Gazzetta n. 89 del 18 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 marzo 2011
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, cosi' come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010;
Preso atto del decreto 30 giugno 2005 del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;
Preso atto del decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;
Preso atto del decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche»;
Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;
Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati, tra l'altro, riportati i prezzi medi, per l'anno 2007, dei materiali da costruzione piu' significativi che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell'anno 2008, nonche' le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;
Preso atto del parere favorevole, reso, a maggioranza, dalla commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 22 marzo 2011, con il quale sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2009, e le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2010, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi;
Tenuto conto che, con il suindicato parere, la commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2010, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2009;
Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.
 
Art. 2

Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010 si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
Roma, 31 marzo 2011

Il Ministro: Matteoli
 
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