Gazzetta n. 90 del 19 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 aprile 2011
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, diciottesima e diciannovesima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi,i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il DirettoreGenerale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 32.463milioni di euro;
Visti ipropri decreti in data10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e 13 ottobre 2010,con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime diciassettetranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesimatranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decretodel 9 giugno 2008, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terzatranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".
Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
 
Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 aprile 2011, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con la seguente integrazione:
"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 
Art. 3

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata inasta agli "specialisti".
 
Art. 4

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.
L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 5

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciottesima tranche.
La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 giugno 2008,in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 aprile 2011; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 6

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni.A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2011.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanzedi entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissioneed al capitolo 3240 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 7

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011,faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1)dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 13 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
 
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