riflessioni sul provvedimento relativo alle spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore, confermando le considerazioni e le proposte di modifica comunicate con la lettera del 12 novembre 2010; Ritenuto di dover recepire le considerazioni e le proposte di modifica formulate dalla Consob con lettere del 12 novembre 2010 (prot. n. 10094142) e del 28 dicembre 2010 (prot. n. 10104809);
Delibera:
1. Il conciliatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute che risultino necessarie per l'esecuzione dell'incarico. Tali spese sono costituite da: a) le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria, rimborsabili fino ad un importo forfettario complessivo pari a Euro 15; in relazione a tali spese, il conciliatore e' esonerato dal fornire la relativa documentazione; b) le spese di trasferta, rimborsabili fino ad un importo massimo di Euro 100; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione; c) le eventuali altre spese (incluse le spese appartenenti alle tipologie indicate in precedenza, ivi comprese quelle oggetto di rimborso forfettario, e che eccedono gli importi massimi prefissati), sostenute dal conciliatore e previamente autorizzate anche nell'ammontare massimo da entrambe le parti, per lo svolgimento di adempimenti necessari per l'esecuzione dell'incarico; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 21 marzo 2011
Il presidente: Balsamo |
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