Gazzetta n. 90 del 19 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno».


Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Biferno»;
Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BIFERNO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Biferno» e' riservata ai vini «Biferno» rosso, rosato, bianco, rosso riserva e rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva e rosso superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: 70% - 80%;
Aglianico: 10% - 20%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.
I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano Toscano: 70% - 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, per una percentuale tra il 20 e 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, rosso riserva, rosso superiore e rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 14,00 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini «Biferno» rosso, rosso riserva, rosato e bianco ed a 12,50 tonnellate per il vino «Biferno» rosso superiore.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi il 20% il limite medesimo.
La Regione Molise con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La resa massima dell'uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a Denominazione di Origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia «Biferno» rosso riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le predette operazioni, possono essere effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie «Biferno» rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol, alla tipologia «Biferno» rosso riserva del 13,00% vol, alla tipologia «Biferno» rosso superiore dell'12,50% vol. e alla tipologia «Biferno» bianco del 10,50% vol.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Biferno» rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
«Biferno» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Biferno» bianco:
colore: paglierino, piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
«Biferno» rosso superiore:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, intenso, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
«Biferno» rosso riserva:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati;
odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico con profumo etereo;
sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 13,00 vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «extra», «vecchio», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo d'invecchiamento di almeno 3 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva, rosso superiore e bianco possono essere immessi al consumo in recipienti idonei fino ad una capacita' massima di 5,00 litri.
Per le tipologie riserva e superiore e' obbligatorio l'uso del recipiente in vetro.
Per le tipologie «Biferno» rosso e bianco e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
Per i formati speciali superiori a 5,00 litri e' obbligatoria la tappatura con sughero raso bocca.
Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
 
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