Gazzetta n. 89 del 18 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 marzo 2011 |
Modalita' di utilizzo dell'ulteriore stanziamento disposto dal comma 236 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in cui si prevede che per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo 29; Visto il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che per l'anno 2010 ha ridotto di 50 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visti i commi da 2 a 5 del richiamato articolo 29 del decreto-legge n. 185/2008, che regolano, con modalita' differenti, la fruizione del credito di imposta disciplinato dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le attivita' di ricerca che risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore di tale decreto rispetto a quelle avviate a partire dalla predetta data; Visti i commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006, come modificati dal comma 66 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i quali si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, e' attribuito alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di ricerca e che ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta; Visto il comma 283 del citato articolo 1 della legge n. 296/2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria; Visto il decreto, di natura regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2008, n. 76, concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalita' di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente alle attivita' di ricerca e di sviluppo; Visto l'articolo 17, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 185/2008, che interpreta le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, e successive modifiche, nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 32277 del 24 marzo 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 61886 del 21 aprile 2009, recante l'approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui ai citati commi da 280 a 283 (mod. FRS), da presentare ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008; Vista la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. con la quale si stabilisce che il credito d'imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione del previgente articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE; Sentite le Associazioni di categoria nella riunione svoltasi in data 4 maggio 2010; Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 115925 del 2 agosto 2010, con la quale e' stato comunicato che, dalla elaborazione dei dati contenuti nei formulari presentati dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 185/2008, l'ammontare del credito di imposta richiesto dai soggetti che non hanno ricevuto il nulla-osta alla fruizione per esaurimento delle risorse disponibili ammonta, complessivamente, ad euro 736.137.096, tenuto conto delle rinunce presentate entro la data del 25 luglio 2010;
Decreta
Art. 1
1. Fermo restando quanto gia' disposto con l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il presente decreto, in attuazione dell'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definisce le modalita' di utilizzo degli stanziamenti pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro per l'anno 2011, ivi previsti, come ridotti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai soggetti, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, avendo inoltrato per via telematica all'Agenzia delle entrate il formulario approvato dal Direttore della stessa Agenzia con provvedimento n. 32277 del 24 marzo 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 61886 del 21 aprile 2009, non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili. 3. I soggetti di cui al comma 2 utilizzano il credito d'imposta richiesto, risultante dai formulari denegati per esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli importi per i quali e' stata eventualmente presentata richiesta di rinuncia mediante l'utilizzo del medesimo formulario, nella misura massima del 20,37 per cento dell'importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell'ulteriore 27,16 per cento del predetto importo a decorrere dall'anno 2011. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del credito di imposta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2011
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 380 |
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