Gazzetta n. 90 del 19 aprile 2011 (vai al sommario) |
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LEGGE 7 aprile 2011, n. 45 |
Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e' inserito il seguente: «3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2587): Presentato dall'on. Giacomo Stucchi il 7 luglio 2009. Assegnato alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente il 14 settembre 2009, con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato dalla Commissione XI, in sede referente, il 2, 9 e 10 febbraio 2010 e il 4 marzo 2010. Assegnato nuovamente alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 14 aprile 2010, con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato ed approvato dalla Commissione XI, in sede legislativa, il 14 aprile 2010. Senato della Repubblica (atto. n. 2114): Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 21 aprile 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla Commissione 11ª, in sede referente, il 9 novembre 2010, il 21 dicembre 2010, il 18 gennaio 2011, il 2 e 16 febbraio 2011. Assegnato nuovamente alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 3 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla Commissione 11ª, in sede deliberante, il 9 marzo 2011 ed approvato il 16 marzo 2011.
Avvertenza: - Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, (Istituzione dei Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 1. Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali. I Comitati sono composti: 1) da 10 rappresentati dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 3) da medico provinciale; 3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa; 4) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformita' alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del comma stesso. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha la facolta' di provvedervi direttamente in loro sostituzione.».
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