Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 22 marzo 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Claudia Stoicescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionela Claudia Stoicescu, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diplomă de bacalaureat, conseguito presso il «Grup scolar industrial constructu CF» di Pitesti (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione; Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata; Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato e Fiepet - Confesercenti; Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Ionela Claudia Stoicescu, cittadina romena, nata a Pitesti (Romania) in data 9 ottobre 1981, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 22 marzo 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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