Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2011
Rettifica dell'articolo 2 del decreto 13 ottobre 2010 relativa alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 1° settembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale datato 13 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2010, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta»;
Vista la motivata richiesta presentata dal consorzio per la tutela del Franciacorta intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della citata denominazione di origine controllata e garantita, al fine di inserire espressamente il divieto di impiego di uve derivanti da vitigni di Pinot nero per la tipologia «Franciacorta» Saten;
Considerata accoglibile la predetta richiesta di rettifica, in quanto nella redazione del citato disposto del disciplinare era stato erroneamente omesso il divieto di utilizzo del vitigno Pinot nero, come peraltro era stato deliberato nell'apposita riunione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini del 7 luglio 2010;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica al citato disciplinare;

Decreta:
Articolo unico

L'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», annesso al decreto 13 ottobre 2010 richiamato in premessa, e' integrato dal seguente comma 2.3:
«2.3. Per la produzione del "Franciacorta" Saten non e' consentito l'impiego delle uve Pinot nero.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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