Gazzetta n. 89 del 18 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessita' di adottare le regole tecniche previste dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008;
Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302 reca:
«Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli
uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le
notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma
dell'art. 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del
comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento alle parti che non hanno provveduto ad
istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al
medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o
segreteria dell'ufficio giudiziario.»;
3-bis. Il secondo comma dell' art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
introdotto dal comma 5 dell' art. 51 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell' art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica
certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza
giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al
Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia
nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione».
4. All'art. 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo
del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e'
fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per
cento di quello previsto per il rilascio di copia in
formato elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.
40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli
Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati
del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in
formato elettronico di atti esistenti nell'archivio
informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in
ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura
precedentemente fissata per le copie cartacee.
Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa
l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto
limitatamente ai supporti che contengono dati informatici
per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei
diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota
parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'art. 2,
comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con
esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di
Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di
digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
le ulteriori attivita' di natura informatica individuate
con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite
convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione
europea, previa notifica da parte del Ministero della
giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 125, primo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'art. 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il
cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle
seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o
la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono»;
c) all'art. 167, primo comma, dopo le parole: «Nella
comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore
a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le
seguenti: «le proprie generalita' e il codice fiscale,»;
d) dopo l'art. 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta
elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui
il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'art. 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'art. 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;
d-bis) all'art. 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'art. 490,
secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto»;
d-ter) all'art. 533, primo comma, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli
interessati la possibilita' di esaminare, anche con
modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre
giorni prima della data fissata per l'esperimento di
vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima
del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'art. 540 e' abrogato;
d-quinquies) all'art. 569, dopo il terzo comma e'
inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche»;
d-sexies) all'art. 591-bis, primo comma, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Si applica l'art. 569,
quarto comma».
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 161-bis e' inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il
Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le
regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita
di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi
previsti dal codice, nel rispetto dei principi di
competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia,
sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure
telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di
cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'art. 169-ter sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento
del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo'
essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero
con carte di debito, di credito o prepagate o con altri
mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei
circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime
e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a
norma dell'art. 532 del codice, o ai quali sono affidate le
vendite con incanto a norma dell'art. 534 del medesimo
codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al
giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e
all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto
informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo
di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione,
per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni
pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art.
518 del codice, della stima effettuata dall'esperto
nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'art. 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'art. 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le
stesse modalita' di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che
stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento
delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'art.
161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal
comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare
la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e
trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della
giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi
dell' art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le spese continuative relative alla gestione dei
sistemi informatici del Ministero della giustizia,
derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 reca:
Codice dell'amministrazione digitale, Pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
(Codice in materia di protezione dei dati personali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O..
- Gli articoli 16 e 16-bis del decreto legge 29
novembre 2008 n. 185, (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008,
n. 280, S.O.) reca:
«Art. 16(Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. All'art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'art. 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i
commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i
soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art.
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
sono obbligati a richiedere per via telematica la
registrazione degli atti di trasferimento delle
partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis.1, numero
3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'art. 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e' inserito
il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma
12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'art. 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso
e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del codice
civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza
indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'art. 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese». 12-septies. All'art.
2478 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'art. 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'art. 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'art. 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.».
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie
e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le
modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il
trasferimento della propria residenza e gli altri eventi
anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento
amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette
le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui
all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle
accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni
o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di
massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. L'utilizzo della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
la predetta casella di posta elettronica certificata sono
senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica
certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente
articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita'
produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli standard
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto
dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'art. 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina
sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo
civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97.
- Il Decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio
2008, (Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, in
sostituzione del decreto del Ministro della giustizia 14
ottobre 2004) pubblicato nel supplemento ordinario n. 167
alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 2004
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2008, n. 180, S.O.
- Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
6 maggio 2009, (Nuove regole procedurali relative alla
tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione
della giustizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio
2009, n. 119.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, (Regolamento recante disciplina
sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo
civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 si veda nelle note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale;
i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico;
u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura standardizzata che definisce gli elementi necessari a caratterizzare il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco, nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo di operazione, e una parte riservata per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi informatici;
v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata, emessa a fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento e trasferisce inalterate le informazioni della RPT relative alla parte riservata;
z) identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS): identifica univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed e' associato alla RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera univoca il versamento;
aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito, Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni, mettono a disposizione strumenti atti ad effettuare pagamenti.



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
(Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.



 
Art. 3

Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia

1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformita' al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare alle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati, nonche' al decreto ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e' responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del dominio giustizia.
3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui all'articolo 34.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante
norme per la tenuta dei registri presso gli uffici
giudiziari):
«Art.1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
regolamento, si intende per:
a) «registri»: i registri tenuti, a cura delle
cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici
giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da leggi
speciali o da regolamenti, comunque connessi
all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti
dall'Amministrazione della giustizia;
b) «atti»: gli atti formati o comunicati dalle
cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari;
c) «tenuta dei registri»: la formazione, l'uso, la
conservazione, la custodia, l'esibizione di registri;
d) «regole tecniche»: le regole emanate
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione ai sensi del decreto Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
e) «codice di identificazione»: il codice idoneo ad
assicurare l'identificazione della persona che accede ai
registri;
f) «regole procedurali»: le regole emanate, in
ossequio alle esigenze relative alla integrita' fisica e
logica dei dati, con decreto del Ministro della giustizia
sulla tipologia dei dati stessi da inserire negli atti e
nei registri anche ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;
g) «responsabile dei sistemi informativi
automatizzati»: il dirigente generale o equiparato di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.».



 
Art. 4

Gestore della posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, il Ministero della giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale.
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni.
 
Art. 5

Gestore dei servizi telematici

1. Il gestore dei servizi telematici assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
 
Art. 6

Portale dei servizi telematici

1. Il portale dei servizi telematici consente l'accesso da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi di pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del presente decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti privati, in un'apposita area, i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 51 (Principi generali). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado
sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
sito istituzionale della medesima autorita' nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le
cautele previste dal presente capo.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82:
«Art. 64(Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta
d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
3. ».



 
Art. 7

Registro generale degli indirizzi elettronici

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalita' di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e' accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della
legge 28 gennaio 2009, n. 2, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8

Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni

1. I sistemi informatici del dominio giustizia mettono a disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonche' di consultazione e gestione del fascicolo informatico, secondo le specifiche di cui all'articolo 34.
2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e' effettuato con le modalita' definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia.
3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti di legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte delle strutture e dei soggetti abilitati interni.
 
Art. 9

Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico

1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell'oggetto del procedimento;
c) dell'elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico e' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita' dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
 
Art. 10

Infrastruttura di comunicazione

1. I sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita' per le comunicazioni con l'esterno del dominio giustizia.
 
Art. 11

Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico

1. L'atto del processo in forma di documento informatico e' privo di elementi attivi ed e' redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 12

Formato dei documenti informatici allegati

1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. E' consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, purche' contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.
 
Art. 13

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni
e degli utenti privati

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi', l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e' rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati con le modalita' previste dall'articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati esterni pubblici e' effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche' dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio e' stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita' di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 170 del codice di
procedura civile (Notificazioni e comunicazioni nel corso
del procedimento.):
«Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento). - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si
e' costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
notificazione o mediante scambio documentato con
l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del
visto della parte o del procuratore. Il giudice puo'
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado
del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al
presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un
atto di impugnazione deve darne comunicazione alla
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni.».



 
Art. 14

Documenti probatori e allegati non informatici

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate di cui all'articolo 11, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale.):
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro
esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al
comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici
permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».



 
Art. 15

Deposito dell'atto del processo
da parte dei soggetti abilitati interni

1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale.
2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
3. Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato e' in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove previsto.
 
Art. 16

Comunicazioni per via telematica

1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.
6. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009:
«Art. 7(Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai
cittadini). - 1. L'affidatario del servizio di PEC ai
cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende consultabili
alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli
indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto
dei criteri di qualita' e sicurezza ed interoperabilita'
definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in
materia di tutela dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 48 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82:
«Art. 45(Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 51 (Comunicazioni e notificazioni per via
telematica). - 1. A decorrere dal quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al
comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi
decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile,
la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alle parti che non hanno provveduto ad istituire e
comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
si effettuano ai sensi dell'art. 170 del codice di
procedura civile.
5. All'art. 16 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico
attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A
decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia
con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi
riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a
cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle
forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica). - 1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti
formati con strumenti informatici non possono prendere
cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per
espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e
i documenti trasmessi per via telematica si considerano,
nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.».



 
Art. 17

Notificazioni per via telematica

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP rispetta i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16.
4. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
5. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonche' le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 51 del decreto- legge 25
giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 si veda nelle note all'art. 16
- Per il testo dell'art. 16 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, vedi note
all'art. 16.



 
Art. 18

Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore puo' eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio e' inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto e' stato inviato, nonche' del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie e' effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali.):
«Art. 3. 1. Il notificante di cui all'art. 1 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione
dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia
al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la
copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in
calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo
quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di
cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha
preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome,
residenza o dimora o domicilio del destinatario, con
l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la
ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il
numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la
sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di
ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal
modello predisposto dall'Amministrazione postale, con
l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima
dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito
dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e
il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in
corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche
l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per
tutto quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti
della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis. Il notificante di cui all'art. 1° che intenda
avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge puo'
anche servirsi delle procedure informatiche, gia'
disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale
trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale,
sottoscritti con firma digitale, completi della relazione
di notificazione e del numero di registro cronologico di
cui all'art. 8;
b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto
telematicamente un originale e la copia su supporto
cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed
i moduli di cui all'art. 2 e, inserita la copia o le copie
nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al
destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre
a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto
vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante,
formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale
da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna
dell'atto.»
«Art. 4. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito
della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, puo'
eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia
dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui
il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale,
che abbia la qualita' di domiciliatario di una parte e che
sia iscritto nello stesso albo del notificante.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia
dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal
consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono
iscritti.».
- Per il testo dell'art. 170 del codice di procedura
civile si veda nelle note all'art. 13.



 
Art. 19

Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita', anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 20.
5. L'atto del processo in forma di documento informatico e' privo di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. L'atto del processo, protetto da meccanismi di crittografia, e' sottoscritto con firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14 del presente decreto, nonche' gli articoli 20 e 21 del codice dell'amministrazione digitale .
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia, successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile solo dagli appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.
7. Per la gestione del fascicolo informatico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1 a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta del sistema documentale di cui all'articolo 9, protetta da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV.
8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici delle notizie di reato e dei relativi esiti tra il Centro Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, di cui all'articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle notizie di reato delle Procure della Repubblica sono utilizzate le infrastrutture di connettivita' delle pubbliche amministrazioni che consentono una interconnessione tra le Amministrazioni, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Il canale di comunicazione e' protetto con le modalita' di cui al comma 1.
9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini preliminari la base di dati dei registri di cui al comma 8 e' custodita, con le speciali misure di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali e' stato emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura penale, in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale individuate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure di sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente comma sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competenti in relazione all'ufficio giudiziario titolare dei dati, avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 20(Documento informatico). - 1. Il documento
informatico da chiunque formato, la memorizzazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71
sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi
delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneita' del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita',
sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando
quanto disposto dall'art. 21.
2.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici, nonche' quelle in materia di generazione,
apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma
elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'art. 71.
La data e l'ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art.
71.».
«Art. 21(Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica). - 1. Il documento informatico, cui e' apposta
una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3,
che garantiscano l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha
l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 25, le scritture
private di cui all'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a
12, del codice civile, se fatte con documento informatico,
sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma
elettronica qualificata o con firma digitale.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica e' basata su un certificato
qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed e' accreditato in uno Stato
membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 del codice di
procedura penale (Assunzione della qualita' di imputato):
«Art. 60(Assunzione della qualita' di imputato). - 1.
Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e'
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio di
giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di
applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel
decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio
direttissimo.
2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e
grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di
condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di
condanna.
3. La qualita' di imputato si riassume in caso di
revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora
sia disposta la revisione del processo.».



 
Art. 20

Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», e' tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilita' dello spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata.



Note all'art. 20:
- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, si veda nelle note alle premesse.
- Il Decreto ministeriale 2 novembre 2005, (Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione e la
validazione, anche temporale, della posta elettronica
certificata) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre
2005, n. 266.



 
Art. 21

Richiesta delle copie di atti e documenti

1. Il rilascio della copia di atti e documenti del processo avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. L'atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34.
3. Nel caso di richiesta di copia informatica, anche parziale, conforme al documento originale in formato cartaceo, il cancelliere ne attesta la conformita' all'originale sottoscrivendola con la propria firma digitale.
 
Art. 22

Servizi di consultazione

1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 50, 52 e 56 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.».
«Art. 52(Accesso telematico e riutilizzazione dei dati
e documenti delle pubbliche amministrazioni). - 1.
L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e'
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia di
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio
del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici
accessibili per via telematica.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono
titolari, promuovono progetti di elaborazione e di
diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti
di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto previsto dall'art. 54, comma
3;
b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in
formati aperti di cui all'art. 68, commi 3 e 4.».
«Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale delle
autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti,
le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria
o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e
grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art.
51 del codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».



 
Art. 23

Punto di accesso

1. Il punto di accesso puo' essere attivato esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.
2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita' dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 26.
3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
4. La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei livelli di sicurezza e di servizio comporta la sospensione dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli.
5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza.
6. Possono gestire uno o piu' punti di accesso:
a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti;
b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o piu' consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del consiglio delegante;
c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti;
d) l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;
e) le Regioni, le citta' metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi.
f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro.
7. I punti di accesso possono essere altresi' gestiti da societa' di capitali in possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
 
Art. 24

Elenco pubblico dei punti di accesso

1. L'elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni:
a) identificativo del punto di accesso;
b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso;
c) indirizzo internet;
d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso o a un suo delegato, comprendenti: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono e di fax;
e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare in caso di problemi.
 
Art. 25

Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso

1. Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso secondo il modello e con le modalita' stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda entro trenta giorni, con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche, effettuabili anche da personale esterno all'Amministrazione, da questa delegato, con costi a carico del richiedente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero della giustizia delega la responsabilita' del processo di identificazione dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso. Il Ministero della giustizia puo' delegare la responsabilita' del processo di identificazione degli utenti privati agli enti pubblici di cui all'articolo 23, comma 6, lettera e).
4. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3.
 
Art. 26

Requisiti di sicurezza

1. L'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene mediante identificazione sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei servizi telematici mediante un collegamento sicuro con mutua autenticazione secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso trasmesso al gestore dei servizi telematici il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso.
4. I punti di accesso garantiscono un'adeguata sicurezza del sistema con le modalita' tecniche specificate in un apposito piano depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a pena di inammissibilita' della stessa.
 
Art. 27

Visibilita' delle informazioni

1. Ad eccezione della fase di cui all'articolo 19, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' costituito o svolge attivita' di esperto o ausiliario. L'utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso.
2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento.
3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
4. La delega, sottoscritta con firma digitale, e' rilasciata in conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35, comma 4.
5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.
6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio e' stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del Regio decreto
legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore.):
«Art. 9 - Con atto ricevuto dal cancelliere del
Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia
al Consiglio dell'ordine, il procuratore puo', sotto la sua
responsabilita', procedere alla nomina di sostituti, in
numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi
nell'albo in cui egli trovasi iscritto.
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il
procuratore che lo ha nominato.
Il procuratore puo' anche, sotto la sua
responsabilita', farsi rappresentare da un altro
procuratore esercente presso uno dei Tribunali della
circoscrizione della Corte d'appello e sezioni distaccate.
L'incarico e' dato di volta in volta per iscritto negli
atti della causa o con dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza puo'
essere conferita ad un praticante procuratore.».



 
Art. 28

Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

1. L'accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
 
Art. 29

Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione

1. Il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
 
Art. 30

Pagamenti

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento e' allegata alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata all'ufficio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, ed e' conservata dall'interessato per essere esibita a richiesta dell'ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato per via telematica con le modalita' e gli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni normative e regolamentari relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato.
3. L'interazione tra le procedure di pagamento telematico messe a disposizione dal prestatore del servizio di pagamento, il punto di accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Il processo di pagamento telematico assicura l'univocita' del pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico (RPT), della ricevuta telematica (RT) e dell'identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS) che impediscono, mediante l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT. Le specifiche tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34.
5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico.
6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita' telematiche la regolarita' delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle transazioni di pagamento telematico.



Note all'art. 30:
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002 n. 115, (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.



 
Art. 31

Diritto di copia

1. L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli e' comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
3. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco.



Note all'art. 31:
- Per il testo del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si veda nelle note
all'art. 30.



 
Art. 32

Registrazione, trascrizione e voltura degli atti

1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni.



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia):
«Art. 73. (R) + (L) (Procedura per la registrazione
degli atti giudiziari). - 1. In adempimento dell'obbligo
previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il
funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio
finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti
giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della
registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi
di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla
ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal
pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in
calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le
regole tecniche telematiche stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono
esenti dall'obbligo della registrazione.».



 
Art. 33

Pagamento dei diritti di notifica

1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'articolo 30.
2. L'UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP comunica l'importo definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo versato in acconto.
 
Art. 34

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.
 
Art. 35

Disposizioni finali e transitorie

1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici e' preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» e' utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalita' del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009 - s.o. n. 120.



Note all'art. 35:
- Per i riferimenti del decreto del Ministero della
Giustizia 17 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo del Decreto del Ministro della giustizia 10
luglio 2009, (Nuova strutturazione dei modelli informatici
relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile e introduzione dei modelli informatici per
l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure
esecutive individuali e concorsuali) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 luglio 2009, n. 165, S.O.



 
Art. 36

Adeguamento delle regole tecnico-operative

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 37

Efficacia

1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2011

Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Brunetta Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84



Note all'art. 37:
- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, si veda nelle note alle premesse.



 
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