Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 marzo 2011 |
Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna» e dell'«Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial» quali autorita' pubbliche incaricate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» e il successivo regolamento (CE) n. 1030 della commissione del 29 ottobre 2009 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' stata designata, in via provvisoria ed in situazione di estrema urgenza, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996; Considerato che l'art. 14, comma 11 della legge n. 526/1999, stabilisce che ogni produzione riconosciuta e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate; Considerato che la regione Lazio ha segnalato, con nota n. 180322 del 12 ottobre 2010 e successivamente piu' volte confermato, ai sensi dell'art. 14, comma 11 della legge n. 526/1999, l'«Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial», quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» nell'ambito del territorio regionale del Lazio; Considerato che la regione autonoma Sardegna ha invece manifestato la volonta' di individuare quale autorita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» esclusivamente l'«Agenzia Laore Sardegna»; Considerato che l'art. 14, comma 9 della legge n. 526/1999 recita "... ...le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare... ... ...»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' tenuto a rispettare il dettato normativo di cui sopra e a designare entrambe le autorita'; Considerato che e' stato predisposto, conformemente allo schema tipo di controllo, il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» e il relativo prospetto tariffario; Considerato che le decisioni concernenti le designazioni delle autorita' di controllo pubbliche di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 28 marzo 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Vista la nota con la quale il consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano chiede di confermare che l'autorizzazione di cui al presente decreto cessi qualora il consorzio medesimo individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'«Agenzia Laore Sardegna», con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e l'«Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial» con sede in Roma, via Lanciani n. 38 sono designate quali autorita' pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, rispettivamente nell'ambito del territorio della regione Sardegna e della provincia di Grosseto e nell'ambito del territorio della regione Lazio. Il coordinamento delle attivita' delle due autorita' e' assicurato dai direttori delle stesse. Per le attivita' di controllo di cui al comma precedente sono istituiti due comitati di certificazione designati rispettivamente dalle citate autorita', fra loro coordinati, ed un unico organo decidente i ricorsi. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» e l'«Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial» (di seguito denominate «autorita' pubbliche») del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
Le «autorita' pubbliche» non possono modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. Le «autorita' pubbliche», entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmettono i nominativi, con i relativi curricula, dei componenti dei rispettivi comitati di certificazione, dell'organo decidente i ricorsi e degli ispettori affinche' siano approvati dal gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999. Qualunque variazione concernente il personale ispettivo, la composizione dei comitati di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi deve essere comunicata e sottoposta all'approvazione del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
Le «autorita' pubbliche» dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Romano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e cessera' qualora il consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano DOP, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, le «autorita' pubbliche» sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6
Le «autorita' pubbliche» comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
Le «autorita' pubbliche» immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
Le «autorita'» pubbliche sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni Lazio, Sardegna e Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2011
Il direttore generale: La Torre |
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